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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 06873/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdelto-awieo-a4+e-fhaFte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 giugno 2021, il Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], concesse al medesimo le attenuanti generiche la pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed € 13.400 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificato sotto il vincolo della continuazione; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione: con il primo motivo eccepiva il vizio di violazione di legge per essere stati malamente qualificati sotto il profilo penale i fatti a lui contestati; con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non avendo il ricorrente chiarito le ragioni per le quali i fatti, per come descritti ne capo di imputazione a lui contestato, non corrisponderebbero, quanto alla loro qualificazione giuridica al nomen juris loro attribuito in sentenza; che il secondo motivo di impugnazione è palesemente inammissibile, posto che il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato è stato il frutto dell'accordo da lui raggiuto con la pubblica accusa, suscettibile di essere riesaminato solo laddove lo stesso fosse relativo ad una sanzione determinata per quantità o per qualità contra legem, circostanza queta neppure adombrata dal ricorrente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdelto-awieo-a4+e-fhaFte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 3 giugno 2021, il Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], concesse al medesimo le attenuanti generiche la pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed € 13.400 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificato sotto il vincolo della continuazione; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione: con il primo motivo eccepiva il vizio di violazione di legge per essere stati malamente qualificati sotto il profilo penale i fatti a lui contestati; con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non avendo il ricorrente chiarito le ragioni per le quali i fatti, per come descritti ne capo di imputazione a lui contestato, non corrisponderebbero, quanto alla loro qualificazione giuridica al nomen juris loro attribuito in sentenza; che il secondo motivo di impugnazione è palesemente inammissibile, posto che il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato è stato il frutto dell'accordo da lui raggiuto con la pubblica accusa, suscettibile di essere riesaminato solo laddove lo stesso fosse relativo ad una sanzione determinata per quantità o per qualità contra legem, circostanza queta neppure adombrata dal ricorrente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021
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