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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35165/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 novembre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 11 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di invasione di edifici e di danneggiamento.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., per un verso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 3 ha evidenziato insussistenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità dello stato di necessità, segnatamente l'inevitabilità del pericolo attuale; per altro verso, contiene censure relative al merito della vicenda, finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede; Considerato che la seconda doglianza, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata, dove ha messo in risalto la circostanza per cui lo stesso imputato aveva già occupato quell'immobile e che, dopo essere stato allontanato, aveva rotto il muro posto a protezione dell'ingresso: trattasi di motivazione congrua e scevra da profili di illogicità; Rilevato che il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che l'ultimo motivo, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è particolarmente generico a fronte di una sentenza che alla pagina 4 ha evidenziato come non fossero emersi elementi tali da giustificare il loro riconoscimento: dunque, si è in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 novembre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 11 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di invasione di edifici e di danneggiamento. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., per un verso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 3 ha evidenziato insussistenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità dello stato di necessità, segnatamente l'inevitabilità del pericolo attuale; per altro verso, contiene censure relative al merito della vicenda, finalizzate ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede; Considerato che la seconda doglianza, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata, dove ha messo in risalto la circostanza per cui lo stesso imputato aveva già occupato quell'immobile e che, dopo essere stato allontanato, aveva rotto il muro posto a protezione dell'ingresso: trattasi di motivazione congrua e scevra da profili di illogicità; Rilevato che il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che l'ultimo motivo, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è particolarmente generico a fronte di una sentenza che alla pagina 4 ha evidenziato come non fossero emersi elementi tali da giustificare il loro riconoscimento: dunque, si è in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estenso
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