CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20364/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Quinta Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 6575 del 16 dicembre2025, dep. il 18 febbraio 2026, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nell’interessedi Attilio [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di L’Aquila il 19dicembre 2024 aveva confermato la decisione del Tribunale di Vasto che aveva affermato laresponsabilità dello stesso in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione ex art. 216, primo comma, nn. 1-2, aggravato ai sensi dell’art. 219, primocomma, legge fall., per avere, quale amministratore unico dal 18 febbraio 2011 fino al 30settembre 2011 della società [OSCURATO:SOCIETA]., fallita con sentenza n. 6 del 10 maggio 2013,con un deficit fallimentare accertato di circa 530.000 euro, in concorso con Antonio DIPETTA, amministratore unico dalla sua costituzione e fino al 18 febbraio 2011 e, nel periodosuccessivo, quale gestore di fatto e co-amministratore di fatto, in esecuzione di contratti diaffitto di ramo d’azienda e di prestazione di servizi, sottoscritti con la [OSCURATO:SOCIETA]. – dellaquale il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore – svolto attività di intermediazione riconducibili aquest’ultima, riversando sulla prima i costi di gestione della movimentazione di magazzino econsegna merci, così distraendo risorse finanziare della società fallita; fatto aggravato peraver provocato un danno patrimoniale ingente.2. Avverso detta sentenza di legittimità, nell’interesse di Attilio [OSCURATO:PERSONA], è statoproposto, a mezzo difensori fiduciari, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.fondato su un unico motivo, di eseguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.Si prospetta l’errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazionenell’aver omesso di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio dilegittimità, dopo la proposizione del ricorso: nella specie, essendo stato commesso il reatofallimentare il 10 maggio 2013 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), trattandosi didelitto ex art. 216 legge fall. punito con pena edittale da tre a dieci anni, la prescrizione,considerando gli effetti interruttivi, sarebbe definitivamente maturata il 10 novembre 2025 e,dunque, in data anteriore a quella di trattazione del procedimento in cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 4maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate.1. Deve premettersi, in estrema sintesi e nei limiti di quanto di rilievo, che l’errore difatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio straordinario previsto dall’art.625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da unequivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudiziostesso, connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziatodall'inesatta percezione delle risultanze processuali, e tale da aver condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025,Scarpa; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01).1.1. Ancor più nello specifico, qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo è configurabile non un errore di fatto bensì, al più, di giudizio, come taleescluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Sicché - proseguesul punto Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528-01 - è ammissibile il ricorsostraordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato a condizione che la statuizionesul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da unasvista o da un equivoco, non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi dauna qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. 4, n. 35026 del11/09/2025, Gerri, non mass.).1.2. L’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo dicassazione è dunque emendabile con il rimedio in oggetto a condizione che il ricorrenteabbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organogiudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo noncostituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure, in ipotesi, errato, checoinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (ex plurimis, Sez. 4, n. 35026 del11/09/2025, cit.; Sez. 6, n. 7115 del 31/01/2025, Grillo, in motiv.; Sez. 3, n. 10417 del20/03/2020, Tullio, Rv. 279065-01).2. Orbene, quanto innanzi non è ciò che si è verificato nella specie, con conseguentemanifesta infondatezza dell’unica censura nella quale si articola il ricorso straordinario.2.1. Come risulta dal “ritenuto in fatto” della sentenza di questa Corte n. 6575 del 2026,cit., il capo di imputazione per il quale è stata affermata, con “doppia conforme”, la penaleresponsabilità dell’odierno ricorrente (e del correo) con sentenza divenuta irrevocabile il 16dicembre 2025 reca la contestazione del delitto di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, legg.fall. aggravato ai sensi dell’art. 219, comma 1, legge fall., «per aver provocato un dannopatrimoniale ingente».2.1.1. L’aggravante contestata è stata ravvisata dal Giudice di primo grado «atteso chea fronte del valore del patrimonio distratto, pari ad euro 537.000,00 quali risorse finanziarieed euro 260.000,00 quali giacenze non rinvenute, è stato altresì accertato un dannopatrimoniale per i creditori di entità altrettanto grave. […] il deficit fallimentare dichiaratoesecutivo è stato pari ad euro 529.716,86 consistente, per la maggior parte, in debiti versofornitori di merce e verso l’Erario. Orbene, il comportamento distrattivo degli imputati hacertamente inciso sulla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto laddove nonsi fossero verificati gli illeciti, sicché il fallimento non ha rinvenuto beni da inventariare né 2.1.2. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato l’impugnata sentenza su appellodegli imputati che non hanno dedotto alcunché al riguardo della ritenuta sussistenzadell’aggravante de qua (cfr. pagg. 3-4 sent. Corte d’appello di L’Aquila n. 2629/2025).2.2. Trattandosi di aggravante ad effetto speciale, comportante l’aumento «fino allametà», di essa si deve tener conto ai fini del tempo necessario a prescrivere alla stregua diquanto dispone – in via d’eccezione – l’art. 157, comma secondo, cod. pen., sicché,considerato l’aumento massimo di pena previsto per la succitata aggravante (pari a cinqueanni), il termine di prescrizione del reato de quo non è più di dieci anni bensì di quindici anni(10 maggio 2028) e quello interrotto ai sensi dell’art. 161 cod. pen. (con l’aumento minimo diun quarto) non è caduto sotto la decorsa data del 10 novembre 2025 (pari a dodici anni emezzo) – come infondatamente eccepito dal ricorrente – ma andrebbe identificato in quella,a venire, del 10 febbraio 2032 (pari a 18 anni e nove mesi).2.3. Dall’accesso al fascicolo processuale – possibile e consentito in ragione del viziodenunciato (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; conf., daultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025,Turchetti, non mass.) - emerge altresì che a tale termine vanno aggiunti ulteriori 14 giornicorrispondenti al periodo di sospensione maturato in primo grado (dal 5 al 19 dicembre2023), a richiesta dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], a causa del suo legittimo impedimento per motividi salute (v. verbale di udienza dibattimentale del Tribunale collegiale di Vasto del 5dicembre 2023).2.4. In conclusione, il termine finale di prescrizione va individuato in quello del 24febbraio 2032.3. Al rilievo della manifesta infondatezza delle censure segue la dichiarazione diinammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi intensi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) – al versamento a favore della Cassa delleammende della somma di euro quattromila, così equitativamente fissata in considerazionedell’assoluta infondatezza del motivo di impugnazione (che omette di considerare nellapiattaforma fattuale alla stregua della quale ha sviluppato le odierne deduzioni il datoincontroverso – perché accertato con sentenza irrevocabile, non contestata in sede di merito– della sussistenza circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]