CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.t., rappresentato e difeso dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimata –Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza n. 435/2000 della Corte d’appello di Lecce - Sezionedistaccata di Taranto, depositata il 16/12/2020 e notificata il 23/12/2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi tremotivi e l’assorbimento del quarto;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'INPS per sentirdichiarare, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., la nullità parziale delcontratto di compravendita del 2/12/2004, intervenuto tra lei e la SCIP,dell'immobile posto in Taranto alla via Virgilio n. 20, nella clausola relativaal prezzo, per l'errata applicazione del coefficiente aggregato diabbattimento, e, per l'effetto, condannare la SCIP alla restituzione in suofavore della somma di euro 5.995,99, costituente la differenza tra il prezzopagato e quello dovuto, oltre interessi come per legge dalla data delcontratto di compravendita.2. Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, condannando l'INPS allacorresponsione in favore dell'attrice della somma di euro 5.995,99, oltreinteressi di mora dal 2/12/2004, nonché al pagamento di due terzi dellespese, compensando fra le parti l'altro terzo.3. Sull’impugnazione dell’INPS, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, rigettava il gravame, affermando, per quanto quiancora rileva, che, in ragione delle lungaggini delle procedureamministrative di offerta di esercizio dell'opzione, di verifica dei requisiti,della determinazione del prezzo stimato al momento dell'offerta in opzione(nella specie, datata 3/12/2003), e al fine dell'adeguamento dello stesso,erano previsti appositi coefficienti, stabiliti semestralmente all'AGT, di2 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026abbattimento per ricondurre il prezzo ai valori di mercato di ottobre 2001,epoca in cui il conduttore aveva manifestato la sua volontà d'acquisto(conformemente a quanto contenuto nel secondo periodo del comma 2dell'art. 1 d.l. 41/2004), che il Tribunale, avendo valutato che l'offerta inopzione era stata effettuata il 3/12/2003, ricadente nel secondo semestredel 2003, e che la valutazione di stima era riferita a detto trimestre, avevaapplicato il coefficiente aggregato di abbattimento relativo al periodosecondo semestre 2003-ottobre 2001 (ovvero lo 0,8777), anzichè quelloprecedente riferito al periodo primo semestre 2003/ottobre 2001, che ladisapplicazione da parte del primo giudice del d.m. 26/3/2004 era legittima,essendo lo stesso, in quanto atto amministrativo regolamentare, di rangoinferiore, nella gerarchia delle fonti del diritto, rispetto al decreto legge (poiconvertito in legge), e trovava giustificazione nella discrasia tra l'art. 1,commi 1 e 2, d.l. n. 41/2004 e il detto decreto ministeriale, che prevedevache la prima tabella relativa al periodo primo semestre 2003/ottobre 2001venisse utilizzata nelle offerte in opzione inviate sino alla data di entrata invigore della citata disposizione regolamentare e per le quali non fosse statogià stipulato il rogito.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, inproprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] presso la Cassazione, [OSCURATO:PERSONA].ssa ClaudiaPedrelli, ha concluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, comma4, d.l. 23.2.2004, n. 41, e 4 e 5 l. 20.3.1865, n. 2248 (All. E), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la corte territorialeerroneamente, a suo dire, disapplicato il d.m. 26.3.2004, nonostante lostesso non abbia natura di provvedimento amministrativo, ma di normativaprimaria, come tale avente valore erga omnes.3 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/20262. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 11 delledisposizione sulla legge in generale e, quindi, del principio tempus regitactum, nonché la violazione e falsa applicazione del d.l. 23.2.2004 n. 41 edell’art. 1 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c., laddove dispongono che bisogna applicare i primi coefficienti diabbattimento calcolati sulla base di eventuali aumenti di valore degliimmobili tra la data dell'offerta di opzione ed i valori di mercato dell'ottobre2001, pubblicati prima dell'entrata in vigore del d.m. 26.3.2004.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.L’originaria attrice ha acquistato un immobile con atto notarile del2.12.2004, nell’ambito di una procedura di dismissione di immobili diproprietà dell’Inpdap, ceduti alla SCIP e con mandato a vendere da ultimoall’Inps. Detta procedura è stata effettuata ai sensi dell’art. 2 d.l. n.351/2001, conv. in legge n. 410/2001, che ha attribuito ai conduttori delleunità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto dellestesse, partendo per la determinazione del prezzo dalle valutazioni correntidi mercato, diminuito del 30%, cui si aggiungono ulteriori coefficienti diabbattimento del prezzo, tra i quali quello dell’acquisto a mezzo di mandatocollettivo (v. artt. 2, 3, 7 e 8 d.l. 351/2001). È stato, inoltre, previstodall’art. 2, comma 20 d.l. n. 351/2001 citato, che le unità immobiliari perle quali i conduttori, pur in assenza della offerta di opzione, “abbianomanifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo diraccomandata con avviso di ricevimento, fossero vendute al prezzo e allecondizioni determinate dalla normativa vigente alla data della predettamanifestazione di acquisto”.In base all’art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 41, conv. in l. n. 104/2004 (Modalità dideterminazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione):1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, aiconduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo4 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto nel periodo compresotra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e ladata del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzionee con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato delmese di ottobre 2001.2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissatoapplicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 delcitato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimentocalcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valoredegli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medidi mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio deivalori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delledisposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporticon le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presentenorma. […]Pertanto, l’art. 1, comma 1 della legge 23 aprile 2004, n. 104, diconversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41,con espresso riferimento ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesie con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 deld.l. n. 351 del 2001, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, hastabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenzialedeve essere determinato «al momento dell’offerta in opzione (della qualequindi, evidentemente, postula la necessaria sussistenza) e con le modalità5 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre2001»: vale a dire, alla luce del disposto del citato comma 2, «(…)applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 delcitato decreto-legge n. 351 del 2001 (e cioè in forza dei valori correnti dimercato), coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia delterritorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la datadella suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese diottobre 2001 (…)» (si veda Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020).A sua volta, il comma 20 dell’art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, convertito, conmodificazioni, dall’art. 1 della l. n. 410 del 2001, stabilisce che le unitàimmobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquistoentro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso diricevimento, siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in basealla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà diacquisto (ovvero quelle delineate dal d.l. n. 41 del 2004, convertito, conmodificazioni, dall’art. 1 della l. n. 104 del 2004).È stato affermato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4948 del 23/02/2024) che, intema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenzialipubblici, l'art. 3, comma 20 del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dallal. n. 410 del 2001) va interpretato nel senso che le unità immobiliari, i cuiconduttori abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vannovendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativavigente alla data della suddetta manifestazione di volontà, le qualicoincidono, dunque, con quelle di cui all'art. 1, comma 1 del d.l. n. 41 del2004 (conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004), qualora la citatacomunicazione sia stata effettuata sotto il vigore di tale normativa.Nella specie, a rendere incongrua l’applicazione del termine del 31 ottobre2001 è la circostanza accidentale che, allorquando venne condottadall’INPDAP l’indagine conoscitiva (con riferimento agli immobili che a quella6 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026data non erano ancora stati dismessi), non fu richiesto, ai conduttori,l’adozione di alcuna forma particolare per manifestare la loro volontà diacquisto e che soltanto nel dicembre 2003 furono formalizzate le propostedi acquisto. Ciò, tuttavia, non incide sulla normativa applicabile négiustificherebbe il sollevamento di una questione di legittimità costituzionaleper violazione degli artt. 3 e 97 Cost., data l’irrilevanza nel giudizio dicostituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possonoindirettamente derivare dalla disposizione censurata (da ultimo, CorteCost., ord. 20 aprile 2016 n. 122).3.1. In base all’art. 1 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell’Economia e delle“Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 41, i soggetti incaricati dellagestione degli immobili (nel seguito indicati come i «Gestori») trasferiti allaSCIP Srl nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensidel decreto-legge n. 351, applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell’art.1 del decreto-legge n. 41, il prezzo di vendita di cui al comma 7 dell’art. 3del decreto-legge n. 351 determinato dall’Agenzia del territorio ridotto, aisensi del comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 41, applicando icoefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui è ubicato l’immobile econtenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, nonché divulgate mediante affissionepresso le sedi dell’Agenzia del territorio. La prima tabella, contenente icoefficienti medi di abbattimento, è relativa al periodo compreso tra la datadi pubblicazione dei dati dell’Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primosemestre 2003, ed è pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. IGestori utilizzano la prima tabella in relazione alle lettere di offerta inopzione, inviate ai conduttori fino alla data di entrata in vigore del presentedecreto, relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla7 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026data di entrata in vigore del medesimo, il relativo contratto dicompravendita. Per le lettere di offerta in opzione inviate successivamentei Gestori utilizzano l’ultima tabella pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] dellaRepubblica italiana. Ai fini della determinazione del coefficiente diabbattimento, i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001 sonocalcolati sulla base degli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio dei valoriimmobiliari (OMI) prima del mese di ottobre 2001; gli altri parametri dimercato, di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 41, sono quellirilevati o elaborati da centri di studio del settore immobiliare ovvero da altrefonti di rilevanza nazionale non riconducibili a specifici intermediariimmobiliari […]” (la sottolineatura è dello scrivente).Le disposizioni di legge sopra richiamate sono chiare nello stabilire che ilprezzo di cessione degli immobili sia determinato “al momento dell’offertain opzione“, applicando, al valore stimato alla data dell’ottobre 2001, gliindici di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio.In applicazione di tali criteri legali, la Corte di appello, dato atto che l’offertain opzione era stata formulata il 3.12.2003, avrebbe correttamenteapplicato il coefficiente di abbattimento relativo al secondo semestre 2003,in vigore al momento dell’offerta, e non quello precedente, riferito al primosemestre, applicato dall’INPS.Invero, il primo parametro temporale di riferimento è il primo semestre2001 in quanto precedente all’ottobre 2001, che è utilizzabile per tutti,mentre la differenza attiene all’epoca della offerta di opzione. Ciò posto, latabella pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha come riferimentotemporale di applicazione il periodo primo semestre 2001-primo semestre2003, mentre la tabella pubblicata sula [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èrelativa al periodo primo semestre 2001-secondo semestre 2003. Nellaspecie, come accertato dal giudice di merito, l’offerta di opzione è avvenutanel dicembre 2003, quindi la tabella da applicare sarebbe quella pubblicata8 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026il 13.8.2004 in quanto relativa al secondo semestre del 2003, come ritenutodalla sentenza impugnata.3.2. Tuttavia, il d.m. 26.3.2004 regolamenta, come si è visto, in manieradifforme i criteri di abbattimento del prezzo, in quanto, nel dare attuazioneal d.l. n. 141/2004, ha individuato le tabelle contenenti i coefficienti medidi abbattimento, stabilendo che la prima (in concreto applicata dall’INPS)dovesse trovare applicazione “in relazione alle lettere di offerta in opzione,inviate ai conduttori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla data dientrata in vigore del medesimo, il relativo contratto di compravendita”.Ebbene, tenuto presente che il detto dm è entrato in vigore il 28.5.2004,che l’offerta di opzione, nel caso di specie, è del 3.12.2003 e che l’attopubblico di compravendita è stato stipulato in data 2.12.2004,correttamente sarebbe stata applicata la detta tabella.Premesso che innegabilmente il detto dm si pone, dunque, in contrasto conil d.l. n. 141/2004, residua da scrutinare se il primo sia disapplicabile in viaincidentale.Il nodo problematico fondamentale riguardante i decreti oggetto di un rinviolegislativo rimane, come evidenziato da Consiglio di Stato, sez. VI, 30novembre 2016, sentt. nn. 5035 e 5036, quello di «stabilire [in concreto]se si è in presenza di un atto normativo con valenza regolamentare, ovverodi un atto amministrativo generale».Nell’individuare la natura giuridica di tali decreti, occorre premettere che èimpossibile ricondurre il tutto ad unica tipologia. Vi sono casi (ed è quello dispecie) in cui il legislatore ricorre a decreti “di natura non regolamentare”per integrare la previsione normativa con elementi contingenti o tecnici, talida rendere necessaria una frequente revisione della disciplina: il rinvio sirealizza, quindi, nei confronti di provvedimenti amministrativi generaliaventi ad oggetto aliquote, fissazione dei prezzi, misure dicontingentamento della produzione economica.9 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026In altre circostanze, il legislatore, che non intende provvedere per unnumero generale ma comunque determinabile di soggetti, rinvia ad atti dinatura non regolamentare per sottrarsi ai vincoli posti dall’ordinamento. Piùin generale, è possibile affermare che ai decreti di natura nonregolamentare è demandato stabilire modalità, termini, procedure o criteri,in particolare di accesso a fondi ed erogazioni economiche di varia natura.In alcune evenienze, infine, tali decreti sono perfino autorizzati a derogaredisposizioni contenute in fonti primarie. È il caso dell’art. 27 bis del d.l. n.216 del 2011, convertito dalla l. n. 14 del 2012, in cui si prevede che ilsuccessivo decreto – contenente modifiche statutarie inerenti allacomposizione degli organi di amministrazione e controllo di alcuni consorzi- venga adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materiadi ambiente.La Corte costituzionale ha sempre deciso le questioni ad esso sottopostesenza chiarire la natura di tali decreti ministeriali o del Presidente delConsiglio dei Ministri. Anche nei casi in cui la Corte ha dichiarato laconformità a Costituzione delle norme che rinviano a detti decreti si èsempre pronunciata “a prescindere dalla complessa qualificabilità dei poteriin questione come potestà regolamentare in senso proprio” (così Corte cost.sent. n. 285 del 2005, punto 11 Considerato in diritto). Dalla giurisprudenzadella Consulta (Corte cost. sentenza n. 165 del 2007, punto 4.4 Consideratoin diritto; Corte cost. sentenza n. 35 del 2005, punto 4 Considerato indiritto) sembra dunque emergere una sostanziale indifferenza verso lanatura normativa o provvedimentale dei decreti “di natura nonregolamentare”.In un noto passaggio della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio diStato n. 9 del 2012 si è rilevato che «è atto normativo quello i cui destinatarisono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa laconseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto10 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, macertamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare nonuna serie indeterminati di casi, ma, conformemente alla sua naturaamministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita laquale vengono meno anche i suoi effetti».Orbene, il d.m. 26 marzo 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze(in tema di dismissione immobili degli enti previdenziali) ha natura di attoamministrativo a contenuto generale e non normativa, atteso che:a) i suoi destinatari, seppure non determinabili a priori, lo sono aposteriori;b) ha una funzione meramente attuativa del d.l. 41/2004 (convertito inl. 104/2004) e non introduce norme autonome, ma specifichi criteritecnici e procedurali.Invero, un provvedimento amministrativo generale disciplina modalitàoperative concrete di attuazione di una legge, anche se rivolto a unapluralità di destinatari (es. enti previdenziali, inquilini).Nella specie il decreto ministeriale è stato previsto dal d.l. n. 41/2004, comemero strumento di attuazione di quanto esso prevede. Ne discende chedetto decreto non può contenere disposizioni in difformità rispetto a quantodisposto dalla previsione normativa cui deve date attuazione.Ciò in quanto, ripetesi, il d.m. 26 marzo 2004, che senz’altro non è statoadottato come regolamento ex art. 17 l. n. 400/1988, ha una funzionemeramente attuativa del d.l. n. 41/2004 (convertito in l. n. 104/2004) enon introduce norme autonome, ma specifica criteri tecnici e procedurali.Ne deriva che, essendo il d.l. n. 41/2004, convertito in l. n. 104/2004, unafonte primaria (legge), in base al principio di gerarchia delle fonti, il dettodm non può derogare né contrastare una norma di rango primario, sicchè,contenendo il decreto ministeriale disposizioni incompatibili con quantostabilito dal decreto-legge (o dalla legge di conversione), il giudice deve11 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026disapplicarlo in quanto atto amministrativo illegittimo per contrasto con lalegge.Il sillogismo è, dunque, il seguente:a) il d.l. 41/2004 ha introdotto regole particolari sulla dismissione degliimmobili degli enti previdenziali, incidendo su criteri e modalità divendita;b) il decreto attuativo non può porsi in contrasto con la fonteautorizzativa;c) se il d.m. 26 marzo 2004 disciplina aspetti in modo difforme (adesempio, criteri di prezzo, prelazione, procedure), prevale la normadi legge e il d.m. va disapplicato.Alcun rilievo contrario può attribuirsi al fatto che l’emanazione di uno o piùdecreti ministeriali fosse prevista dallo stesso art. 1 decreto legge citato,considerato che ad essi veniva demandata solo la fissazione dei criteri edelle modalità applicative del suddetto articolo di legge.Vanno, in conclusione, enunciati i seguenti principi di diritto:a) «In tema di disapplicazione in via incidentale degli atti amministrativiillegittimi da parte del giudice ordinario, ai sensi degli art. 4 e 5 dellalegge n. 2248 all. E) del 1865, può essere disapplicato, se in contrastocon una fronte primaria, un decreto ministeriale allorquando i suoidestinatari, seppure non determinabili a priori, lo siano a posteriori elo stesso abbia una funzione meramente attuativa della detta fonteprimaria»;b) «In tema di dismissione degli immobili di proprietà degli entiprevidenziali, il d.m. 26 marzo 2004, di attuazione del d.l. 41/2004(convertito in l. 104/2004), non introducendo norme autonome, maspecifichi criteri tecnici e procedurali, ha una funzione meramenteprezzo), sicchè, contenendo disposizioni incompatibili con quantostabilito dal decreto-legge (e dalla legge di conversione), il giudice12 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026deve disapplicarlo in quanto atto amministrativo illegittimo percontrasto con la legge».In tale prospettiva la conclusione accolta dai giudici di merito di modificadel prezzo degli atti traslativi, in quanto affetto da errore nella applicazionedel coefficiente sopra indicato, appare conforme alla norma di cui all’art.1339 c.c., il quale dispone l'inserzione automatica nel contratto di clausolee di prezzi di beni o servizi, imposti dalla legge, anche in sostituzione delleclausole difformi apposte dalle parti, nonché dell’art. 1419 c.c., secondo cuila nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando leclausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Il principio dellasostituzione automatica nel contratto delle clausole difformi da quelleimposte da norme imperative opera, infatti, senza necessità di espressaprevisione, ogni qualvolta dalla disciplina legale della fattispecie emerga lanecessità di applicazione criteri legali inderogabili predeterminati, destinatiad assolvere, nella economica del contratto, la medesima funzione cui eranodestinate le clausole sostituite (cfr. Cass. n. 7185 del 2023, che haaffermato l’applicabilità dell’art. 1339 c.c. ai fini della determinazione delprezzo di cessione degli immobili da parte degli enti previdenziali, ai sensidel decreto legge n. 351 del 2001; v. altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n.3517 del 2025).4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 37, comma 56, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, e del primo esecondo periodo del comma 2 dell'art. 1 del d.l. 23 febbraio 2004 n. 41, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di meritoconsiderato che il secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 del d.l. n.41/2004, pur introdotto dal d.l. 4.7.2006, n. 223, essendo quest’ultima unanorma interpretativa, doveva essere applicato retroattivamente, con laconseguenza che il coefficiente di abbattimento applicabile alla fattispeciedoveva essere quello pubblicato in epoca immediatamente successiva alladata di valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio.13 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/20264.1. Il motivo è inammissibile o, comunque, infondato.Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrenteavrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale attoprocessuale avesse sollevato tempestivamente la relativa questione.In secondo luogo, il periodo aggiunto dal comma 2 dell'art. 1 del d.l. 23febbraio 2004 n. 41, come modificato dall’art. 37, comma 56, d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, è il seguente: «Qualora le offerte in opzione siano inviatedagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore asei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti diabbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epocaimmediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine digarantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione siaeffettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mesedi ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati finoa quelli relativi al secondo semestre 2005.»alla fattispecie in esame, una norma è interpretativa se riproduce il testooriginario chiarendo il significato di una disposizione preesistente e, inparticolare, allorquando non introduce una disciplina nuova, ma specificaquale fosse la volontà originaria del legislatore.Se, invece, come nel caso di specie, aggiunge regole nuove, è innovativa e,quindi, non retroattiva.La giurisdizione comune può verificare se, anche a prescindere dall'esplicitaautoqualificazione, un precetto legislativo si riveli come effettivamenteidoneo ad assolvere una funzione interpretativa, e cioè come disposizioneche non ha significato autonomo ma lo acquista solo nel collegamento enell'integrazione con precedenti disposizioni di cui chiarisce il senso e laportata, ovvero se difetti in realtà, nel meccanismo legislativo, quellanecessaria saldatura fra precetti normativi, l'uno attributivo di significato,l'altro oggetto di quell'attribuzione, essendo finalizzato, dunque, il14 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026rilevamento del giudice, in questa seconda ipotesi, non già alla denuncia, diper sé, di un abuso di interpretazione, bensì all'accertamento circa la realenatura dell'intervento del legislatore e gli effetti che ne conseguono inrelazione ai diritti tutelati (Cass., Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 5048del 05/03/2007).Nella fattispecie in esame l’art. 37, comma 56, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 223, cheha introdotto una diversa regula juris con riferimento alla predettadisciplina, deve qualificarsi come innovativa, con efficacia irretroattiva, enon già di interpretazione autentica, avendo introdotto un nuovo criterionient'affatto ricavabile dalla disposizione interpretata.In quest’ottica, è stato di recente affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.3517/2025 cit.) che la disposizione in esame enuclea e disciplina una ipotesimai contemplata dalla normativa precedente, vale a dire il caso in cui leofferte di opzione siano inviate oltre sei mesi dalla stima dell’immobile daparte della Agenzia del Territorio. Nei confronti di essa non è dato pertantorinvenire alcun intento chiarificatore, ma soltanto la scelta di dettare unadisciplina più adeguata alle circostanze di fatto, in particolare ai ritardi deglienti previdenziali, ai fini determinazione del prezzo di cessione, coprendosituazioni in precedenza non disciplinate dalla legge (Cass. n. 7185 del2023).Ne è conferma lo stesso fatto che la disposizione sia stata poi abrogata(decreto legge n. 185 del 2008, art. 16, comma 2).Il principio in materia, infatti, è che la natura interpretativa di una legge,comportando una deroga al principio della irretroattività, non può chedipendere dal suo contenuto, caratterizzato dall'enunciazione di unapprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente,a cui la norma si ricollega nella formula e nella "ratio", e da un momentoprecettivo, con il quale il legislatore impone questa interpretazione,escludendone ogni altra. È perciò necessario che essa esprima non solo ilsignificato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del15 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026legislatore di imporre questa interpretazione anche per il passato (Cass. n.23827 del 2012; Cass. n. 9895 del 2003; Cass. n. 7182 del 1986).Ne discende che correttamente, ai sensi dell’art. 11 preleggi al codice civile,la disposizione di legge invocata non ha trovato applicazione al rapportodedotto in giudizio, essendo stata introdotta dopo la stipulazione delcontratto di compravendita, avvenuta il 2.12.2004.5. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1326, 1351 e 2932 c.c., per non avere la corted’appello considerato che l’accettazione del prezzo indicato nell’offerta divendita formulata dall’INPS, da un lato, determinava il perfezionamento delcontratto preliminare di compravendita e, dall’altro, precludeva la possibilitàche successivamente il conduttore sindacasse la congruità del prezzo.5.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Anche a voler prescindere dal rilievo secondo cui della censura non vi èmenzione nella sentenza qui impugnata e le disposizioni di cui vienedenunciata la violazione non sono pertinenti (riguardando l’art. 1326 lemodalità di conclusione del contratto, l’art. 1351 c.c. la forma del contrattopreliminare e l’art. 2932 c.c. l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo diconcludere un contratto), in tema di dismissione del patrimonio immobiliaredegli enti previdenziali pubblici, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001(conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001) va interpretato nel senso che leunità immobiliari, i cui conduttori abbiano manifestato la volontà di acquistoentro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso diricevimento, vanno vendute al prezzo e alle condizioni determinate in basealla normativa vigente alla data della suddetta manifestazione di volontà, lequali coincidono, dunque, con quelle di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n.41 del 2004 (conv. con modif. dalla l. n. 104 del 2004), qualora la citatacomunicazione sia stata effettuata sotto il vigore di tale normativa (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 4948 del 23/02/2024). Anche in precedenza, in temadi dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici,16 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, convertito con l. n. 410 del2001, che disciplinava il diritto dei conduttori di acquistare in prelazione laproprietà degli immobili condotti in locazione, postulava in generale unamanifestazione della volontà di vendere da parte dell'ente e disponeva chetali immobili potessero essere venduti al prezzo e alle condizioni determinatiin base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà diacquisto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6733 del 10/03/2020).Ne deriva che la determinazione di quel prezzo non è rimessa alla liberacontrattazione tra le parti, ma deve avvenire, originariamente, sulla basedei criteri indicati dalla legge (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n.21596 del 20/09/2013). Ciò in quanto, in tema di dismissione delpatrimonio degli enti previdenziali pubblici, la quantificazione del prezzocontenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad usoresidenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione è connotata, inragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9692 del 22/04/2013), dovendosi tutelarel'aspirazione dei conduttori dei suddetti immobili ad acquistare ad un valoreinferiore a quello di mercato.Del resto, nell’atto di compravendita la parte acquirente si è espressamenteriservata di agire per la rideterminazione del prezzo versato e per larestituzione dell’eccedenza, illegittimamente richiesta dalla parte venditrice,e di tale riserva quest’ultima ha preso atto.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Nessuna pronuncia va adottata sulle spese del presente giudizio, nonavendo l’intimata svolto difese.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, ad opera della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto.17 di 18Numero registro generale 4512/2021Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 19984/2026Data pubblicazione 15/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrentiincidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile,in data 2.4.2026.La PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] FalaschiDott. Andrea Penta18 di 18