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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19967/2026

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ribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la richiesta di riesame proposta contro il decreto con cui il G.I.P. avevadisposto il sequestro preventivo del complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA] del Corsos.r.l. e delle somme reperite nella disponibilità di tale società.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp.Viene denunciata violazione di legge sotto il profilo dell’inesistenza dellamotivazione del provvedimento impugnato con riferimento agli artt. 321 cod. proc.pen. , 216, 1° comma n. 2 l.f. e 648 ter 1 cod. pen.

L’unico bene che sarebbe statodistratto dal patrimonio dell’impresa fallita [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio di Ta-rallificio del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è la cassa automatica; tuttavia, si tratta di bene strumen-tale che non è stato rinvenuto nel possesso della società, la quale disponeva au-tonomamente di due diverse casse automatiche oltre ad arredi diversi da quelliseparatamente rinvenuti dal curatore e riconducibili, invece, alla fallita.

Per il restonon risulta distratto nessun altro bene o valore in favore di [OSCURATO:PERSONA] del Corsos.r.l., che si tratti di avviamento ovvero di qualunque altra risorsa.

Il Tribunale nonha peraltro risposto alla specifica contestazione della difesa circa il fatto che, siapure per un breve periodo, le due imprese abbiano operato congiuntamente,emergendo al contrario per tabulas che l’attività di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erainiziata dopo che era cessata quella della fallita.

L’estensione di garanzia dellacassa automatica della fallita, inoltre, risultava sì contemplata in una fatturaemessa verso [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma tale intestazione era errata tanto chesi era successivamente proceduto allo storno del documento.

Insignificanti poi al-cune fatture successive al fallimento: alcune di esse risultano in effetti dirette allafallita ma riguardavano in realtà rapporti con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erano,dunque, frutto di un errore.Per quanto concerne il fumus del reato di autoriciclaggio, il Tribunale si èlimitato a evidenziare che, non essendo stato rinvenuto denaro nelle casse di Ta-rallificio del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della fallita, non vi era interesse della difesa ad impugnaresul punto.

In realtà, rileva la ricorrente, l’interesse si ricava dal fatto che i conticorrenti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. siano stati comunque sottoposti a sequestro.A ciò si aggiunga che il reimpiego in nuova attività d’impresa e la sua idoneità aostacolare la provenienza delittuosa dei beni sono state meramente affermate dalTribunale, senza alcuna argomentazione in proposito.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata evidenzia alcuni specifici punti a sostegno della tesid’accusa, ritenendoli sintomatici della sovrapposizione fra le due imprese e in par-ticolare di un travaso di beni dalla fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] luogo, rileva il Tribunale che, quando il curatore ha fatto accesso nei localidi [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha riscontrato che lì si era insediata la suddetta società eche, inoltre, vi era ancora in loco l’insegna della fallita ed era presente la titolareformale di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], sorella della ricorrente.

In secondoluogo, si legge ancora nell’ordinanza impugnata, dal sito internet dell’Agenzia delleEntrate è emersa l’emissione di fatture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] anchedopo la dichiarazione di fallimento e alcuni fornitori, appositamente interpellati,hanno dichiarato di aver continuato a pagare in contanti [OSCURATO:PERSONA] e dinon essere al corrente della pendenza della procedura concorsuale.

In terzo luogo,[OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], era a sua volta pre-sente nel negozio all’atto dell’esecuzione della perquisizione disposta dal pubblicoministero e disponeva sia di un profilo Instagram associato ad altro di [OSCURATO:PERSONA] sia di un profilo Facebook, nei quali, dopo il fallimento, avevano iniziatoa confluire senza soluzione di continuità annunci pubblicitari riguardanti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale da un lato sottolinea che la contabilità dellafallita dava atto di alcuni beni strumentali che mai sono stati rinvenuti e dall’altro,con riferimento al reato di autoriciclaggio, richiama le argomentazioni del G.I.P.circa l’idoneità del travaso di beni da un’impresa all’altra, con successiva prosecu-zione dell’attività, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deibeni stessi.In sostanza, dall’insieme di tali elementi (sui quali il ricorso non prendeposizione), dai legami familiari fra i titolari delle due attività e dall’identità dei localiin cui queste ultime erano esercitate i giudici di merito hanno tratto la conclusioneche [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] abbia di fatto continuato ad operare, sia pure sotto men-tite spoglie, e che, dunque, la nuova società fosse solo uno schermo impiegato perdistrarre il patrimonio aziendale.

Ebbene, appaiono sufficienti tali osservazioni perconcludere che la motivazione in merito al fumus dei reati è di per sé coerente,sufficientemente approfondita e corroborata, inoltre, dal sostanziale silenzio delricorso sui numerosi e centrali aspetti prima evidenziati.

Si tratta di considerazioniche a fortiori si attagliano alla natura giuridica del provvedimento impugnato, dalmomento che in tema di sequestro preventivo non è necessario l’accertamento deigravi indizi di colpevolezza ma è sufficiente riscontrare l’astratta configurabilità deireati ipotizzati (si veda sul punto Sez. 6, n. 36710 del 26/06/2008, Rv. 241511 –01).

E’ altresì evidente, proprio tenuto conto della qualità e complessiva adegua-tezza della motivazione, che questa non può certo dirsi né apparente né tanto-meno assente e che, pertanto, non è ravvisabile in concreto la violazione di leggepostulata dall’art. 325, comma 1 cod. proc. pen. per il ricorso in sede di legittimitàcontro le misure cautelari reali (v., ex multis, sui limiti del sindacato in ordine allamotivazione di tale categoria di provvedimenti, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023,Rv. 285189 - 01).Conclusivamente, il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivinon consentiti dalla legge e, comunque, perché manifestamente infondato inquanto diretto contro un provvedimento congruamente motivato.2.

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la richiesta di riesame proposta contro il decreto con cui il G.I.P. avevadisposto il sequestro preventivo del complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA] del Corsos.r.l. e delle somme reperite nella disponibilità di tale società.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp.Viene denunciata violazione di legge sotto il profilo dell’inesistenza dellamotivazione del provvedimento impugnato con riferimento agli artt. 321 cod. proc.pen. , 216, 1° comma n. 2 l.f. e 648 ter 1 cod. pen. L’unico bene che sarebbe statodistratto dal patrimonio dell’impresa fallita [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio di Ta-rallificio del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è la cassa automatica; tuttavia, si tratta di bene strumen-tale che non è stato rinvenuto nel possesso della società, la quale disponeva au-tonomamente di due diverse casse automatiche oltre ad arredi diversi da quelliseparatamente rinvenuti dal curatore e riconducibili, invece, alla fallita. Per il restonon risulta distratto nessun altro bene o valore in favore di [OSCURATO:PERSONA] del Corsos.r.l., che si tratti di avviamento ovvero di qualunque altra risorsa. Il Tribunale nonha peraltro risposto alla specifica contestazione della difesa circa il fatto che, siapure per un breve periodo, le due imprese abbiano operato congiuntamente,emergendo al contrario per tabulas che l’attività di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erainiziata dopo che era cessata quella della fallita. L’estensione di garanzia dellacassa automatica della fallita, inoltre, risultava sì contemplata in una fatturaemessa verso [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma tale intestazione era errata tanto chesi era successivamente proceduto allo storno del documento. Insignificanti poi al-cune fatture successive al fallimento: alcune di esse risultano in effetti dirette allafallita ma riguardavano in realtà rapporti con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed erano,dunque, frutto di un errore.Per quanto concerne il fumus del reato di autoriciclaggio, il Tribunale si èlimitato a evidenziare che, non essendo stato rinvenuto denaro nelle casse di Ta-rallificio del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della fallita, non vi era interesse della difesa ad impugnaresul punto. In realtà, rileva la ricorrente, l’interesse si ricava dal fatto che i conticorrenti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. siano stati comunque sottoposti a sequestro.A ciò si aggiunga che il reimpiego in nuova attività d’impresa e la sua idoneità aostacolare la provenienza delittuosa dei beni sono state meramente affermate dalTribunale, senza alcuna argomentazione in proposito.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata evidenzia alcuni specifici punti a sostegno della tesid’accusa, ritenendoli sintomatici della sovrapposizione fra le due imprese e in par-ticolare di un travaso di beni dalla fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] luogo, rileva il Tribunale che, quando il curatore ha fatto accesso nei localidi [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha riscontrato che lì si era insediata la suddetta società eche, inoltre, vi era ancora in loco l’insegna della fallita ed era presente la titolareformale di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], sorella della ricorrente. In secondoluogo, si legge ancora nell’ordinanza impugnata, dal sito internet dell’Agenzia delleEntrate è emersa l’emissione di fatture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] anchedopo la dichiarazione di fallimento e alcuni fornitori, appositamente interpellati,hanno dichiarato di aver continuato a pagare in contanti [OSCURATO:PERSONA] e dinon essere al corrente della pendenza della procedura concorsuale. In terzo luogo,[OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], era a sua volta pre-sente nel negozio all’atto dell’esecuzione della perquisizione disposta dal pubblicoministero e disponeva sia di un profilo Instagram associato ad altro di [OSCURATO:PERSONA] sia di un profilo Facebook, nei quali, dopo il fallimento, avevano iniziatoa confluire senza soluzione di continuità annunci pubblicitari riguardanti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale da un lato sottolinea che la contabilità dellafallita dava atto di alcuni beni strumentali che mai sono stati rinvenuti e dall’altro,con riferimento al reato di autoriciclaggio, richiama le argomentazioni del G.I.P.circa l’idoneità del travaso di beni da un’impresa all’altra, con successiva prosecu-zione dell’attività, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deibeni stessi.In sostanza, dall’insieme di tali elementi (sui quali il ricorso non prendeposizione), dai legami familiari fra i titolari delle due attività e dall’identità dei localiin cui queste ultime erano esercitate i giudici di merito hanno tratto la conclusioneche [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] abbia di fatto continuato ad operare, sia pure sotto men-tite spoglie, e che, dunque, la nuova società fosse solo uno schermo impiegato perdistrarre il patrimonio aziendale. Ebbene, appaiono sufficienti tali osservazioni perconcludere che la motivazione in merito al fumus dei reati è di per sé coerente,sufficientemente approfondita e corroborata, inoltre, dal sostanziale silenzio delricorso sui numerosi e centrali aspetti prima evidenziati. Si tratta di considerazioniche a fortiori si attagliano alla natura giuridica del provvedimento impugnato, dalmomento che in tema di sequestro preventivo non è necessario l’accertamento deigravi indizi di colpevolezza ma è sufficiente riscontrare l’astratta configurabilità deireati ipotizzati (si veda sul punto Sez. 6, n. 36710 del 26/06/2008, Rv. 241511 –01). E’ altresì evidente, proprio tenuto conto della qualità e complessiva adegua-tezza della motivazione, che questa non può certo dirsi né apparente né tanto-meno assente e che, pertanto, non è ravvisabile in concreto la violazione di leggepostulata dall’art. 325, comma 1 cod. proc. pen. per il ricorso in sede di legittimitàcontro le misure cautelari reali (v., ex multis, sui limiti del sindacato in ordine allamotivazione di tale categoria di provvedimenti, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023,Rv. 285189 - 01).Conclusivamente, il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivinon consentiti dalla legge e, comunque, perché manifestamente infondato inquanto diretto contro un provvedimento congruamente motivato.2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris