CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 29896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 26 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 16 marzo 2022 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato applicata con sentenza 25 febbraio 2020 della Corte di appello di Roma. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 208 cod. pen., in quanto il giudizio sulla pericolosità non aveva considerato il comportamento della condannata dopo l'espiazione della pena. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza aveva condiviso le argomentazioni del primo giudice, senza rispondere ai motivi del reclamo né tener conto "della situazione concreta dell'interessata specie dopo l'espiazione della pena". 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presenta motivi generici e di merito, e ne va, perciò, dichiara l'inammissibilità. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, censurano il giudizio di pericolosità sociale, pronunciato in sede di verifica prima dell'esecuzione della misura di sicurezza, sotto i profili della violazione dell'art.208 cod. pen. e del difetto di motivazione per omessa risposta ai motivi dell'impugnazione. La prima censura si risolve nella prospettazione, in termini generici, di dissenso rispetto alla valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, che, si deduce, avrebbe dovuto essere diversa sulla base del comportamento tenuto dopo l'esecuzione della pena. I próvvedimenti del magistrato e del Tribunale di sorveglianza hanno considerato le condizioni di vita della ricorrente dopo la remissione in libertà, che sono state considerate, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, tali da determinare rischio di recidiva, per la precarietà sociale ed economica che le caratterizza.Il secondo motivo è generico in quanto si duole della omessa risposta ai motivi di impugnazione, dei quali, però, non dà contezza, così non consentendo al collegio il vaglio sull'adeguatezza della motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos