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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19516/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del ricorrente quanto al reato di furto per difetto di querela e per l'effetto rideterminando la pena relativamente al reato residuo (indebito utilizzo delle carte di credito di pagamento, ex art 493 ter cod. pen.), confermando nel resto.

Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 1 della sentenza impugnata in cui il la Corte territoriale evidenza che il ricorrente ha effettuato ben tre illecite operazioni per un complessivo ammontare di euro 2.803,94, così cagionando un danno molto significativo).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il ci1sTIiere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del ricorrente quanto al reato di furto per difetto di querela e per l'effetto rideterminando la pena relativamente al reato residuo (indebito utilizzo delle carte di credito di pagamento, ex art 493 ter cod. pen.), confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 1 della sentenza impugnata in cui il la Corte territoriale evidenza che il ricorrente ha effettuato ben tre illecite operazioni per un complessivo ammontare di euro 2.803,94, così cagionando un danno molto significativo). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il ci1sTIiere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19516/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris