CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 22979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12663/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1611/2022 depositata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, impugnando il diniego parziale dell'Agenzia delle entrate del rimborso richiesto dal contribuente per l'anno di imposta 2015, relativo alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio aventi ad oggetto un immobile sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], riportato al Catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 19, particella 1044. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti le condizioni per godere delle agevolazioni richieste dal contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato di essere proprietario o detentore del suddetto immobile al momento dell'avvio dei lavori di ristrutturazione, né che coabitasse con la proprietaria dell'immobile oggetto degli interventi edilizi, e che dunque non potesse usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art 16 bis Tuir. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con due motivi. Resiste l’Amministrazione con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ., eccependo la sopravvenuta formazione di giudicato esterno a lui favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917-86 (T.U.I.R.), nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.”, per non avere ritenuto il giudice di appello ritenuto sussistente il presupposto soggettivo per l’applicazione della detrazione in capo al ricorrente, in ragione della qualità di possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciala “violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917-86 (T.U.I.R.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, per non avere ritenuto il giudice di appello sussistente il presupposto soggettivo per l’applicazione della detrazione in capo al ricorrente, in ragione della sua qualità di familiare convivente del possessore. 3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria illustrativa dal contribuente, con riferimento alla sentenza n. 4082/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 15.12.2021, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TDY05T101468 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 13.714,00 a seguito di disconoscimento delle detrazioni fiscali inerenti all’anno 2013, relative alla medesima ristrutturazione edilizia oggetto del presente giudizio. Il contribuente ha prodotto con la memoria illustrativa copia della predetta sentenza munita di attestazione del passaggio in giudicato. 3.1. L’eccezione, ammissibile perché riferita a giudicato formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito (come risulta dalla produzione del ricorrente), è fondata. 4. Con un importante arresto, seguito da altri di eguale tenore, (Cass. 18/10/2017, n. 24531; v. di recente, Cass. n. 15753/2023) questa Corte ha affermato che il giudicato cosiddetto esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione, ed è utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta. (Cass. 07/05/2008, n. 11112). Con specifico riferimento alla estensione a differenti periodi di imposta, va in particolare osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”. 5. Il principio è perfettamente applicabile alla presente fattispecie. La CTR della Calabria nella richiamata sentenza n. 4082/2021 ha affermato che: “(…) ancorché nel contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, sia prevista l'immissione del possesso a favore dell'odierno appellato al momento della stipula dell'atto pubblico, avvenuto nell'anno 2014, può affermarsi che, nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia appellante, sussistono comunque tutti i richiamati requisiti, compreso il requisito del possesso, atteso che v'è in atti la prova inconfutabile che l'immobile in oggetto è stato di fatto consegnato dal promittente venditore al futuro acquirente, nonché odierno appellante, nell'anno 2013, durante il quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione”. Tale sentenza, definitivamente passata in giudicato, ha accertato l’esistenza di un antecedente logico-giuridico inerente al medesimo rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, ravvisabile nella immissione del contribuente nel possesso dell’immobile in questione, presupposto dal quale deriva per espressa previsione normativa, il diritto alla detrazione, sin dal 2013, e dunque da data anteriore al periodo di imposta (2015) qui in discussione. 6.In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito in relazione alla peculiarità della vicenda. In ragione della soccombenza, la controricorrente va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli