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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02914/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23331/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ di [OSCURATO:PERSONA].COOP.

IN A.S. , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec copme da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia - Controricorrente - avverso il decreto n. 4951/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 5/8/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, a € 200,00 per esborsi e agli altri oneri di legge.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23331/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ di [OSCURATO:PERSONA].COOP. IN A.S. , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec copme da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia - Controricorrente - avverso il decreto n. 4951/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 5/8/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, a € 200,00 per esborsi e agli altri oneri di legge. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 02914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris