CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 15340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i inammissibile il ricorsoletta la dichiarazione di rinunciaRITENUTO IN FATTO1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 16 settembre 2025,con il quale è stata rigettata l’istanza di differimento della pena anche nella forma delladetenzione domiciliare presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, quest’ultimo, amezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione.Ha articolato due motivi con i quali ha eccepito violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione per omesso confronto con la documentazione prodotta nel corso delprocedimento, con particolare riferimento a quella avente ad oggetto i comportamenticollaborativi del detenuto rispetto alle esigenze curative e sanitarie ed a alla dimostratacarenza di ogni profilo di pericolosità sociale.2. Con dichiarazione dell’11 febbraio 2026, sottoscritta dal ricorrente personalmente edal difensore, il ricorso è stato oggetto di espressa rinuncia per sopravvenuta carenza diinteresse, essendo stato ammesso XXXXXXXXXXXXXX alla misura alternativa delladetenzione domiciliare.3. Il Procuratore generale, con requisitoria del 23 dicembre 2025, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione èuna dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processualea carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazionestessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienzadell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto dipresentare impugnazioni.Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione dirinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta con unico atto dell’11 febbraio 2026sottoscritto personalmente dal ricorrente e dai difensori.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dellasomma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delleammende.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.