CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18351/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania in data 18 marzo 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 490 cod. pen., confermando il giudizio di responsabilità per i reati di riciclaggio di una vettura e di ricettazione di merce di provenienza furtiva. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio; ad avviso del ricorrente l'esatta ricostruzione fattuale della vicenda doveva condurre a ritenere che la vettura condotta dall'imputato, al momento del controllo operato, fosse quella di proprietà della moglie sulla quale era stato montato il motore di una vettura dello stesso modello e tipo, vettura risultata rubata, mentre non vi era prova che il veicolo fosse quello rubato e che su di esso fossero state apposte le targhe e il numero di telaio del veicolo di proprietà della moglie, poiché dagli atti non risultava che il numero di telaio del veicolo condotto dal ricorrente fosse alterato. La motivazione della Corte territoriale era contraddittoria, perché nel descrivere le caratteristiche del veicolo aveva messo in rilievo elementi che inducevano a ritenere che la vettura fosse alternativamente quella originale della moglie e quella sottratta al legittimo proprietario. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla dimostrazione dell'elemento psicologico dei reati di riciclaggio e ricettazione, non essendo indicati i dati fattuali e logici in grado di affermare la consapevolezza del ricorrente di detenere beni (il veicolo condotto e la merce ivi custodita) di provenienza delittuosa. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, a fronte del conforme esito circa il giudizio di penale responsabilità dell'imputato espresso dai giudici di merito, propone una rilettura del fatto storico - già di per sé non consentita in sede di legittimità - che è stata comunque chiaramente fornita sin dalla sentenza del Tribunale (pag. 1) che in modo espresso ha fatto riferimento alla condizione obiettiva del veicolo condotto dal ricorrente nel momento in cui fu sequestrato, poiché recava il numero del telaio "alterato". Da questo dato, è pacifico desumere che il veicolo in esame non fosse quello di proprietà della moglie in quanto, a voler seguire l'ipotesi difensiva, non sarebbe stato necessario alterare il numero di telaio se obiettivo dell'operazione fosse stato quello di sostituire il solo motore dell'auto con quello ricavato dalla vettura rubata alla persona offesa. L'alterazione del numero del telaio dimostra che era necessario modificare il dato identificativo del mezzo, in modo da far apparire altro numero di telaio (appunto quello della vettura di proprietà della moglie) provvedendo contestualmente a sostituire le targhe del mezzo che, in tal modo, risultava legittimamente detenuto dal ricorrente e dalla moglie. Né la ricostruzione così operata, e condivisa dalla Corte territoriale (pur se con un trama linguistica non del tutto cristallina), può tacciarsi - come fa il ricorrente - di illogicità, in quanto l'essere la vettura rubata di più recente immatricolazione rendeva chiaro l'interesse del ricorrente nel procurarsi un veicolo meno vetusto, facendolo apparire legittimamente detenuto attraverso l'alterazione dei dati identificativi che venivano sostituiti con quelli dell'analogo veicolo già di proprietà della moglie. 1.2. Il secondo motivo è assolutamente generico nella formulazione, oltre che manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha escluso l'ipotesi che terzi soggetti potessero aver operato l'alterazione dei dati identificativi del veicolo, evidentemente posseduti dall'imputato, senza alcun interesse da parte di quest'ultimo che avrebbe poi ricevuto inconsapevolmente il veicolo rubato, condividendo gli argomenti indicati dal Tribunale (pag. 2) per dimostrare l'esclusivo interesse del possessore del veicolo della consorte nell'utilizzarne la targa ed il numero di telaio per procurarsi la disponibilità di un nuovo veicolo, di provenienza delittuosa. Quanto al contestato delitto di ricettazione del rame trasportato sulla vettura, le sentenze di merito hanno posto in rilievo il dato della totale assenza di indicazioni fornite dal ricorrente in relazione alla provenienza di quei beni, elemento che la granitica giurisprudenza di legittimità ritiene indicativo della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 0). 3. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]