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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42367/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.

Udito il difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi, e conclude per Ièaccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Massa - che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Apote colpevoli, in concorso tra loro, e con altri non ricorrenti, del furto di un frantoio per la lavorazione di pietre, del valore di euro 270.000, aggravato dalla violenza sulle cose, dal numero di persone, dalla minorata difesa, e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandoli alle rispettive pene di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale di euro 270.000 in favore della costituita parte civile - ha rideterminato la pena inflitta a D'Aponte, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con separati atti, svolge cinque motivi, che sviluppano analoghe cesure, di seguito enunciate unitariamente.

2.1. Con il primo e il terzo motivo è denunciata l' erronea applicazione degli artt. 530 e 533 co. 1 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, sostenendosi che le fonti di prova utilizzate per la condanna non supererebbero il ragionevole dubbio.

In particolare, con riguardo alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe operato una contraddittoria valutazione di credibilità per alcuni aspetti e di inattendibilità per altri profili; d'altro canto, lo stesso Tribunale di Massa lo ha ritenuto inattendibile, tanto da averlo condannato per questo stesso fatto; neutro sarebbe il dato dell'aggancio delle utenze telefoniche in celle non distanti dal iocus commissi delicti, dal momento che la presenza dei due imputati era giustificata da motivi di lavoro; sostanzialmente neutre anche le intercettazioni telefoniche, in particolare le conversazioni valorizzate dai giudici di merito, che invece sono prive di effettivi e concreti riferimenti al fatto delittuoso, e per certi versi risultano finanche dimostrative della estraneità a esso degli imputati; con riguardo, poi, alle dichiarazioni ritenute non verosimili di Savella, di non ricordare ove si trovasse la sera del fatto, avvenuto nel giorno dell'Epifania - mendacio da cui la Corte di appello ha tratto apoditticamente la prova della consapevolezza della illiceità penale delle operazioni effettuate appunto il 6 gennaio 2011 - si evidenzia come le dichiarazioni dell'imputato non possano essere utilizzate come prova della sua responsabilità penale.

Infine, si sostiene che sarebbero stati sovvertiti i canoni del ragionamento logico inferenziale, fondato sulla presunzione di innocenza, dal momento che i giudici di merito sono partiti, invece, dalla presunzione di colpevolezza dell'imputato, per non avere dimostrato la propria estraneità ai fatti.

Illogica anche la motivazione con la quale sono state negate le circostanze attenuanti generiche, essendo incorsa la Corte di appello in una chiara disparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 495 cod. proc.pen. laddove entrambi i giudici di merito hanno ritenuto superflua, non ammettendola, la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], il soggetto destinatario della spedizione del frantoio oggetto di furto, giacche, in presenza di prova indiziaria, i Giudici di merito avrebbero dovuto confrontarsi con ogni elemento idoneo a consentire una completa ricostruzione del fatto e delle responsabilità.2.3.

Con il quarto motivo è denunciata erronea applicazione degli articoli 40 co. 1 e 110 cod. pen. non essendo stato chiarito il ruolo concretamente svolto dai due ricorrenti, neppure essendo stato chiarito chi avesse guidato il frantoio il giorno dei fatti portandolo dal luogo del delitto ( Massa) al porto di Genova, dove venne imbarcato.

2.4. Con un ultimo motivo la Difesa si duole della erronea applicazione delle circostanze aggravanti.

Invero, manca la prova del funzionamento del dispositivo satellitare che si assume danneggiato, dal momento che la denuncia di furto della p.o. è intervenuta a distanza di molti giorni dal fatto; manca la prova che il furto sia avvenuto in orario notturno, che è l'unico elemento valorizzato ai fini della circostanza di cui all'art. 61 n. cod. pen., giacchè i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che il furto sarebbe avvenuto nel pomeriggio; neppure è provato il danno perché è indimostrato l'effettivo valore commerciale del bene sottratto, in assenza di un accertamento tecnico. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati, per alcuni aspetti, risultando inammissibili. 1.1 motivi primo e terzo, con i quali si contesta l'idoneità delle fonti di prova a sostenere l'affermazione di responsabilità, devono considerarsi inammissibilmente proposti, in quanto reiterativi di doglianze già prospettate in sede di appello, e privi di reale confronto con le argomentazioni con le quali i due giudici di merito - nelle pronunce conformi sul punto - hanno risolto in modo convincente e senza incorrere in evidenti aporie motivazionali il tema della corresponsabilità dei due ricorrenti nel furto a loro contestato.

In specie, la sentenza impugnata, con valutazioni di dettaglio, ha dato conto delle convergenti fonti di prova, costituite da attività intercettiva, dai dati emergenti dai tabulati telefonici e da contributi dichiarativi del tutto attendibili, avendo anche individuato i riscontri alla chiamata in correità da parte del [OSCURATO:PERSONA], e ha valorizzato ulteriori elementi che, logicamente collegati - previamente confutando la attendibilità della tesi difensiva incentrata sulla presenza legittima degli imputati sul luogo del furto - hanno condotto all'affermazione di responsabilità ( cfr. pg 22 e ss. della sentenza impugnata), con motivazione coerente con i dati di prova e non inficiata da evidenti fratture logiche.

Con specifico riferimento alla censurata valutazione del portato dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], si ricorda che, nella giurisprudenza di legittimità, è accreditato il principio che ammette che la prova rappresentativa, saggiata e valutata nella sua concretezza, possa essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti; e, ancora, che, dal nucleo centrale della dichiarazione, ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica, purchè i profili essenziali della rappresentazione siano necessariamente assunti e apprezzati nella loro interezza, senza che sia consentito scomporli ulteriormente (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; conf. a Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut).

E', dunque, consentito comporre il quadro della vicenda attraverso la valutazione frazionata delle dichiarazioni, purchè attraverso una adeguata selezione del nucleo essenziale del racconto e degli aspetti che invece si presentino marginali (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262309).

1.1. E' opportuno ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Mancando nella articolazione dei ricorsi tali caratteristiche, ne consegue che la sentenza impugnata non presta il fianco alle generiche censure difensive, che mirano a conseguire una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti: la Corte di cassazione è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, essendole, invece, interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. 2.Parimenti inammissibile, per la sua genericità, il secondo motivo, con cui ci si duole della mancata assunzione di una prova testimoniale.

La doglianza è connotata da petizioni di principio in merito alla doverosità dell'accertamento istruttorio, senza confronto con la valutazione di superfluità che ha fondato il diniego dei giudici di merito ( pg. 23 e 24 della sentenza impugnata) e, comunque, neppure venendo esplicitate le ragioni per cui essa sarebbe stata decisiva nel disarticolare il ragionamento probatorio.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, infatti, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657; conf.

Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). 3.Manifestamente infondato il quarto motivo: ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf.

Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).

La sentenza impugnata ha richiamato, oltre alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che collocano i ricorrenti sul luogo del furto la sera del fatto, anche le intercettazioni, dalle quali emerge che D'apote si è certamente occupato di reperire il telecomando indispensabile per far funzionare il frantoio ( pg. 24) e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che " questo Michele sa le cose perché lui l'ha caricato con Pedro, capito?" ( pg. 15), a significare che egli si trovava la sera del furto nel piazzale da cui il frantoio venne sottratto, poi caricato e trasportato per l'imbarco a Genova.

4. Non risulta fondato neppure il quinto motivo, con cui ci si duole dell'erronea applicazione delle circostanze aggravanti.

4.1. Il funzionamento del dispositivo antifurto satellitare al momento del furto trova fondamento, secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, nelle attendibili dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito sul punto ( pg. 8 della sentenza impugnata), mentre la deduzione difensiva, volta a propugnare una alternativa ricostruzione, risulta del tutto genericamente formulata.

4.2. Posto che la sentenza impugnata e quella di primo grado in presenza di "doppia conforme", si — integrano tra loro, (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), nel senso che motivazione della prima sentenza deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) 5,i osserva che nella sentenza di primo grado sono state richiamate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i ricorrenti erano arrivati da Padula a Massa il giorno sei gennaio alle ore 18 (pg. 22 della sentenza di primo grado).

A quell'ora, in quel periodo dell'anno, era certamente già calata la sera, e, pertanto, correttamente il Tribunale, a pg. 36, ha osservato che " Il reato è stato commesso in orario notturno e in giornata festiva ( 6 gennaio) con la conseguenza che nel cantiere dove è avvenuto il furto non erano presenti né il titolare della ditta ( [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Vagli) proprietaria del cantiere né eventuali operai ( né tantomeno il proprietario del frantoio) circostanze queste che hanno presumibilmente reso più agevole la commissione del furto ostacolando la prevenzione del reato".

Va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite "Cardellini ", ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302) ( cfr., in motivazione, par. 11, Sez.

Un. 8 novembre 2021, n. 40275, che ha anche ribadito come "La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, ritiene che la circostanza aggravante in questione abbia natura oggettiva, e sia, pertanto, integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, del ricorrere di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876; fattispecie in tema di omicidio; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276871; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, Bordogna, Rv. 231359)." Le Sezioni Unite 'Cardellini', dopo aver ricordato che " Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi "( par. 12), hanno precisato che "solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l'aggravamento sanzionatorio comminato dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Ghezzi, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267496)".

Chiamate a risolvere la questione se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., le Sezioni Unite hanno accolto una soluzione che, ferma l'astratta idoneità della commissione del reato in tempo di notte ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ritiene necessario l'accertamento della sua effettiva incidenza sulle possibilità di difesa nel caso concreto.

L'approdo è confluito, infatti, nell'affermazione che la commissione del reato "in tempo di notte" possa integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante della c.d.

"minorata difesa" (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto" ( in motivazione par. 8), e nella enunciazione del seguente principio di diritto: "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto."( Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095).

Posto, dunque, che, ai fini della decisione, ciò che va valorizzato non è il concorrere di circostanze fattuali ulteriori, bensì, il fatto che la commissione del reato in "tempo di notte" avesse in concreto favorito la commissione del reato, le Sezioni Unite hanno onerato l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, del compimento di tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).

Nell'affrontare il problema preliminare, con riferimento specifico al "tempo di notte", di stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" dalla commissione di reati, oppure no, le Sezioni Unite hanno affermato che, di norma, il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza: - cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab externo); - le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie; terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo; - la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.Ma, poiché, tutto ciò non è necessariamente valido in assoluto, in ogni tempo ed in ogni luogo, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., come osservato da Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160, "non è tuttavia, sufficiente a ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata.

L'interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, ed, in particolare: se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo. (Sez.

Un.

Cardellini, par. 14.2.).

Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, giacchè, la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, è compatibile con i soli reati dolosi, per la non configurabilità di una condotta colposa di "profittannento", (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876), e quindi anche con il mero dolo eventuale, in quanto è sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all'atto di realizzare la condotta, gravando naturalmente sul Pubblico ministero l'onere della prova della sussistenza in concreto delle ordinarie connotazioni del tempo di notte e dell'assenza di circostanze ulteriori, atte a vanificare l'effetto di ostacolo alla pubblica e privata difesa ricollegabile all'avere agito in tempo di notte, mentre, per quanto non emergente ex actis, spetta all'imputato fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di circostanze fattuali altrimenti ignote che siano in astratto idonee, ove riscontrate, ad escludere la configurazione in concreto della circostanza aggravante.

4.2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in tal senso dirigendo la affatto irragionevole argomentazione con la quale la Corte di appello ha posto in evidenza, quale dato fattuale che ha ridotto - anzi, annullato - nel caso di specie, i poteri di difesa delle vittime, la circostanza che gli agenti abbiano posto in essere l'azione delittuosa approfittando del giorno festivo e dell'ora serale, quali elementi concretamente idonei ad agevolare - sia per l'assenza delle persone offese che per la scarsa presenza di persone nelle strade, sia, ancora, per il favore del buio - la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa.

La Corte di appello ha, dunque, fatto leva su una generalizzata massima di esperienza che consente di affermare che, in giornate festive, le attività lavorative cessano e, in specie durante le festività natalizie, la maggior parte delle persone si riunisce in casa con i propri cari, cosicchè, del tutto ragionevolmente, si è ritenuto che, nel caso di specie, l'area nella quale il frantoio si trovava era del tutto deserta: gli agenti, commettendo il furto in orario serale, in un periodo dell'anno in cui era già calato il buio, hanno, dunque, consapevolmente approfittato di quelle circostanze, ovvero, oltre che della ridotta vigilanza pubblica che in quei giorni e in quelle ore viene esercitata nelle strade, soprattutto delle minori possibilità per i privati di sorveglianza dell'area, in quanto di norma dediti ad altre attività, non emergendo, né essendo state rappresentate dai ricorrenti, particolari circostanze che possano avere contribuito ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo (come l'accidentale circostanza che questi fosse presente in loco, ovvero la predisposizione di sistemi d'allarme, tali da rendere più difficile, anche di notte, per gli estranei, l'accesso nell' appartamento contro la volontà del proprietario (in tal senso, già Sez. 2, n. 352 del 17/02/1969, Colombi, Rv. 112006).

4.3. Del pari infondata, oltre che generica, la deduzione difensiva che ha riguardo alla circostanza aggravante del danno di rilevante entità, dal momento che, a prescindere dall'accertamento specifico in ordine al valore concreto del bene sottratto, rileva che, a fronte di un dato obiettivo, indicato dalla persona offesa, e ripreso dalla sentenza, costituito dal valore di mercato del bene al momento dell'acquisto da parte della persona offesa, anche a volere tenere conto dell'obsolescenza della res, non può prescindersi dalla considerazione che si tratti di un bene di costo elevato, peraltro mancando la esplicitazione da parte del ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, delle ragioni in fatto che avrebbero consentito di smentire tale ricost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi, e conclude per Ièaccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Massa - che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Apote colpevoli, in concorso tra loro, e con altri non ricorrenti, del furto di un frantoio per la lavorazione di pietre, del valore di euro 270.000, aggravato dalla violenza sulle cose, dal numero di persone, dalla minorata difesa, e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandoli alle rispettive pene di giustizia nonché, in solido, al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale di euro 270.000 in favore della costituita parte civile - ha rideterminato la pena inflitta a D'Aponte, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con separati atti, svolge cinque motivi, che sviluppano analoghe cesure, di seguito enunciate unitariamente. 2.1. Con il primo e il terzo motivo è denunciata l' erronea applicazione degli artt. 530 e 533 co. 1 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, sostenendosi che le fonti di prova utilizzate per la condanna non supererebbero il ragionevole dubbio. In particolare, con riguardo alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe operato una contraddittoria valutazione di credibilità per alcuni aspetti e di inattendibilità per altri profili; d'altro canto, lo stesso Tribunale di Massa lo ha ritenuto inattendibile, tanto da averlo condannato per questo stesso fatto; neutro sarebbe il dato dell'aggancio delle utenze telefoniche in celle non distanti dal iocus commissi delicti, dal momento che la presenza dei due imputati era giustificata da motivi di lavoro; sostanzialmente neutre anche le intercettazioni telefoniche, in particolare le conversazioni valorizzate dai giudici di merito, che invece sono prive di effettivi e concreti riferimenti al fatto delittuoso, e per certi versi risultano finanche dimostrative della estraneità a esso degli imputati; con riguardo, poi, alle dichiarazioni ritenute non verosimili di Savella, di non ricordare ove si trovasse la sera del fatto, avvenuto nel giorno dell'Epifania - mendacio da cui la Corte di appello ha tratto apoditticamente la prova della consapevolezza della illiceità penale delle operazioni effettuate appunto il 6 gennaio 2011 - si evidenzia come le dichiarazioni dell'imputato non possano essere utilizzate come prova della sua responsabilità penale. Infine, si sostiene che sarebbero stati sovvertiti i canoni del ragionamento logico inferenziale, fondato sulla presunzione di innocenza, dal momento che i giudici di merito sono partiti, invece, dalla presunzione di colpevolezza dell'imputato, per non avere dimostrato la propria estraneità ai fatti. Illogica anche la motivazione con la quale sono state negate le circostanze attenuanti generiche, essendo incorsa la Corte di appello in una chiara disparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 495 cod. proc.pen. laddove entrambi i giudici di merito hanno ritenuto superflua, non ammettendola, la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], il soggetto destinatario della spedizione del frantoio oggetto di furto, giacche, in presenza di prova indiziaria, i Giudici di merito avrebbero dovuto confrontarsi con ogni elemento idoneo a consentire una completa ricostruzione del fatto e delle responsabilità.2.3. Con il quarto motivo è denunciata erronea applicazione degli articoli 40 co. 1 e 110 cod. pen. non essendo stato chiarito il ruolo concretamente svolto dai due ricorrenti, neppure essendo stato chiarito chi avesse guidato il frantoio il giorno dei fatti portandolo dal luogo del delitto ( Massa) al porto di Genova, dove venne imbarcato. 2.4. Con un ultimo motivo la Difesa si duole della erronea applicazione delle circostanze aggravanti. Invero, manca la prova del funzionamento del dispositivo satellitare che si assume danneggiato, dal momento che la denuncia di furto della p.o. è intervenuta a distanza di molti giorni dal fatto; manca la prova che il furto sia avvenuto in orario notturno, che è l'unico elemento valorizzato ai fini della circostanza di cui all'art. 61 n. cod. pen., giacchè i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che il furto sarebbe avvenuto nel pomeriggio; neppure è provato il danno perché è indimostrato l'effettivo valore commerciale del bene sottratto, in assenza di un accertamento tecnico. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati, per alcuni aspetti, risultando inammissibili. 1.1 motivi primo e terzo, con i quali si contesta l'idoneità delle fonti di prova a sostenere l'affermazione di responsabilità, devono considerarsi inammissibilmente proposti, in quanto reiterativi di doglianze già prospettate in sede di appello, e privi di reale confronto con le argomentazioni con le quali i due giudici di merito - nelle pronunce conformi sul punto - hanno risolto in modo convincente e senza incorrere in evidenti aporie motivazionali il tema della corresponsabilità dei due ricorrenti nel furto a loro contestato. In specie, la sentenza impugnata, con valutazioni di dettaglio, ha dato conto delle convergenti fonti di prova, costituite da attività intercettiva, dai dati emergenti dai tabulati telefonici e da contributi dichiarativi del tutto attendibili, avendo anche individuato i riscontri alla chiamata in correità da parte del [OSCURATO:PERSONA], e ha valorizzato ulteriori elementi che, logicamente collegati - previamente confutando la attendibilità della tesi difensiva incentrata sulla presenza legittima degli imputati sul luogo del furto - hanno condotto all'affermazione di responsabilità ( cfr. pg 22 e ss. della sentenza impugnata), con motivazione coerente con i dati di prova e non inficiata da evidenti fratture logiche. Con specifico riferimento alla censurata valutazione del portato dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], si ricorda che, nella giurisprudenza di legittimità, è accreditato il principio che ammette che la prova rappresentativa, saggiata e valutata nella sua concretezza, possa essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti; e, ancora, che, dal nucleo centrale della dichiarazione, ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica, purchè i profili essenziali della rappresentazione siano necessariamente assunti e apprezzati nella loro interezza, senza che sia consentito scomporli ulteriormente (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; conf. a Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut). E', dunque, consentito comporre il quadro della vicenda attraverso la valutazione frazionata delle dichiarazioni, purchè attraverso una adeguata selezione del nucleo essenziale del racconto e degli aspetti che invece si presentino marginali (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262309). 1.1. E' opportuno ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Mancando nella articolazione dei ricorsi tali caratteristiche, ne consegue che la sentenza impugnata non presta il fianco alle generiche censure difensive, che mirano a conseguire una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti: la Corte di cassazione è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, essendole, invece, interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. 2.Parimenti inammissibile, per la sua genericità, il secondo motivo, con cui ci si duole della mancata assunzione di una prova testimoniale. La doglianza è connotata da petizioni di principio in merito alla doverosità dell'accertamento istruttorio, senza confronto con la valutazione di superfluità che ha fondato il diniego dei giudici di merito ( pg. 23 e 24 della sentenza impugnata) e, comunque, neppure venendo esplicitate le ragioni per cui essa sarebbe stata decisiva nel disarticolare il ragionamento probatorio. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, infatti, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657; conf. Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). 3.Manifestamente infondato il quarto motivo: ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). La sentenza impugnata ha richiamato, oltre alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che collocano i ricorrenti sul luogo del furto la sera del fatto, anche le intercettazioni, dalle quali emerge che D'apote si è certamente occupato di reperire il telecomando indispensabile per far funzionare il frantoio ( pg. 24) e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che " questo Michele sa le cose perché lui l'ha caricato con Pedro, capito?" ( pg. 15), a significare che egli si trovava la sera del furto nel piazzale da cui il frantoio venne sottratto, poi caricato e trasportato per l'imbarco a Genova. 4. Non risulta fondato neppure il quinto motivo, con cui ci si duole dell'erronea applicazione delle circostanze aggravanti. 4.1. Il funzionamento del dispositivo antifurto satellitare al momento del furto trova fondamento, secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, nelle attendibili dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito sul punto ( pg. 8 della sentenza impugnata), mentre la deduzione difensiva, volta a propugnare una alternativa ricostruzione, risulta del tutto genericamente formulata. 4.2. Posto che la sentenza impugnata e quella di primo grado in presenza di "doppia conforme", si — integrano tra loro, (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), nel senso che motivazione della prima sentenza deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) 5,i osserva che nella sentenza di primo grado sono state richiamate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che i ricorrenti erano arrivati da Padula a Massa il giorno sei gennaio alle ore 18 (pg. 22 della sentenza di primo grado). A quell'ora, in quel periodo dell'anno, era certamente già calata la sera, e, pertanto, correttamente il Tribunale, a pg. 36, ha osservato che " Il reato è stato commesso in orario notturno e in giornata festiva ( 6 gennaio) con la conseguenza che nel cantiere dove è avvenuto il furto non erano presenti né il titolare della ditta ( [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Vagli) proprietaria del cantiere né eventuali operai ( né tantomeno il proprietario del frantoio) circostanze queste che hanno presumibilmente reso più agevole la commissione del furto ostacolando la prevenzione del reato". Va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite "Cardellini ", ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302) ( cfr., in motivazione, par. 11, Sez. Un. 8 novembre 2021, n. 40275, che ha anche ribadito come "La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio, ritiene che la circostanza aggravante in questione abbia natura oggettiva, e sia, pertanto, integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, del ricorrere di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876; fattispecie in tema di omicidio; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276871; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, Bordogna, Rv. 231359)." Le Sezioni Unite 'Cardellini', dopo aver ricordato che " Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima viene a svolgersi "( par. 12), hanno precisato che "solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l'aggravamento sanzionatorio comminato dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (Sez. 4, n. 15214 del 6/3/2018, Ghezzi, Rv. 273725; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267496)". Chiamate a risolvere la questione se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., le Sezioni Unite hanno accolto una soluzione che, ferma l'astratta idoneità della commissione del reato in tempo di notte ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ritiene necessario l'accertamento della sua effettiva incidenza sulle possibilità di difesa nel caso concreto. L'approdo è confluito, infatti, nell'affermazione che la commissione del reato "in tempo di notte" possa integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa" (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto" ( in motivazione par. 8), e nella enunciazione del seguente principio di diritto: "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto."( Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095). Posto, dunque, che, ai fini della decisione, ciò che va valorizzato non è il concorrere di circostanze fattuali ulteriori, bensì, il fatto che la commissione del reato in "tempo di notte" avesse in concreto favorito la commissione del reato, le Sezioni Unite hanno onerato l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, del compimento di tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Nell'affrontare il problema preliminare, con riferimento specifico al "tempo di notte", di stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" dalla commissione di reati, oppure no, le Sezioni Unite hanno affermato che, di norma, il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza: - cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab externo); - le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie; terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo; - la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.Ma, poiché, tutto ciò non è necessariamente valido in assoluto, in ogni tempo ed in ogni luogo, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., come osservato da Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160, "non è tuttavia, sufficiente a ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata. L'interprete deve, pertanto, stabilire in concreto l'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che sia in ipotesi derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, ed, in particolare: se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo. (Sez. Un. Cardellini, par. 14.2.). Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, giacchè, la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, è compatibile con i soli reati dolosi, per la non configurabilità di una condotta colposa di "profittannento", (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876), e quindi anche con il mero dolo eventuale, in quanto è sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all'atto di realizzare la condotta, gravando naturalmente sul Pubblico ministero l'onere della prova della sussistenza in concreto delle ordinarie connotazioni del tempo di notte e dell'assenza di circostanze ulteriori, atte a vanificare l'effetto di ostacolo alla pubblica e privata difesa ricollegabile all'avere agito in tempo di notte, mentre, per quanto non emergente ex actis, spetta all'imputato fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di circostanze fattuali altrimenti ignote che siano in astratto idonee, ove riscontrate, ad escludere la configurazione in concreto della circostanza aggravante. 4.2.1. Ciò posto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in tal senso dirigendo la affatto irragionevole argomentazione con la quale la Corte di appello ha posto in evidenza, quale dato fattuale che ha ridotto - anzi, annullato - nel caso di specie, i poteri di difesa delle vittime, la circostanza che gli agenti abbiano posto in essere l'azione delittuosa approfittando del giorno festivo e dell'ora serale, quali elementi concretamente idonei ad agevolare - sia per l'assenza delle persone offese che per la scarsa presenza di persone nelle strade, sia, ancora, per il favore del buio - la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa. La Corte di appello ha, dunque, fatto leva su una generalizzata massima di esperienza che consente di affermare che, in giornate festive, le attività lavorative cessano e, in specie durante le festività natalizie, la maggior parte delle persone si riunisce in casa con i propri cari, cosicchè, del tutto ragionevolmente, si è ritenuto che, nel caso di specie, l'area nella quale il frantoio si trovava era del tutto deserta: gli agenti, commettendo il furto in orario serale, in un periodo dell'anno in cui era già calato il buio, hanno, dunque, consapevolmente approfittato di quelle circostanze, ovvero, oltre che della ridotta vigilanza pubblica che in quei giorni e in quelle ore viene esercitata nelle strade, soprattutto delle minori possibilità per i privati di sorveglianza dell'area, in quanto di norma dediti ad altre attività, non emergendo, né essendo state rappresentate dai ricorrenti, particolari circostanze che possano avere contribuito ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo (come l'accidentale circostanza che questi fosse presente in loco, ovvero la predisposizione di sistemi d'allarme, tali da rendere più difficile, anche di notte, per gli estranei, l'accesso nell' appartamento contro la volontà del proprietario (in tal senso, già Sez. 2, n. 352 del 17/02/1969, Colombi, Rv. 112006). 4.3. Del pari infondata, oltre che generica, la deduzione difensiva che ha riguardo alla circostanza aggravante del danno di rilevante entità, dal momento che, a prescindere dall'accertamento specifico in ordine al valore concreto del bene sottratto, rileva che, a fronte di un dato obiettivo, indicato dalla persona offesa, e ripreso dalla sentenza, costituito dal valore di mercato del bene al momento dell'acquisto da parte della persona offesa, anche a volere tenere conto dell'obsolescenza della res, non può prescindersi dalla considerazione che si tratti di un bene di costo elevato, peraltro mancando la esplicitazione da parte del ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, delle ragioni in fatto che avrebbero consentito di smentire tale ricost
Sentenza Cassazione n. 42367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris