CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 4841/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SERVIZI – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 1344/01/2022 depositata 18 novembre 2022. Visto l’atto depositato il 21 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c