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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02576/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pescara il 10 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto all'imputato, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Pescara risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 10 febbraio 2020, alle ore 15.50, veniva controllato mentre transitava dalla pista ciclabile posta nelle vicinanze del ponte Capacchietti, in un orario diverso da quello per cui era stato autorizzato ad allontanarsi dal Comune di Penne per recarsi nel SE.R.D. di Pescara, compreso tra le ore 8 e le ore 13 dei giorni, non festivi, compresi tra lunedì e venerdì. [OSCURATO:PERSONA] che l'orario e il luogo in cui veniva effettuato il controllo di [OSCURATO:PERSONA] apparivano oggettivamente incompatibili con una ricostruzione alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità formulata dalla Corte di appello di L'Aquila (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pescara il 10 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto all'imputato, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Pescara risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 10 febbraio 2020, alle ore 15.50, veniva controllato mentre transitava dalla pista ciclabile posta nelle vicinanze del ponte Capacchietti, in un orario diverso da quello per cui era stato autorizzato ad allontanarsi dal Comune di Penne per recarsi nel SE.R.D. di Pescara, compreso tra le ore 8 e le ore 13 dei giorni, non festivi, compresi tra lunedì e venerdì. [OSCURATO:PERSONA] che l'orario e il luogo in cui veniva effettuato il controllo di [OSCURATO:PERSONA] apparivano oggettivamente incompatibili con una ricostruzione alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità formulata dalla Corte di appello di L'Aquila (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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