CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa risposta argomentativa alla richiesta rivolta con i motivi di gravame di esplicitamente voler valorizzare una specifica fonte testimoniale assunta in primo grado, asseritamente incompatibile nei contenuti narrativi con quando descritto dalla persona offesa, è manifestamente infondato nelle premesse, atteso che la Corte non ha rivalutato il secondo testimoniale in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado esso appariva in tutto sovrapponibile al narrato della persona offesa; che con il secondo motivo si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, chiedendo una nuova e diversa valutazione alternativa del fatto; motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto insuperabile la prova testimoniale offerta dagli offesi, per quanto anche confermata nei contenuti dal teste che la difesa avrebbe voluto maggiormente valorizzato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M