CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04154/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6993-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.6993/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC avverso la sentenza n. 73/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 57/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con ricorso al Tribunale del lavoro di Sassari,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti dipendenti dell’Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Sassari, con inquadramento nell’area II fascia retributiva F3, deducevano di aver partecipato alla procedura selettiva, indetta con determina direttoriale del 31/12/2010 sulla base degli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali, per gli sviluppi economici nel 2009 e 2010 e di essersi collocati in posizione utile nella graduatoria; 2. i ricorrenti esponevano che l’Agenzia delle entrate, subentrata alla Agenzia del territorio, aveva riformato la graduatoria con provvedimento direttoriale del 15/4/2013, escludendo dalla progressione i ricorrenti, in quanto alla data di approvazione della graduatoria (29/11/2012) erano già cessati dal servizio, e con l’ulteriore precisazione che, ai fini della progressione economica orizzontale, costituiva condizione necessaria la permanenza del rapporto; 3. il Tribunale di Sassari accoglieva le domande dei ricorrenti; mentre la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, adita dall’Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava le originarie domandedei lavoratori;4. la Corte distrettuale affermava in particolare che l’esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria era stata determinata dalla cessazione del loro rapporto di lavoro, pur non annoverata tra le cause ostative alla partecipazione alla selezione ma idonea comunque a far venire meno un requisito implicito della procedura ai fini del riconoscimento della progressione economica orizzontale; non poteva condividersi, quindi, il collegamento tra premialità e progressione economica operato dal primo giudice perché non «si versa in ipotesi di premio per quanto svolto in passato, ma di incentivo per continuare a fare bene»; 5. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. i n via preliminare , in rito, occorre precisare che, alla luce della situazione disoccombenza degli originari controinteressati , part i ‒ come risulta dapag. 2 della sentenza impugnata ‒ del giudizio di primo grado, quest'ultimiper un verso era no autonomamente legittimat i a impugnare la pronuncia ad essi sfavorevole, assumendo quindi la veste dicointeressati all'appello (in concorso con l' Agenzia delle entrate appellante), e per altro verso erano priv i di interesse a contraddire rispetto all'appelloproposto dall'amministrazione, con la conseguenza che la mancata notificazione dell'appelloai predett i non ha determinato alcuna violazione del l’integrità del contraddittorio (sul principio processuale amministrativo , per cui nel giudizio di appello proposto dall'amministrazione resistente soccombente in primo grado gli originari controinteressati, avendo una posizione coincidente con essa, sono privi di interesse a contraddire e non devono quindi essere evocati in giudizio, v.,tra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19; Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930; CGARS, 1° giugno 2012, n. 509). Di conseguenza, non sussiste parimenti alcuna esigenza di procedere, anche in sede di legittimità, a lla notifica del ricorso per cassazionenei confronti degli originari controinteressati. 1.1 Peraltro, in relazione a costoro il presente giudizio , come si dirà, non sarebbe destinato comunque ad esplicare alcun effetto , mentre un’eventuale integrazione delcontraddittorio avrebbe l’unico esitodi allungare irragionevolmente i tempi processuali, costituendo adempimento ispirato “vuoto formalismo”, che la Corte EDU ha considerato più volte in contrasto con la Convenzione (vedi. per tutte: Corte EDU, 29 ottobre 2021, Succi c. Italia). Infatti, nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (direttamente consultabile da questa Corte, anche d’ufficio: vedi, per tutte: Cass. 8 maggio 2018, n. 10948; Cass. 28 agosto 2014, n. 18418; Cass. 4 marzo 2016, n. 4296; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25813) risulta che con accordo sindacale del 2015 è stato concordato “lo scorrimento totale” delle graduatorie delle progressioni economiche dell’anno 2010 delle Agenzie fiscali. Né va omesso di rilevare che, trattandosi di un accordo nazionale, questa Corte può consultarlo anche d’ufficio (arg. ex Cass. n. n. 14449 del 09/06/2017). Poiché il presente giudizio si riferisce (si noti) proprio alle progressioni economiche contemplate nel suddetto accordo sindacale, non sarebb e necessaria , a nche in considerazione di tali sopravvenienze, legate alle intervenute intese sindacali, alcuna integrazione del contraddittorio perché dalla partecipazione al giudizio la parte ricorrente e quelle ( per ipo tesi ) pretermesse non ricaverebbero alcun vantaggio concreto.In definitiva, così come in caso di ricorso inammissibile o infondato ictu oculi, anche nel presente caso il giudice è tenuto pur sempre ad adottare interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.).Ciò per garantire, in ultima analisi, anche il rispetto de l principi o di ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost., e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), in uno con quello di economia processuale (sul punto, v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240). 2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione (art. 360, 1 co. n. 3 cod. proc. civ.) dell’articolo 1336 cod. civ. in relazione agli articoli 2907, 2707 cod. civ. e 97 Cost.; i ricorrenti censurano la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui non si è avveduta che le procedure selettive per le attribuzioni di progressioni economiche orizzontali rientrano nello schema dell’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 cod. civ., donde la maturazione del diritto da parte del dipendente che, in servizio all’atto dell’indizione della procedura, sia successivamente cessato dal servizio anteriormente alla sua conclusione. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ.) degli articoli 82, 83, 84 e 85 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 1362, 1363 e 1375 cod. civ. nonché dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001; i ricorrenti censurano l’interpretazione della disciplina collettiva in tema di progressioni orizzontali, anche alla stregua delle norme codicistiche di ermeneutica contrattuale e dei principi di correttezza e buona fede.4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che il giudice di secondo grado non aveva valutato che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione era stato esercitato in spregio alla normativa vigente in materia di pubblico impiego privatizzato ed ai principi di tutela del legittimo affidamento del privato, che aveva ragione e titolo di pretendere il ristoro del danno «frutto della somma delle differenze retributive dalla data di indizione della procedura al collocamento a riposo». 5. Iprimi due motivi, che per connessione logica devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e come tali vanno accolti. 6. Si deve fare applicazione dei principi espressi da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (Cass., Sez. L, 13.9.2022, n. 26934; conf. Cass., Sez. L, n. 818 del 2023) che vengono richiamati in questa sede anche ex art. 118 att. cod. proc. civ. 7. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del c.c.n.l. per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del c.c.n.l. per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008. 8. Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all’interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo ‒ (a tenore dell’articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ‒ ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all’articolo 85); ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva; le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo l’integrazione di cui all’articolo 5 c.c.n.l. 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, c.c.n.l. 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma 2, sesto alinea, dello stesso articolo 85, i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84);9. sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante). Nel disegno delleparti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione; 10. il criterio affermato dalla Corte territoriale secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura; 11. la retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta, perciò, in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati;12. ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione ‒ con la stipula del contratto integrativo ‒ e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive; 13. nella fattispecie di causa è pacifico che i dipendenti erano in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocavano in posizione utile nella graduatoria approvata; la sentenza impugnata, che si è discostata nella fattispecie dai principi già indicati, va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di Cagliari, in diversa composizione,cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 14. Quanto al terzo, ed ultimo, motivo, ne va (infine) dichiarata l’inammissibilità; si rileva, in proposito, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l’“omesso esame” come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (cfr., Cass., n. 2268 del 2022), non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni, quali quelle interpretative dedotte nel motivo in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., Sez. L,n. 31332 del 24/10/ 2022). 15. In conclusione, vanno accoltii primi due motivi di ricorso, mentre il terzo dev’essere dichiarato inammissibile , la sentenza impugnata va cassatain relazione ai motivi accolti con rinvi o del la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la cau