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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03662/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha annullato, per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai contestati delitti di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 61, n. 9, 575, 577, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., per aver cagionato in concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la morte di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Pollica, a seguito della scoperta da parte di questi del traffico di stupefacenti gestito, secondo la ricostruzione accusatoria, dall'associazione criminosa a tale scopo finalizzata di cui erano componenti a vario titolo il ricorrente ed altri (salvo il [OSCURATO:PERSONA]), e della sua intenzione di denunciare i fatti, al fine di garantirsi l'impunità dai connessi delitti e di assicurarsi la protrazione dell'attività dell'associazione criminosa.

In particolare, il ricorrente avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti assicurando loro il successivo depistaggio delle indagini, successivamente effettivamente posto in atto.

2. Il ricorso per cassazione, avendo preliminarmente esplicitato il legittimo interesse del ricorrente ad impugnare il provvedimento con il quale è stata revocata la misura cautelare sotto il profilo delle sole esigenze cautelari ai fini, tra l'altro della possibile futura equa riparazione per ingiusta detenzione, laddove per di più la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, dichiarata l'inutilizzabilità delle propalazioni del D'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi inciso nel ragionamento accusatorio individuando in esso una serie di criticità e falle sistematiche nel quadro indiziario (con esplicita rimessione al Giudice del rinvio di tutte le altre criticità proposte dalla difesa nel ricorso per cassazione non valutate dai giudici di legittimità in quanto superflue rispetto al motivo accolto), si compone di cinque motivi, trattati congiuntamente, che deducono molteplici violazioni di legge processuale in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA] in data 19 maggio 2025, alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato contestato ed al mancato adeguamento al dettato della Suprema Corte a seguito di annullamento con rinvio, ed alla mancanza dei riscontri necessari alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], nonché vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria e travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed omessa valutazione della memoria difensiva e delle doglianze in essa contenute nel procedimento di rinvio.

2.1. Sul punto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il Giudice della cautela avrebbe omesso di misurarsi con tale tema, poiché sarebbe stato evidenziato come le dichiarazioni dichiarate inutilizzabili in quanto assunte prima del provvedimento di riapertura delle indagini sarebbero state riassunte sulla base di una sola, secca conferma di tali stesse dichiarazioni.

Peraltro, tale conferma sarebbe stata acquisita prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, pur venendo qualificata come attività integrativa d'indagine ex art. 430, comma 1, cod. proc. pen., che individua come dies a quo per la legittimazione di tale attività proprio il decreto che dispone il giudizio.

2.2. Sul punto della gravità indiziaria di tali dichiarazioni, premesso che il giudizio di attendibilità del Pubblico Ministero sia su tali dichiarazioni sia su quelle del [OSCURATO:PERSONA] è mutato nel corso del tempo, va evidenziato come vi sarebbero differenze radicali ed insanabili tra le narrazioni dei due, e che tale differenza non consentirebbe di distinguere ciò che in ipotesi D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente potuto sapere da [OSCURATO:PERSONA] da ciò che [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai detto e da ciò che contrasta tra le due fonti narrative.

Il Tribunale avrebbe persino tentato di sanare tali contrasti, evidenziati dalla difesa, errando tuttavia nel ritenere che una confidenza fatta da un soggetto inattendibile possa costituire la prova autonoma di una ricostruzione fattuale pur sempre derivata dalla fonte inattendibile.

Lo stesso Pubblico Ministero avrebbe poi evidenziato l'inattendibilità del D'[OSCURATO:PERSONA].

2.3. Sul punto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la motivazione dell'ordinanza apparirebbe in palese contrasto con le risultanze indiziarie.

Il coinvolgimento del ricorrente si baserebbe infatti in via principale, se non esclusiva, sulle dichiarazioni de relato rese dal [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non avrebbe mai esplicitato accuse dirette nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], né offerto dati probatori utili a tal fine.

La diversità tra la narrazione di questi e la narrazione di D'[OSCURATO:PERSONA], utilizzata per rafforzare la validità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (nonostante essa avesse una valenza nulla, avendo il D'[OSCURATO:PERSONA] raccontato cose sapute dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe tuttavia negato di avergli fatto confidenze), rende entrambe le narrazioni incapaci di dimostrare alcunché.

Dai 19 interrogatori del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe infatti un continuo cambiamento di rotta narrativa, collegata inizialmente alla negazione di ogni responsabilità, successivamente diretta a spostare la responsabilità su altri per lucrare benefici, e infine ad un'ultima "virata di boa" priva di affidabilità oggettiva per l'evidente direzione utilitaristica.

Andrebbe anche sottolineato che, nelle more della fissazione del riesame, il Pubblico Ministero avrebbe esercitato l'azione penale in modo leggermente difforme da quanto racchiuso nell'imputazione cautelare, avendo eliminato le condotte riferite all'aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; di tale mutamento, tuttavia, il riesame non avrebbe tenuto conto ai fini della neutralizzazione di segmenti indiziari precedentemente sopravalutati.

Nell'ultimo interrogatorio poi il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti, pur riferendo di un interesse indiretto e di incontri tra persone senza alcuna specificazione, con la connessione con il traffico di stupefacenti che sarebbe chiaramente solo una mera deduzione del [OSCURATO:PERSONA].

Anche il traffico di stupefacenti sarebbe stato descritto in maniera del tutto evanescente e senza dati di interesse.

Non sarebbe dunque possibile ancorare il coinvolgimento del ricorrente sulla base di una mera supposizione del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, quest'ultimo non avrebbe mai accostato il [OSCURATO:PERSONA] al suddetto traffico in nessuna delle innumerevoli precedenti audizioni.

2.4. Sul punto del movente dell'omicidio, non potrebbe considerarsi come tale il contrasto del sindaco [OSCURATO:PERSONA] alla presunta attività di spaccio riferita dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto collegato ad un dichiarante altamente inaffidabile.

Tant'è che nell'ultimo interrogatorio di questi, reso in data 24/25 marzo 2025, il movente del traffico illecito lascerebbe il posto alle mancate autorizzazioni/licenze da parte del sindaco [OSCURATO:PERSONA] per alcune attività commerciali facenti capo a [OSCURATO:PERSONA].

Tale versione sarebbe dunque priva di connessione con gli interessi del [OSCURATO:PERSONA], mancando il pur minimo sospetto di una cointeressenza tra questi e il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di cassazione avrebbe peraltro chiesto al Tribunale del riesame di confrontarsi sul tema della condivisione da parte del ricorrente della causale dell'omicidio nella prospettiva che essa fosse individuata nel traffico di stupefacenti, ad oggi mutata alla luce del nuovo narrato riportato, ma il Tribunale avrebbe "bypassato" tale profilo, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., affermando che sarebbe stato superfluo affrontare tali temi non oggetto di specifica censura da parte della Suprema Corte, e richiamando la valutazione svolta dalla precedente ordinanza, errando così anche sotto il profilo della valutazione del fatto essendo tale ricostruzione fondata su elementi completamente differenti in merito alla causale.

Ad ogni modo, qualora pur non si volesse ritenere credibile l'ultima versione del [OSCURATO:PERSONA], se ne dovrebbe rifiutare l'intero contributo dichiarativo.

2.5. Sul tema del sopralluogo che [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe di aver svolto in Acciaroli, le dichiarazioni sarebbero ugualmente contraddittorie, e in nessun interrogatorio sarebbero stati riferiti particolari sulla connessione tra il viaggio e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla possibilità che il sopralluogo fosse volto a verificare il posizionamento di eventuali telecamere si riscontrerebbero molteplici contraddizioni, poiché dopo aver inizialmente negato qualsiasi partecipazione all'omicidio, avrebbe poi parlato di un semplice viaggio ad Acciaroli per consegnare delle chiavi, affermando solo negli interrogatori successivi di aver verificato la presenza di telecamere e di averne notiziato [OSCURATO:PERSONA].

Così come [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe contraddetto plurime volte anche sulla presenza del figlio [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio, come emerge anche dal contrasto con le deposizioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Risulterebbe anche contraddittorio ed illogico il narrato relativo alla preoccupazione per la potenziale ripresa ad opera delle telecamere oggetto di sopralluogo e l'asserita rassicurazione ricevuta che se ne sarebbe occupato il [OSCURATO:PERSONA]; mancherebbe poi alcuna connessione, come si dirà, tra la presunta attività del ricorrente e le citate telecamere. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], infine, avrebbe affermato che tale sopralluogo sarebbe stato un depistaggio posto in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riferitogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Sul punto della ricostruzione del delitto, sarebbe da notare l'assoluta carenza di dati riportati dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fatto omicidiario (incredibile per un soggetto ritenuto partecipe all'omicidio), oltre alla contraddittorietà in merito ai soggetti che avrebbero architettato il delitto.

Certamente, però, non vi sarebbe stato riferimento ad alcun coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA], per poi escluderlo definitivamente nell'ultimo interrogatorio.

Avrebbe poi riferito che l'unico nome che gli fu fatto tra i Carabinieri che, a detta di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero organizzato il delitto, sarebbe stato quello del [OSCURATO:PERSONA].

Il coinvolgimento del ricorrente sarebbe invece stato esplicitamente escluso, facendo riferimento all'intervento del [OSCURATO:PERSONA] solo in riferimento ad un problema amministrativo relativamente alla possibile ripresa delle telecamere.

Il Tribunale avrebbe poi travisato le parole del [OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe riferito questa circostanza, nell'affermare che il sopralluogo fosse finalizzato ad un'iniziale pianificata gambizzazione del sindaco decisa dal [OSCURATO:PERSONA]; affermazione questa valorizzata quale ammissione del personale coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] almeno nell'ipotizzata gambizzazione, nonostante tale assunzione di responsabilità non sia presente nelle sue parole.

In ogni caso, non sarebbe spiegata l'evoluzione della decisione iniziale di gambizzare il sindaco nell'omicidio poi commesso (omicidio che, qualora dovesse risultare come non programmato, escluderebbe la pianificazione di attività di depistaggio).2.7 Sull'attività del preteso depistaggio, sarebbe a dir poco fallace l'affermazione del Tribunale secondo cui l'allontanamento di 23 minuti del [OSCURATO:PERSONA] dal centro di Acciaroli in concomitanza con l'esecuzione del sindaco costituirebbe una sorta di "segnale di attivazione", non essendo in alcun modo precisato in cosa sarebbe consistita e cosa sarebbe avvenuto in quei 23 minuti. 2.8 Sul concorso del ricorrente nell'omicidio, la Suprema Corte con la sentenza di annullamento avrebbe posto all'attenzione del Tribunale il problema della dimostrazione di un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini, possibilmente indicativo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ma la risposta del Tribunale sarebbe assolutamente elusiva poiché si limiterebbe a ripetere quanto già sostenuto in punto di prova logica del previo accordo, ancorata al momento "immediatamente successivo all'omicidio" in cui sarebbe iniziata l'attività di depistaggio.

Tuttavia, non vi sarebbero comunque dati da cui desumere che le asserite rassicurazioni circa il depistaggio delle indagini da parte del [OSCURATO:PERSONA] abbiano in qualche modo rafforzato il proposito criminoso.

Non vi sarebbero infatti elementi idonei ad ancorare la presunta promessa di aiuto del ricorrente, che pure non si comprenderebbe in cosa si sarebbe estrinsecata, né elementi che indichino in che misura l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] abbia agevolato la realizzazione del reato.

La condotta successiva al fatto potrebbe dunque tuttalpiù integrare un'ipotesi di favoreggiamento, ormai già prescritto, e non di concorso in omicidio.

2.9. Infine, sarebbe da sottolineare come il Tribunale avrebbe valorizzato la memoria del Pubblico Ministero fino al punto di ricopiarne gran parte, ignorando completamente quella della difesa, e non avrebbe come già evidenziato ottemperato all'invito della Suprema Corte di affrontare anche i temi sviluppati nel ricorso e nei motivi nuovi non affrontati dalla Corte stessa in quanto assorbiti dal primo decisivo motivo.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato, per quanto di ragione.

2. Occorre premettere che la pronunzia di annullamento dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere per insussistenza delle esigenze cautelari, intervenuta con il provvedimento del Tribunale del riesame nella procedura ex art. 309 cod. proc. pen.,non elimina, in linea generale, l'interesse del ricorrente a coltivarne comunque l'impugnazione per contestare la ritenuta conferma dei gravi indizi di colpevolezza, «poiché la persistenza di questo deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., una decisione irrevocabile sulla illegittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda della riparazione per l'ingiusta detenzione» (Sez.

U ord. n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv. 195357, in motivazione).

Si è invero chiarito che «la pronuncia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta, avvenuta nel procedimento incidentale "de libertate", costituisce "decisione irrevocabile", e conferisce quindi, in virtù del disposto dell'art. 314, comma 2 c.p.p., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente.

Tutte le volte, cioè, che il provvedimento custodiale sia "stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280" (art.314, comma 2)» (Sez.

U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355; sez.

U n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194, in motivazione; decisioni riprese da sez.

U n. 8388 del 23/01/2009, Novi).

2.1. D'altro canto, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251693; sez.

U n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); esso deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). 2.2.Come tuttavia precisato dal diritto vivente con particolare riferimento alla materia di cui si discetta, «un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell'interesse alla pronuncia presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. [...] Da tanto consegue che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima»; e poiché «la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez.

U n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 e in motivazione).

2.3. Gli arresti giurisprudenziali che, più recentemente, si sono occupati dell'interesse ad impugnare nelle procedure de libertate, si sono allineati ai citati principi ed hanno affermato che, una volta venuto meno l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. (Corte Cost. sent. n. 121 del 2009), laddove non sia concretamente argomentato un titolo funzionale alla domanda d'indennizzo per ingiusta detenzione, non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez.5, n. 11999 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534; Sez.1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltrannelli, Rv. 277331).

2.4. Ed a tali direttive ermeneutiche si è attenuto il ricorso per cassazione, che ha dedotto l'esistenza di un interesse all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, benché quest'ultima abbia annullato il provvedimento genetico sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., specificando che la perduranza dell'interesse, nell'attuale fase del procedimento penale, è ancorata al disposto dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., che regola l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione c.d. formale, fondata cioè sull'assunta insussistenza delle originarie condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; pur rimanendo fermo, naturalmente, che spetta al giudice della riparazione valutare, anche in tal caso, l'eventuale circostanza dell'aver dato il ricorrente (o concorso a dare) causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione (Sez.

U n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663).

I difensori, inoltre, sono stati muniti di mirata procura speciale anche ai fini dell'impugnazione nella prospettiva riparatoria di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281490).

3. Giova poi rammentare che, ai sensi dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830).

A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, perché è suo compito esclusivo quello di ricostruire i dati di fatto che scaturiscono dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, salve tuttavia le limitazioni previste dalla legge, che consistono nell'obbligo di non ripetere il percorso logico già censurato dalla Corte di Cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 34974 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc.

F. e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).In definitiva, se è vero che il giudice del rito rescissorio è libero di affrontare il contesto fattuale e probatorio emergente dagli atti del procedimento secondo autonomo, motivato apprezzamento, è pur sempre tenuto a rispettare il c.d. vincolo di rinvio, ovvero a non riproporre gli errori o le carenze di valutazione segnalate dalla sentenza di annullamento.

Il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, 21/06/2005, n. 30422, Rv. 232019).

La sentenza della Prima sezione di questa Corte, di annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, aveva rilevato, da un lato, vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, a riguardo del verbale di sommarie informazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2022 e, dall'altro, rilevante lacuna di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute dalla prima pronuncia in qualche misura recessive rispetto al contributo de relato di D'[OSCURATO:PERSONA] e valutate in modo frazionato, senza considerare l'"interferenza fattuale e logica" tra i segmenti della narrazione ritenuti credibili e quelli fatti oggetto di sottovalutazione.

Infine, aveva dato mandato al giudice del rinvio di approfondire "la dimostrazione di un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini da parte del [OSCURATO:PERSONA]", nel senso di una puntuale chiarificazione "del rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante l'assicurazione del successivo depistaggio". 4.0rbene, il primo motivo di ricorso è infondato.

4.1. La "rinnovazione" dell'audizione di D'[OSCURATO:PERSONA] ad opera dell'organo dell'accusa si è collocata nel segmento processuale di cui all'art. 419 comma 3 cod. proc. pen., che in tema di disciplina delle formalità antecedenti all'udienza preliminare, stabilisce che l'avviso che il giudice dell'udienza preliminare fa notificare alle parti del procedimento contiene "l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio", in tal modo introducendo la facoltà del pubblico ministero, e delle difese, di compiere ulteriori atti d'indagine sin da questa fase, accompagnata dall'obbligo di depositare la relativa documentazione, a disposizione delle altre parti, come puntualmente avvenuto nel caso in esame.

4.2. Quanto, poi, alla riproposizione dell'interrogatorio che sia consistito nel semplice richiamo alle dichiarazioni rese nell'ambito di un atto ritenuto inutilizzabile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come debba considerarsi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte senza l'osservanza della norma processuale derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210322; Sez. 1, n. 41128 del 13/11/2002, Fiore, Rv. 222714; Sez. 2, n. 4040 del 19/12/2005, Ancora, Rv. 233367; da ultimo Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826, in motivazione; Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, Troncone).

Si tratta di un corollario del canone generale in virtù del quale, in tema di inutilizzabilità - a differenza che per la materia della nullità - non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitíatur sed non víthat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, Cirillo e 7 altri, Rv. 236694): non trova, quindi, applicazione il principio fissato dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 219 del 3 ottobre 2019; Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008, P.G. in proc.

Fiaccabrino, Rv. 239746). 5.11 secondo motivo coglie invece nel segno, con effetto assorbente rispetto ai motivi residui.

5.1. Mette conto ribadire in primo luogo che, nella sede cautelare, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto- reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez.

U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).

Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Rv. 246948).

5.2. Sulla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in correità o in reità, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez.

U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv.192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la ríscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d.

"circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra.

La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa, tuttavia, che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (cfr. ancora Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).

5.3. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti.

È solo quando "intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte" che si accentua l'onere di motivazione del giudice che intenda confermare la valutazione di attendibilità della dichiarazione (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228661; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo e altri, Rv.206587).

Va da sé, tuttavia, che la struttura essenziale del propalato deve conservare una certa identità e persistenza nel tempo e non può essere stravolta o mutata, con accenti di considerevole portata, dall'uno all'altro costituto processuale.

Ed il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante rivela la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244).

5.4. Risulta allora dall'incedere argomentativo del provvedimento genetico (pag. 92 e segg.) che prima dell'interrogatorio del 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] avesse reso, più volte, dichiarazioni generiche, contrastanti e reticenti che gli avevano precluso l'accesso ai benefici della collaborazione con la giustizia; che nell'interrogatorio del 8 giugno 2022 - che si situa sempre nel faticoso percorso di collaborazione con la giustizia, in un momento temporalmente successivo alle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] - egli abbia fornito una versione comunque sensibilmente difforme rispetto a quella offerta negli interrogatori del 24 e del 25 marzo 2025 perché, pur riferendo di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la confidenza delle sue intenzioni di eliminare il [OSCURATO:PERSONA], si era dichiarato estraneo al fatto onnicidiario, sostanzialmente riconducendo lo spostamento ad Acciaroli del 3 settembre 2010, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA], ad un "tranello" tesogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per coinvolgerlo nel delitto a sua insaputa.

5.5. E a tal proposito, come anticipato, la sentenza rescindente, pur fondando precipuamente l'annullamento sulla violazione di legge in cui era incorsa l'ordinanza del Tribunale del riesame nell'esaltazione del rilievo probatorio del verbale di sommarie informazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], giudicato processualmente inutilizzabile, aveva esteso le proprie osservazioni alla necessità di un rinnovato vaglio dell'attendibilità intrinseca del contributo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di valutazione frazionata, tenuto conto "dell'evidente interferenza fattuale e logica tra componenti del racconto destinate fatalmente ad integrarsi".

Il Tribunale del riesame del rito rescissorio ha ritenuto superata tale criticità con la valorizzazione della versione autoincriminante che [OSCURATO:PERSONA] ha dato, da ultimo, nell'interrogatorio successivo alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., che costituisce un novum rispetto alle acquisizioni pregresse, senza tuttavia: a) approfondire la tematica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, alla luce dell'"evoluzione" del racconto in occasione dei vari confronti con gli inquirenti; il Tribunale ha sbrigativamente e non congruamente ritenuto, nella sostanza, che i dubbi annidatisi su tali aspetti si siano efficacemente dissolti alla luce dell'ammissione di responsabilità, quand'anche parziale, in una prospettiva di qualificazione del contributo causale come concorso anomalo ex art. 116 comma 2 cod. pen.; b) considerare la necessità di conferirvi appaganti elementi di convalida esterna di pregnanza individualizzante, tali da confortarne il giudizio di attendibilità.

Invero, nel caso in cui, internamente al propalato nel suo complesso, sia possibile scorgere aporie o smagliature di coerenza o logicità, la carenza di solidità intrinseca può essere compensata da un più consistente spessore di riscontro, che consenta di recuperarne un idoneo grado di affidabilità (cfr. Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, Caramuscio, Rv. 246528; in motivazione, Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, PMT in proc. [OSCURATO:PERSONA]; arg. anche da Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753).

6. Il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (ex multis Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151).

6.1. È noto che una chiamata di correo, o in reità, diretta, possa essere convalidata da una o più chiamate in reità de relato perché, se due chiamate indirette, a determinate condizioni, possono riscontrarsi reciprocamente e consentire di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'accusato (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948; Sez.

U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv.255143), sarebbe irrazionale affermare che una chiamata diretta, dotata di un valore ponderale maggiore, non possa utilmente trovare conforto ab extrinseco in una autonoma dichiarazione o, a maggior ragione, in più autonome dichiarazioni de auditu.6.2.

È principio altrettanto costante, in giurisprudenza, quello secondo il quale plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco, e tali dichiarazioni devono convergere sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368).

È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda fattuale oggetto di scrutinio.

Cioè a dire, il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non con limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto alle circostanze di fatto globalmente evocate dalle narrazioni (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; in termini, in motivazione, Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022, Paola).

6.3. Come giova ribadire, la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, trova un limite, però, nel fenomeno processuale della c.d.

"circolarità" probatoria, che non è suscettibile di inclusione tra gli elementi probatori o indiziari "esterni" alla chiamata, ivi compreso quello costituto da un'altra chiamata in correità o in reità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987).

Già sotto questo profilo teorico, appare dunque problematico individuare un valido ed autosufficiente riscontro oggettivo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di sommarie informazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] (richiamato a pag.100 dell'ordinanza custodiale, alla quale è possibile attingere ad integrazione del tessuto espositivo dell'ordinanza del Tribunale, cfr. per tutte Sez.

U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257), perché la fonte esclusiva del contributo di quest'ultimo risiede, per quanto riportato, nell'apporto collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e non può dirsi, pertanto, connotata da autonomia ed originalità.

A ciò può peraltro aggiungersi che le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] si rivelano significativamente confliggenti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] - anche quelle trasfuse nei "nuovi" interrogatori del 24 e del 25 marzo 2025 - vuoi perché [OSCURATO:PERSONA] ha sempre negato di aver fatto confidenze a D'[OSCURATO:PERSONA]; vuoi perché le narrazioni divergono sui temi centrali della descrizione del fatto, tanto in relazione alla indicazione dei responsabili dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che D'[OSCURATO:PERSONA] individua in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il carabiniere Molaro e altri militari, fidati di [OSCURATO:PERSONA] (che, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], non figurano tra i responsabili del delitto nel racconto dell'interrogatorio reso al pubblico ministero da [OSCURATO:PERSONA]), quanto per il movente, attribuito da D'[OSCURATO:PERSONA] all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] a contrastare il narcotraffico (invece veicolato da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei citati interrogatori, nella sgradita opposizione del [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di licenze o concessioni a favore delle attività commerciali che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto intraprendere ad Acciaroli).

Ne viene che le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], apprezzate in questi termini, non possono rappresentare un elemento di obbiettivo riscontro delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto del presente scrutinio.

Neppure può sottacersi, d'altronde, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche in seno alle rivelazioni da ultimo offerte, ha escluso di essere a conoscenza di una partecipazione concorsuale dell'ufficiale dei Carabinieri all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] (pag.21 ordinanza impugnata), salvo riferire dell'assicurazione postuma, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di un suo intervento successivo per "sistemare le carte"; dato processuale, quest'ultimo, che oblitera la prova rappresentativa e indirizza la possibilità di ravvisarne una potenziale implicazione al livello della prova indiziaria logico-inferenziale, come riconosce il provvedimento impugnato a pag.34.

L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata si palesa, sul punto, comunque insoddisfacente, dal momento che la causale onnicidiaria del contrasto al narcotraffico, fortemente voluto da [OSCURATO:PERSONA], è stata indebolita dalle ultime dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e il contesto del commercio delle sostanze stupefacenti è stato direttamente ricondotto, dal dichiarante, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento pare frutto di un suo ragionamento deduttivo, in quanto "legato" a costoro, con i quali era solito intrattenersi, riservatamente, a confabulare ("L'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di droga era dovuto al fatto che lui era legato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, GAROFALO Pasquale e CAFIERO Giovanni.

Più di una volta mi è capitato di vedere gli stessi insieme nei pressi del distributore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intenti a parlare nell'ufficio di questi").

Anche l'ordinanza genetica (pag.185) ha osservato come il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti non risulti confermato dalla fonte diretta, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e pronnani, sostanzialmente, dalle dichiarazioni de relato di D'[OSCURATO:PERSONA], che anche l'ordinanza del Tribunale pare oggi dequotare (depotenziandone il rilievo rispetto al primo provvedimento di riesame) proprio al cospetto della smentita di [OSCURATO:PERSONA].

Tra l'altro, è utile aggiungere che l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] per il "depistaggio" (poiché si stava adoperando "per la questione delle telecamere" e, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe "pagato la multa" eventualmente comminata a [OSCURATO:PERSONA] qualora immortalato per essersi introdotto in zona vietata con la sua auto) costituisce un argomento centrale, sul quale si era soffermata la decisione di annullamento della Prima sezione, che aveva sollecitato il giudice del rinvio ad operarne una nuova convincente valutazione, destinata a chiarire se fosse riconducibile ad "un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini" ovvero ad un comportamento non indicativo "del rafforzamento del proposito criminoso altrui".

In proposito, il Tribunale del giudizio rescissorio si è limitato a richiamare, per relationem, le pagine da 105 a 134 del provvedimento annullato e le pagine da 275 a 340 dell'ordinanza custodiale, sull'erroneo presupposto che non sarebbero state oggetto di immediata censura in sede di legittimità e che, di contro, avrebbero dovuto essere riviste e nuovamente sviscerate, proprio al lume delle conclusioni tratte dalla pronuncia rescindente sull'indispensabile rivisitazione della natura e della "qualità" dell'apporto realizzato dal ricorrente alla condotta altrui.

6.4. Non assurgono al rango di indizio di valenza diretta, né di riscontro esterno individualizzante (ma, al più, di oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante principale, sez.6, n.45733 del 11/07/2018, P., Rv.274151, cit.) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in parte riportate in annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 cod. proc. pen. dal tenente Taglietti, che le ha ricevute nel giugno e luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] ha collegato il tragitto ad Acciaroli, insieme al padre e a [OSCURATO:PERSONA], ad una iniziativa volta al recupero di un credito, poi non perfezionato ed ha collegato il movente dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] al traffico di droga che il sindaco aveva scoperto, tanto da cedere ad un tentativo di corruzione volto a garantirsene il silenzio.

Egli ha citato il colonnello [OSCURATO:PERSONA] solo perché aveva una relazione amorosa con la figlia del [OSCURATO:PERSONA] e perché il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato lui e il padre all'ufficiale, come potenziali informatori (pag. 26 ordinanza impugnata).

7. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno, per nuova valutazione.

Il giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha annullato, per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai contestati delitti di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 61, n. 9, 575, 577, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., per aver cagionato in concorso con altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la morte di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Pollica, a seguito della scoperta da parte di questi del traffico di stupefacenti gestito, secondo la ricostruzione accusatoria, dall'associazione criminosa a tale scopo finalizzata di cui erano componenti a vario titolo il ricorrente ed altri (salvo il [OSCURATO:PERSONA]), e della sua intenzione di denunciare i fatti, al fine di garantirsi l'impunità dai connessi delitti e di assicurarsi la protrazione dell'attività dell'associazione criminosa. In particolare, il ricorrente avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti assicurando loro il successivo depistaggio delle indagini, successivamente effettivamente posto in atto. 2. Il ricorso per cassazione, avendo preliminarmente esplicitato il legittimo interesse del ricorrente ad impugnare il provvedimento con il quale è stata revocata la misura cautelare sotto il profilo delle sole esigenze cautelari ai fini, tra l'altro della possibile futura equa riparazione per ingiusta detenzione, laddove per di più la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, dichiarata l'inutilizzabilità delle propalazioni del D'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi inciso nel ragionamento accusatorio individuando in esso una serie di criticità e falle sistematiche nel quadro indiziario (con esplicita rimessione al Giudice del rinvio di tutte le altre criticità proposte dalla difesa nel ricorso per cassazione non valutate dai giudici di legittimità in quanto superflue rispetto al motivo accolto), si compone di cinque motivi, trattati congiuntamente, che deducono molteplici violazioni di legge processuale in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA] in data 19 maggio 2025, alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato contestato ed al mancato adeguamento al dettato della Suprema Corte a seguito di annullamento con rinvio, ed alla mancanza dei riscontri necessari alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], nonché vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria e travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed omessa valutazione della memoria difensiva e delle doglianze in essa contenute nel procedimento di rinvio. 2.1. Sul punto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il Giudice della cautela avrebbe omesso di misurarsi con tale tema, poiché sarebbe stato evidenziato come le dichiarazioni dichiarate inutilizzabili in quanto assunte prima del provvedimento di riapertura delle indagini sarebbero state riassunte sulla base di una sola, secca conferma di tali stesse dichiarazioni. Peraltro, tale conferma sarebbe stata acquisita prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, pur venendo qualificata come attività integrativa d'indagine ex art. 430, comma 1, cod. proc. pen., che individua come dies a quo per la legittimazione di tale attività proprio il decreto che dispone il giudizio. 2.2. Sul punto della gravità indiziaria di tali dichiarazioni, premesso che il giudizio di attendibilità del Pubblico Ministero sia su tali dichiarazioni sia su quelle del [OSCURATO:PERSONA] è mutato nel corso del tempo, va evidenziato come vi sarebbero differenze radicali ed insanabili tra le narrazioni dei due, e che tale differenza non consentirebbe di distinguere ciò che in ipotesi D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettivamente potuto sapere da [OSCURATO:PERSONA] da ciò che [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai detto e da ciò che contrasta tra le due fonti narrative. Il Tribunale avrebbe persino tentato di sanare tali contrasti, evidenziati dalla difesa, errando tuttavia nel ritenere che una confidenza fatta da un soggetto inattendibile possa costituire la prova autonoma di una ricostruzione fattuale pur sempre derivata dalla fonte inattendibile. Lo stesso Pubblico Ministero avrebbe poi evidenziato l'inattendibilità del D'[OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Sul punto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la motivazione dell'ordinanza apparirebbe in palese contrasto con le risultanze indiziarie. Il coinvolgimento del ricorrente si baserebbe infatti in via principale, se non esclusiva, sulle dichiarazioni de relato rese dal [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non avrebbe mai esplicitato accuse dirette nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], né offerto dati probatori utili a tal fine. La diversità tra la narrazione di questi e la narrazione di D'[OSCURATO:PERSONA], utilizzata per rafforzare la validità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (nonostante essa avesse una valenza nulla, avendo il D'[OSCURATO:PERSONA] raccontato cose sapute dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe tuttavia negato di avergli fatto confidenze), rende entrambe le narrazioni incapaci di dimostrare alcunché. Dai 19 interrogatori del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe infatti un continuo cambiamento di rotta narrativa, collegata inizialmente alla negazione di ogni responsabilità, successivamente diretta a spostare la responsabilità su altri per lucrare benefici, e infine ad un'ultima "virata di boa" priva di affidabilità oggettiva per l'evidente direzione utilitaristica. Andrebbe anche sottolineato che, nelle more della fissazione del riesame, il Pubblico Ministero avrebbe esercitato l'azione penale in modo leggermente difforme da quanto racchiuso nell'imputazione cautelare, avendo eliminato le condotte riferite all'aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; di tale mutamento, tuttavia, il riesame non avrebbe tenuto conto ai fini della neutralizzazione di segmenti indiziari precedentemente sopravalutati. Nell'ultimo interrogatorio poi il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti, pur riferendo di un interesse indiretto e di incontri tra persone senza alcuna specificazione, con la connessione con il traffico di stupefacenti che sarebbe chiaramente solo una mera deduzione del [OSCURATO:PERSONA]. Anche il traffico di stupefacenti sarebbe stato descritto in maniera del tutto evanescente e senza dati di interesse. Non sarebbe dunque possibile ancorare il coinvolgimento del ricorrente sulla base di una mera supposizione del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, quest'ultimo non avrebbe mai accostato il [OSCURATO:PERSONA] al suddetto traffico in nessuna delle innumerevoli precedenti audizioni. 2.4. Sul punto del movente dell'omicidio, non potrebbe considerarsi come tale il contrasto del sindaco [OSCURATO:PERSONA] alla presunta attività di spaccio riferita dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto collegato ad un dichiarante altamente inaffidabile. Tant'è che nell'ultimo interrogatorio di questi, reso in data 24/25 marzo 2025, il movente del traffico illecito lascerebbe il posto alle mancate autorizzazioni/licenze da parte del sindaco [OSCURATO:PERSONA] per alcune attività commerciali facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]. Tale versione sarebbe dunque priva di connessione con gli interessi del [OSCURATO:PERSONA], mancando il pur minimo sospetto di una cointeressenza tra questi e il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione avrebbe peraltro chiesto al Tribunale del riesame di confrontarsi sul tema della condivisione da parte del ricorrente della causale dell'omicidio nella prospettiva che essa fosse individuata nel traffico di stupefacenti, ad oggi mutata alla luce del nuovo narrato riportato, ma il Tribunale avrebbe "bypassato" tale profilo, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., affermando che sarebbe stato superfluo affrontare tali temi non oggetto di specifica censura da parte della Suprema Corte, e richiamando la valutazione svolta dalla precedente ordinanza, errando così anche sotto il profilo della valutazione del fatto essendo tale ricostruzione fondata su elementi completamente differenti in merito alla causale. Ad ogni modo, qualora pur non si volesse ritenere credibile l'ultima versione del [OSCURATO:PERSONA], se ne dovrebbe rifiutare l'intero contributo dichiarativo. 2.5. Sul tema del sopralluogo che [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe di aver svolto in Acciaroli, le dichiarazioni sarebbero ugualmente contraddittorie, e in nessun interrogatorio sarebbero stati riferiti particolari sulla connessione tra il viaggio e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla possibilità che il sopralluogo fosse volto a verificare il posizionamento di eventuali telecamere si riscontrerebbero molteplici contraddizioni, poiché dopo aver inizialmente negato qualsiasi partecipazione all'omicidio, avrebbe poi parlato di un semplice viaggio ad Acciaroli per consegnare delle chiavi, affermando solo negli interrogatori successivi di aver verificato la presenza di telecamere e di averne notiziato [OSCURATO:PERSONA]. Così come [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe contraddetto plurime volte anche sulla presenza del figlio [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio, come emerge anche dal contrasto con le deposizioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Risulterebbe anche contraddittorio ed illogico il narrato relativo alla preoccupazione per la potenziale ripresa ad opera delle telecamere oggetto di sopralluogo e l'asserita rassicurazione ricevuta che se ne sarebbe occupato il [OSCURATO:PERSONA]; mancherebbe poi alcuna connessione, come si dirà, tra la presunta attività del ricorrente e le citate telecamere. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], infine, avrebbe affermato che tale sopralluogo sarebbe stato un depistaggio posto in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riferitogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Sul punto della ricostruzione del delitto, sarebbe da notare l'assoluta carenza di dati riportati dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fatto omicidiario (incredibile per un soggetto ritenuto partecipe all'omicidio), oltre alla contraddittorietà in merito ai soggetti che avrebbero architettato il delitto. Certamente, però, non vi sarebbe stato riferimento ad alcun coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA], per poi escluderlo definitivamente nell'ultimo interrogatorio. Avrebbe poi riferito che l'unico nome che gli fu fatto tra i Carabinieri che, a detta di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero organizzato il delitto, sarebbe stato quello del [OSCURATO:PERSONA]. Il coinvolgimento del ricorrente sarebbe invece stato esplicitamente escluso, facendo riferimento all'intervento del [OSCURATO:PERSONA] solo in riferimento ad un problema amministrativo relativamente alla possibile ripresa delle telecamere. Il Tribunale avrebbe poi travisato le parole del [OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe riferito questa circostanza, nell'affermare che il sopralluogo fosse finalizzato ad un'iniziale pianificata gambizzazione del sindaco decisa dal [OSCURATO:PERSONA]; affermazione questa valorizzata quale ammissione del personale coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] almeno nell'ipotizzata gambizzazione, nonostante tale assunzione di responsabilità non sia presente nelle sue parole. In ogni caso, non sarebbe spiegata l'evoluzione della decisione iniziale di gambizzare il sindaco nell'omicidio poi commesso (omicidio che, qualora dovesse risultare come non programmato, escluderebbe la pianificazione di attività di depistaggio).2.7 Sull'attività del preteso depistaggio, sarebbe a dir poco fallace l'affermazione del Tribunale secondo cui l'allontanamento di 23 minuti del [OSCURATO:PERSONA] dal centro di Acciaroli in concomitanza con l'esecuzione del sindaco costituirebbe una sorta di "segnale di attivazione", non essendo in alcun modo precisato in cosa sarebbe consistita e cosa sarebbe avvenuto in quei 23 minuti. 2.8 Sul concorso del ricorrente nell'omicidio, la Suprema Corte con la sentenza di annullamento avrebbe posto all'attenzione del Tribunale il problema della dimostrazione di un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini, possibilmente indicativo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ma la risposta del Tribunale sarebbe assolutamente elusiva poiché si limiterebbe a ripetere quanto già sostenuto in punto di prova logica del previo accordo, ancorata al momento "immediatamente successivo all'omicidio" in cui sarebbe iniziata l'attività di depistaggio. Tuttavia, non vi sarebbero comunque dati da cui desumere che le asserite rassicurazioni circa il depistaggio delle indagini da parte del [OSCURATO:PERSONA] abbiano in qualche modo rafforzato il proposito criminoso. Non vi sarebbero infatti elementi idonei ad ancorare la presunta promessa di aiuto del ricorrente, che pure non si comprenderebbe in cosa si sarebbe estrinsecata, né elementi che indichino in che misura l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] abbia agevolato la realizzazione del reato. La condotta successiva al fatto potrebbe dunque tuttalpiù integrare un'ipotesi di favoreggiamento, ormai già prescritto, e non di concorso in omicidio. 2.9. Infine, sarebbe da sottolineare come il Tribunale avrebbe valorizzato la memoria del Pubblico Ministero fino al punto di ricopiarne gran parte, ignorando completamente quella della difesa, e non avrebbe come già evidenziato ottemperato all'invito della Suprema Corte di affrontare anche i temi sviluppati nel ricorso e nei motivi nuovi non affrontati dalla Corte stessa in quanto assorbiti dal primo decisivo motivo. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato, per quanto di ragione. 2. Occorre premettere che la pronunzia di annullamento dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere per insussistenza delle esigenze cautelari, intervenuta con il provvedimento del Tribunale del riesame nella procedura ex art. 309 cod. proc. pen.,non elimina, in linea generale, l'interesse del ricorrente a coltivarne comunque l'impugnazione per contestare la ritenuta conferma dei gravi indizi di colpevolezza, «poiché la persistenza di questo deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., una decisione irrevocabile sulla illegittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda della riparazione per l'ingiusta detenzione» (Sez. U ord. n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv. 195357, in motivazione). Si è invero chiarito che «la pronuncia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta, avvenuta nel procedimento incidentale "de libertate", costituisce "decisione irrevocabile", e conferisce quindi, in virtù del disposto dell'art. 314, comma 2 c.p.p., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. Tutte le volte, cioè, che il provvedimento custodiale sia "stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280" (art.314, comma 2)» (Sez. U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355; sez. U n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194, in motivazione; decisioni riprese da sez. U n. 8388 del 23/01/2009, Novi). 2.1. D'altro canto, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251693; sez. U n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); esso deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). 2.2.Come tuttavia precisato dal diritto vivente con particolare riferimento alla materia di cui si discetta, «un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell'interesse alla pronuncia presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. [...] Da tanto consegue che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima»; e poiché «la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez. U n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 e in motivazione). 2.3. Gli arresti giurisprudenziali che, più recentemente, si sono occupati dell'interesse ad impugnare nelle procedure de libertate, si sono allineati ai citati principi ed hanno affermato che, una volta venuto meno l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. (Corte Cost. sent. n. 121 del 2009), laddove non sia concretamente argomentato un titolo funzionale alla domanda d'indennizzo per ingiusta detenzione, non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez.5, n. 11999 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534; Sez.1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltrannelli, Rv. 277331). 2.4. Ed a tali direttive ermeneutiche si è attenuto il ricorso per cassazione, che ha dedotto l'esistenza di un interesse all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, benché quest'ultima abbia annullato il provvedimento genetico sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., specificando che la perduranza dell'interesse, nell'attuale fase del procedimento penale, è ancorata al disposto dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., che regola l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione c.d. formale, fondata cioè sull'assunta insussistenza delle originarie condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; pur rimanendo fermo, naturalmente, che spetta al giudice della riparazione valutare, anche in tal caso, l'eventuale circostanza dell'aver dato il ricorrente (o concorso a dare) causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). I difensori, inoltre, sono stati muniti di mirata procura speciale anche ai fini dell'impugnazione nella prospettiva riparatoria di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281490). 3. Giova poi rammentare che, ai sensi dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830). A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, perché è suo compito esclusivo quello di ricostruire i dati di fatto che scaturiscono dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, salve tuttavia le limitazioni previste dalla legge, che consistono nell'obbligo di non ripetere il percorso logico già censurato dalla Corte di Cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 34974 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).In definitiva, se è vero che il giudice del rito rescissorio è libero di affrontare il contesto fattuale e probatorio emergente dagli atti del procedimento secondo autonomo, motivato apprezzamento, è pur sempre tenuto a rispettare il c.d. vincolo di rinvio, ovvero a non riproporre gli errori o le carenze di valutazione segnalate dalla sentenza di annullamento. Il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, 21/06/2005, n. 30422, Rv. 232019). La sentenza della Prima sezione di questa Corte, di annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, aveva rilevato, da un lato, vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, a riguardo del verbale di sommarie informazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2022 e, dall'altro, rilevante lacuna di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenute dalla prima pronuncia in qualche misura recessive rispetto al contributo de relato di D'[OSCURATO:PERSONA] e valutate in modo frazionato, senza considerare l'"interferenza fattuale e logica" tra i segmenti della narrazione ritenuti credibili e quelli fatti oggetto di sottovalutazione. Infine, aveva dato mandato al giudice del rinvio di approfondire "la dimostrazione di un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini da parte del [OSCURATO:PERSONA]", nel senso di una puntuale chiarificazione "del rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante l'assicurazione del successivo depistaggio". 4.0rbene, il primo motivo di ricorso è infondato. 4.1. La "rinnovazione" dell'audizione di D'[OSCURATO:PERSONA] ad opera dell'organo dell'accusa si è collocata nel segmento processuale di cui all'art. 419 comma 3 cod. proc. pen., che in tema di disciplina delle formalità antecedenti all'udienza preliminare, stabilisce che l'avviso che il giudice dell'udienza preliminare fa notificare alle parti del procedimento contiene "l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio", in tal modo introducendo la facoltà del pubblico ministero, e delle difese, di compiere ulteriori atti d'indagine sin da questa fase, accompagnata dall'obbligo di depositare la relativa documentazione, a disposizione delle altre parti, come puntualmente avvenuto nel caso in esame. 4.2. Quanto, poi, alla riproposizione dell'interrogatorio che sia consistito nel semplice richiamo alle dichiarazioni rese nell'ambito di un atto ritenuto inutilizzabile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come debba considerarsi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte senza l'osservanza della norma processuale derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210322; Sez. 1, n. 41128 del 13/11/2002, Fiore, Rv. 222714; Sez. 2, n. 4040 del 19/12/2005, Ancora, Rv. 233367; da ultimo Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826, in motivazione; Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, Troncone). Si tratta di un corollario del canone generale in virtù del quale, in tema di inutilizzabilità - a differenza che per la materia della nullità - non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitíatur sed non víthat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, Cirillo e 7 altri, Rv. 236694): non trova, quindi, applicazione il principio fissato dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 219 del 3 ottobre 2019; Sez. 2, n. 12105 del 04/03/2008, P.G. in proc. Fiaccabrino, Rv. 239746). 5.11 secondo motivo coglie invece nel segno, con effetto assorbente rispetto ai motivi residui. 5.1. Mette conto ribadire in primo luogo che, nella sede cautelare, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto- reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Rv. 246948). 5.2. Sulla tematica della prova rappresentativa delle chiamate in correità o in reità, è bene rammentare che, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv.192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la ríscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra. La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa, tuttavia, che sia indispensabile la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 5.3. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire che la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti. È solo quando "intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte" che si accentua l'onere di motivazione del giudice che intenda confermare la valutazione di attendibilità della dichiarazione (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228661; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo e altri, Rv.206587). Va da sé, tuttavia, che la struttura essenziale del propalato deve conservare una certa identità e persistenza nel tempo e non può essere stravolta o mutata, con accenti di considerevole portata, dall'uno all'altro costituto processuale. Ed il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante rivela la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244). 5.4. Risulta allora dall'incedere argomentativo del provvedimento genetico (pag. 92 e segg.) che prima dell'interrogatorio del 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] avesse reso, più volte, dichiarazioni generiche, contrastanti e reticenti che gli avevano precluso l'accesso ai benefici della collaborazione con la giustizia; che nell'interrogatorio del 8 giugno 2022 - che si situa sempre nel faticoso percorso di collaborazione con la giustizia, in un momento temporalmente successivo alle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] - egli abbia fornito una versione comunque sensibilmente difforme rispetto a quella offerta negli interrogatori del 24 e del 25 marzo 2025 perché, pur riferendo di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la confidenza delle sue intenzioni di eliminare il [OSCURATO:PERSONA], si era dichiarato estraneo al fatto onnicidiario, sostanzialmente riconducendo lo spostamento ad Acciaroli del 3 settembre 2010, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA], ad un "tranello" tesogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per coinvolgerlo nel delitto a sua insaputa. 5.5. E a tal proposito, come anticipato, la sentenza rescindente, pur fondando precipuamente l'annullamento sulla violazione di legge in cui era incorsa l'ordinanza del Tribunale del riesame nell'esaltazione del rilievo probatorio del verbale di sommarie informazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], giudicato processualmente inutilizzabile, aveva esteso le proprie osservazioni alla necessità di un rinnovato vaglio dell'attendibilità intrinseca del contributo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di valutazione frazionata, tenuto conto "dell'evidente interferenza fattuale e logica tra componenti del racconto destinate fatalmente ad integrarsi". Il Tribunale del riesame del rito rescissorio ha ritenuto superata tale criticità con la valorizzazione della versione autoincriminante che [OSCURATO:PERSONA] ha dato, da ultimo, nell'interrogatorio successivo alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., che costituisce un novum rispetto alle acquisizioni pregresse, senza tuttavia: a) approfondire la tematica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, alla luce dell'"evoluzione" del racconto in occasione dei vari confronti con gli inquirenti; il Tribunale ha sbrigativamente e non congruamente ritenuto, nella sostanza, che i dubbi annidatisi su tali aspetti si siano efficacemente dissolti alla luce dell'ammissione di responsabilità, quand'anche parziale, in una prospettiva di qualificazione del contributo causale come concorso anomalo ex art. 116 comma 2 cod. pen.; b) considerare la necessità di conferirvi appaganti elementi di convalida esterna di pregnanza individualizzante, tali da confortarne il giudizio di attendibilità. Invero, nel caso in cui, internamente al propalato nel suo complesso, sia possibile scorgere aporie o smagliature di coerenza o logicità, la carenza di solidità intrinseca può essere compensata da un più consistente spessore di riscontro, che consenta di recuperarne un idoneo grado di affidabilità (cfr. Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, Caramuscio, Rv. 246528; in motivazione, Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, PMT in proc. [OSCURATO:PERSONA]; arg. anche da Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753). 6. Il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (ex multis Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151). 6.1. È noto che una chiamata di correo, o in reità, diretta, possa essere convalidata da una o più chiamate in reità de relato perché, se due chiamate indirette, a determinate condizioni, possono riscontrarsi reciprocamente e consentire di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'accusato (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948; Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv.255143), sarebbe irrazionale affermare che una chiamata diretta, dotata di un valore ponderale maggiore, non possa utilmente trovare conforto ab extrinseco in una autonoma dichiarazione o, a maggior ragione, in più autonome dichiarazioni de auditu.6.2. È principio altrettanto costante, in giurisprudenza, quello secondo il quale plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco, e tali dichiarazioni devono convergere sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368). È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda fattuale oggetto di scrutinio. Cioè a dire, il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non con limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto alle circostanze di fatto globalmente evocate dalle narrazioni (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; in termini, in motivazione, Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022, Paola). 6.3. Come giova ribadire, la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, trova un limite, però, nel fenomeno processuale della c.d. "circolarità" probatoria, che non è suscettibile di inclusione tra gli elementi probatori o indiziari "esterni" alla chiamata, ivi compreso quello costituto da un'altra chiamata in correità o in reità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987). Già sotto questo profilo teorico, appare dunque problematico individuare un valido ed autosufficiente riscontro oggettivo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di sommarie informazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] (richiamato a pag.100 dell'ordinanza custodiale, alla quale è possibile attingere ad integrazione del tessuto espositivo dell'ordinanza del Tribunale, cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257), perché la fonte esclusiva del contributo di quest'ultimo risiede, per quanto riportato, nell'apporto collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e non può dirsi, pertanto, connotata da autonomia ed originalità. A ciò può peraltro aggiungersi che le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] si rivelano significativamente confliggenti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] - anche quelle trasfuse nei "nuovi" interrogatori del 24 e del 25 marzo 2025 - vuoi perché [OSCURATO:PERSONA] ha sempre negato di aver fatto confidenze a D'[OSCURATO:PERSONA]; vuoi perché le narrazioni divergono sui temi centrali della descrizione del fatto, tanto in relazione alla indicazione dei responsabili dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], che D'[OSCURATO:PERSONA] individua in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il carabiniere Molaro e altri militari, fidati di [OSCURATO:PERSONA] (che, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], non figurano tra i responsabili del delitto nel racconto dell'interrogatorio reso al pubblico ministero da [OSCURATO:PERSONA]), quanto per il movente, attribuito da D'[OSCURATO:PERSONA] all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] a contrastare il narcotraffico (invece veicolato da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei citati interrogatori, nella sgradita opposizione del [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di licenze o concessioni a favore delle attività commerciali che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto intraprendere ad Acciaroli). Ne viene che le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA], apprezzate in questi termini, non possono rappresentare un elemento di obbiettivo riscontro delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto del presente scrutinio. Neppure può sottacersi, d'altronde, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anche in seno alle rivelazioni da ultimo offerte, ha escluso di essere a conoscenza di una partecipazione concorsuale dell'ufficiale dei Carabinieri all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] (pag.21 ordinanza impugnata), salvo riferire dell'assicurazione postuma, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di un suo intervento successivo per "sistemare le carte"; dato processuale, quest'ultimo, che oblitera la prova rappresentativa e indirizza la possibilità di ravvisarne una potenziale implicazione al livello della prova indiziaria logico-inferenziale, come riconosce il provvedimento impugnato a pag.34. L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata si palesa, sul punto, comunque insoddisfacente, dal momento che la causale onnicidiaria del contrasto al narcotraffico, fortemente voluto da [OSCURATO:PERSONA], è stata indebolita dalle ultime dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e il contesto del commercio delle sostanze stupefacenti è stato direttamente ricondotto, dal dichiarante, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento pare frutto di un suo ragionamento deduttivo, in quanto "legato" a costoro, con i quali era solito intrattenersi, riservatamente, a confabulare ("L'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di droga era dovuto al fatto che lui era legato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, GAROFALO Pasquale e CAFIERO Giovanni. Più di una volta mi è capitato di vedere gli stessi insieme nei pressi del distributore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intenti a parlare nell'ufficio di questi"). Anche l'ordinanza genetica (pag.185) ha osservato come il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti non risulti confermato dalla fonte diretta, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e pronnani, sostanzialmente, dalle dichiarazioni de relato di D'[OSCURATO:PERSONA], che anche l'ordinanza del Tribunale pare oggi dequotare (depotenziandone il rilievo rispetto al primo provvedimento di riesame) proprio al cospetto della smentita di [OSCURATO:PERSONA]. Tra l'altro, è utile aggiungere che l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] per il "depistaggio" (poiché si stava adoperando "per la questione delle telecamere" e, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe "pagato la multa" eventualmente comminata a [OSCURATO:PERSONA] qualora immortalato per essersi introdotto in zona vietata con la sua auto) costituisce un argomento centrale, sul quale si era soffermata la decisione di annullamento della Prima sezione, che aveva sollecitato il giudice del rinvio ad operarne una nuova convincente valutazione, destinata a chiarire se fosse riconducibile ad "un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini" ovvero ad un comportamento non indicativo "del rafforzamento del proposito criminoso altrui". In proposito, il Tribunale del giudizio rescissorio si è limitato a richiamare, per relationem, le pagine da 105 a 134 del provvedimento annullato e le pagine da 275 a 340 dell'ordinanza custodiale, sull'erroneo presupposto che non sarebbero state oggetto di immediata censura in sede di legittimità e che, di contro, avrebbero dovuto essere riviste e nuovamente sviscerate, proprio al lume delle conclusioni tratte dalla pronuncia rescindente sull'indispensabile rivisitazione della natura e della "qualità" dell'apporto realizzato dal ricorrente alla condotta altrui. 6.4. Non assurgono al rango di indizio di valenza diretta, né di riscontro esterno individualizzante (ma, al più, di oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante principale, sez.6, n.45733 del 11/07/2018, P., Rv.274151, cit.) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in parte riportate in annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 cod. proc. pen. dal tenente Taglietti, che le ha ricevute nel giugno e luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] ha collegato il tragitto ad Acciaroli, insieme al padre e a [OSCURATO:PERSONA], ad una iniziativa volta al recupero di un credito, poi non perfezionato ed ha collegato il movente dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] al traffico di droga che il sindaco aveva scoperto, tanto da cedere ad un tentativo di corruzione volto a garantirsene il silenzio. Egli ha citato il colonnello [OSCURATO:PERSONA] solo perché aveva una relazione amorosa con la figlia del [OSCURATO:PERSONA] e perché il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato lui e il padre all'ufficiale, come potenziali informatori (pag. 26 ordinanza impugnata). 7. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno, per nuova valutazione. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà n
Sentenza Cassazione n. 03662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris