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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 30539/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sos.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria della difesa che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la replica da questa presentata nella quale insiste comunque per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 15/11/2022, depositata il 29/11/2022, dichiarata accertata la sussistenza della collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 ter ord. pen., ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al regime di semilibertà per il restante periodo della pena da scontare e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 ter ord. pen. presentata in via principale dallo stesso _

3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 71 ter ord. pen. con riferimento agli artt. 4 bis e 50 orda pen. e 3 D.L. 162/2022.

In un unico articolato motivo la parte pubblica rileva che la valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta impossibilità di una fattiva collaborazione così come quelle/in merito all'esclusione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e al ravvedimento dello stesso sarebbero errate e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica, incompleta e incompatibile con gli atti processuali.

3. In data 23 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, facendo anche riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. 31/10/2022, ha evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta insindacabile sia quanto all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, già peraltro oggetto di accertamento nei procedimenti relativi alla concessione dei permessi premio, che in merito alla inesigibilità della collaborazione e, pertanto, chiede che il ricorso del Procuratore Generale sia dichiarato inammissibile, ciò anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 71 ter ord. pen. 4.

In data 27 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in ordine all'omessa valutazione della nota della [OSCURATO:PERSONA] e accolto nel resto con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

5. In data 31 marzo 2023 è pervenuta una memoria di replica della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadita l'infondatezza dei motivi di ricorso, insiste per il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In prima battuta occorre sgombrare il campo dalla questione posta dalla difesa ribadendo la generale sindacabilità in cassazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Come anche di recente evidenziato (cfr. Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Cialdi, Rv. 273853 - 01), infatti, l'iniziale orientamento contrario, espresso da questa Corte, deve intendersi superato (come sancito da Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270960) alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal D.L. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, che ha assoggettato l'intero procedimento di sorveglianza ad una nuova disciplina, che non consente più di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 ss. ord. pen.

Approdo ermeneutico y questo che il Collegio condivide e recepisce e che, d'altro canto, si impone sul piano letterale e sistematico, nonché in chiave d'interpretazione costituzionalmente orientata, stante il comune statuto normativo in rito dei procedimenti di sorveglianza, sia monocratici che collegiali, che include in tutti i casi la possibilità (art. 666, comma 6, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678) di ricorrere per cassazione senza limitazione di motivi proponibili, funzionale a garantire l'uniformità, e tramite di essa, l'effettività della difesa giurisdizionale (così testualmente Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Cialdi, Rv. 273853 - 01).

2. In un unico articolato motivo il Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 71 ter ord. pen. con riferimento agli artt. 4 bis e 50 ord, pen. e 3 D.L. 162/2022 rilevando che la valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta impossibilità di una fattiva collaborazione così come quelle in merito all'esclusione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e al ravvedimento dello stesso sarebbero errate e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica, incompleta e incompatibile con gli atti processuali.

In specifico il ricorrente evidenzia come il giudice di merito non si sarebbe confrontato con gli elementi rappresentati nella nota della [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo e con quelli contenuti nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] nelle quali è chiaramente evidenziato il ruolo dirigenziale ricoperto dal condannato quale persona contigua ai clan Schiavone e Iovene e che la concessione allo stesso del regime di semilibertà, proprio in virtù del proprio particolare spessore criminale e delle capacità dimostrate in tale settore, potrebbe rinsaldare i rapporti tra le imprese mafiose e il territorio.

Il tutto, peraltro, senza che sia emerso alcun elemento che possa fa ritenere che esistano le condizioni per garantire un graduale reinserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella società civile, che mai ha dato atto di avere preso coscienza del proprio percorso criminale e di avere avviato una riflessione critica proiettata al proprio ravvedimento.

La doglianza è fondata sotto il profilo del vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova.

Come correttamente evidenziato nel ricorso, infatti, il provvedimento impugnato contiene un generico riferimento alle note della DNA del 12 ottobre 2022, della Questura di Caserta del 17 ottobre 2022 e della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa del 26 luglio 2022 e omette di confrontarsi e valutare quanto espressamente contenuto nelle note redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo dalla direzione [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Atti nei quali la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] è descritta in termini antitetici pali quelli indicati nell'ordinanza impugnata e si evidenzia l'attuale pericolosità dello stesso e la totale mancanza di elementi dai quali poter desumere che 1:-Vt-ess.o abbia rescisso i contatti con la criminalità organizzata.Sotto tale profilo, pertanto, ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza sia incorso in un travisamento della prova per omissione e che questo sia decisivo quanto alla tenuta logica della motivazione, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato affinché il Tribunale, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sos. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria della difesa che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la replica da questa presentata nella quale insiste comunque per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 15/11/2022, depositata il 29/11/2022, dichiarata accertata la sussistenza della collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 ter ord. pen., ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al regime di semilibertà per il restante periodo della pena da scontare e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 ter ord. pen. presentata in via principale dallo stesso _ 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 71 ter ord. pen. con riferimento agli artt. 4 bis e 50 orda pen. e 3 D.L. 162/2022. In un unico articolato motivo la parte pubblica rileva che la valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta impossibilità di una fattiva collaborazione così come quelle/in merito all'esclusione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e al ravvedimento dello stesso sarebbero errate e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica, incompleta e incompatibile con gli atti processuali. 3. In data 23 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, facendo anche riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. 31/10/2022, ha evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta insindacabile sia quanto all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, già peraltro oggetto di accertamento nei procedimenti relativi alla concessione dei permessi premio, che in merito alla inesigibilità della collaborazione e, pertanto, chiede che il ricorso del Procuratore Generale sia dichiarato inammissibile, ciò anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 71 ter ord. pen. 4. In data 27 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in ordine all'omessa valutazione della nota della [OSCURATO:PERSONA] e accolto nel resto con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 5. In data 31 marzo 2023 è pervenuta una memoria di replica della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ribadita l'infondatezza dei motivi di ricorso, insiste per il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In prima battuta occorre sgombrare il campo dalla questione posta dalla difesa ribadendo la generale sindacabilità in cassazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Come anche di recente evidenziato (cfr. Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Cialdi, Rv. 273853 - 01), infatti, l'iniziale orientamento contrario, espresso da questa Corte, deve intendersi superato (come sancito da Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270960) alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato dal D.L. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, che ha assoggettato l'intero procedimento di sorveglianza ad una nuova disciplina, che non consente più di riconoscere forza ultrattiva agli artt. 71 ss. ord. pen. Approdo ermeneutico y questo che il Collegio condivide e recepisce e che, d'altro canto, si impone sul piano letterale e sistematico, nonché in chiave d'interpretazione costituzionalmente orientata, stante il comune statuto normativo in rito dei procedimenti di sorveglianza, sia monocratici che collegiali, che include in tutti i casi la possibilità (art. 666, comma 6, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678) di ricorrere per cassazione senza limitazione di motivi proponibili, funzionale a garantire l'uniformità, e tramite di essa, l'effettività della difesa giurisdizionale (così testualmente Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Cialdi, Rv. 273853 - 01). 2. In un unico articolato motivo il Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 71 ter ord. pen. con riferimento agli artt. 4 bis e 50 ord, pen. e 3 D.L. 162/2022 rilevando che la valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta impossibilità di una fattiva collaborazione così come quelle in merito all'esclusione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e al ravvedimento dello stesso sarebbero errate e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica, incompleta e incompatibile con gli atti processuali. In specifico il ricorrente evidenzia come il giudice di merito non si sarebbe confrontato con gli elementi rappresentati nella nota della [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo e con quelli contenuti nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] nelle quali è chiaramente evidenziato il ruolo dirigenziale ricoperto dal condannato quale persona contigua ai clan Schiavone e Iovene e che la concessione allo stesso del regime di semilibertà, proprio in virtù del proprio particolare spessore criminale e delle capacità dimostrate in tale settore, potrebbe rinsaldare i rapporti tra le imprese mafiose e il territorio. Il tutto, peraltro, senza che sia emerso alcun elemento che possa fa ritenere che esistano le condizioni per garantire un graduale reinserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella società civile, che mai ha dato atto di avere preso coscienza del proprio percorso criminale e di avere avviato una riflessione critica proiettata al proprio ravvedimento. La doglianza è fondata sotto il profilo del vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova. Come correttamente evidenziato nel ricorso, infatti, il provvedimento impugnato contiene un generico riferimento alle note della DNA del 12 ottobre 2022, della Questura di Caserta del 17 ottobre 2022 e della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa del 26 luglio 2022 e omette di confrontarsi e valutare quanto espressamente contenuto nelle note redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo dalla direzione [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Atti nei quali la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] è descritta in termini antitetici pali quelli indicati nell'ordinanza impugnata e si evidenzia l'attuale pericolosità dello stesso e la totale mancanza di elementi dai quali poter desumere che 1:-Vt-ess.o abbia rescisso i contatti con la criminalità organizzata.Sotto tale profilo, pertanto, ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza sia incorso in un travisamento della prova per omissione e che questo sia decisivo quanto alla tenuta logica della motivazione, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato affinché il Tribunale, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
Sentenza Cassazione n. 30539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris