CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE VERONA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] VERONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Verona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Verona, nel giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 590 comma terzo e 583 n. 1 e 2 cod. pen. per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali guaribili in giorni 93, con violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto commesso in data 8 dicembre 2015), pronunciava il 17 aprile 2018 sentenza con cui dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo invece la competenza in ordine a detto reato del Tribunale di Verona, al quale disponeva trasmettersi gli atti. 2. Instauratosi il giudizio davanti al Tribunale di Verona, a seguito di decreto di citazione emesso in data 15 maggio 2019, tale Autorità giudiziaria rilevava che la competenza per materia doveva attribuirsi al Giudice di pace di Verona, trattandosi di fatti precedenti all'entrata della legge 23 marzo 2016, n. 41, che, modificando la fattispecie in esame, aveva determinato il passaggio della competenza dal giudice di pace al tribunale, ma solamente per i fatti successevi. In ragione di ciò, il Tribunale di Verona, con provvedimento in data 19 aprile 2021, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che si è proceduto a trattazione scritta, in quanto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione del 20 ottobre 2020, ha rinunciato alla trattazione orale in precedenza richiesta. A tale atto è stata allegata una memoria contenente conclusioni scritte, di cui però non può tenersi conto, poiché pervenuta dopo la scadenza del termine di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. 2. Il conflitto (negativo) di competenza come sopra proposto va ritenuto ammissibile, a fronte di una situazione di stasi processuale derivante dalla ricusazione, formalmente manifestata dai giudici ordinari di cui sopra, di prendere cognizione del giudizio in ordine al medesimo fatto attribuito alla stessa persona, sì da rendersi indispensabile l'intervento risolutore previsto dall'art. 32 cod. proc. pen. 3. Il conflitto deve essere risolto facendo applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale in ordine ai reati di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis cod. pen., commessi, come nel caso di specie, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, persiste la competenza per materia del giudice di pace, in luogo di quella del tribunale, dovendosi attribuire alle nuova disciplina valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. Tali principio è stato affermato dalla sentenza Sez. 1, n. 48249 del 20/06/2017, Rv. 271318 (alla quale si è poi uniformata Sez. 4, n. 46394 del 12/06/2018, Rv. 274273), in forza di ampie ed esaustive spiegazioni che questo Collegio condivide e che pertanto possono essere qui integralmente richiamate. 4. Da quanto sopra discende la risoluzione del conflitto dichiarando la competenza del Giudice di pace di Verona, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Verona, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 22