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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01767/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'il marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; avvi.-;() alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente gli elementi positivi sulla scorta dei quali !a Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere e applicare le attenuanti ai sensi deWéL. 62-bis c p.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i! 19 dicembre 2022 I! Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'il marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; avvi.-;() alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente gli elementi positivi sulla scorta dei quali !a Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere e applicare le attenuanti ai sensi deWéL. 62-bis c p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 19 dicembre 2022 I! Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris