CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 29779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16660/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2068/2017 depositata il12/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per un mezzo, nei confronti del Fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. 2. ― Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il solo motivo di censura della sentenza impugnata denuncia violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, art. 1 e artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., 2200 c.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5): nullità della sentenza, omissione di motivazione, ovvero motivazione apparente contraddittoria o illogica, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111 Cost. 132 n. 4 c.p.c. e 161 c.p.c. per aver la Corte Territoriale: errato, laddove ha ritenuto che la società ricorrente non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali, non essendo, quale società di persone, tenuta al deposito delle scritture, asseritamente omesse, presso il Registro delle imprese; errato, laddove non ha considerato che la documentazione informalmente prodotta dimostrava che, anche nel triennio 2014- 2016, non ricorrevano i requisiti dimensionali; eluso l'obbligo di motivazione della sentenza, laddove non ha spiegato le ragioni sottese alla dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali, con riferimento alla inattendibilità della contabilità; errato, laddove ha ritenuto, applicando erroneamente gli artt. 342 e 345 c.p.c,. che la produzione in appello della documentazione contabile della società dell'ultimo triennio costituisca motivo per ritenere la inattendibilità della produzione documentale; errato per aver omesso di esaminare un fatto (assenza della fattura dalla contabilità aziendale), rilevato d'ufficio all'udienza di discussione in sede di appello, decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.); errato nella deduzione della rilevanza, ai fini del giudizio di attendibilità della contabilità, di un documento fiscale, risalenti ad 11 anni prima del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il giudizio è estinto. Il ricorso è stato infatti rinunciato. 5. ― Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dic