CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 29479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1180/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liato in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- POLDO e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]- TRI, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ROLINA, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 578/2019 depositata il 30/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 220/2012 di rifor- ma del condominio, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di diverse unità immobiliari, conveniva il Condominio del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Salernoper la declaratoria di nullità della de- libera assembleare del 21 marzo 2003 con cui erano state approva- te nuove tabelle millesimali. Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda e dichiarava la nullità della delibera, ritenendo necessaria l'unanimità dei consensi per la modifica delle tabelle, allegate a un regolamento di natura contrattuale (peraltro, dopo aver constatato incidentalmente il difetto di prova di una struttura del palazzo). La Corte di appello di Salerno, ravvisando in via assorbente la mancata prova della sussistenza dei presupposti per la modifica delle tabelle,ha rigettato il gravame del Condominio che ha quindi proposto ricorsoin cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. Resistono con due distinti controricorsi e due memorie [OSCURATO:PERSONA]- puto e [OSCURATO:PERSONA]. In via preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricorso, il Col- legio rileva che nei confronti dei condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati, non è attestato in atti il regolare perfezionamento ex art. 140 c.p.c. della notificazio- ne del ricorso per cassazione, notifica eseguita dall’ufficiale giudi- ziario medianteil servizio postale. Secondo questa Corte, la notifi- cazione degli atti processuali, ove sia conosciuta la residenza o l'in- dirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In tale procedimento la notifica si perfe- ziona con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposi- to alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto (cd. CAD) . I l notificante è tenuto afornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio del correlativo avviso di ricevi- mento, per cui non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (cfr. Cass. SU 10012/2021, seguita da altre, tra cui recentemente Cass. 9373/2025). Tale è il caso di specie, in cui vi è attestazione della irreperibilità (relativa) all’indirizzo di ognuno dei tre destinatari menzionati, ma non è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della racco- mandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del pli- Si rende necessario, pertanto il rinvio a nuovo ruolo della tratta- zione del ricorso, assegna ndo al ricorrente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza affinché egli depositi i tre rispettivi avvisi di ricevimento della raccomandata di avvenuto depositooppure rinnovi la notificazione ai tre predetti de- stinatari ( cfr. Cass. n. 9782 del 19/04/2018; Cass. n. 27825 del 31/10/2018). P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo assegna ndo al ricorrente un termi- ne di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per ildeposito della ricevuta di ritorno della raccomandata informa- tiva o, in