CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10869/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(TR), ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calceal ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Umbria il 16 dicembre 2019, n. 381/02/2019; udita la relazione della causa svolta nellecamere di consiglio non partecipate del 26 marzo 2024 e, a seguito di [OSCURATO:PERSONA]. 20 T.U.R. IMMOBILE ALBERGHIEROriconvocazione, del 12 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale dell’Umbria il 16 dicembre 2019, n. 381/02/2019,che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore (da € 905.000,00 ad € 1.921.000,00) e liquidazione della maggior imposta di registro (nella misura - comprensiva di accessori - di € 189.131,74) in relazione alla compravendita di un fabbricato destinato ad albergo, con rogito notarile del 5 agosto 2015 , ha parzialmente accolto l’appello proposto dai medesimi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Perugia il 13 giugno 2018, n. 419/03/2018,con compensazione delle spese giudiziali; 2. L a C ommissione t ributaria r egionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di rideterminare il valore del cespite immobiliare nella minore misura di € 1.728.900,00, facendo riferimento ad una proposta subordinata di stima comparativa da parte dell’amministrazione finanziaria; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. con il deposito di apposita memoria, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento per aderire alla definizione agevolata exart. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione ed omessaapplicazione degli artt. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunziarsi sul motivo di gravame circa la mancata riunione con il procedimento promosso dai venditori dinanzi al medesimo giudice di prime cure per l’impugnazione del medesimo avviso di rettifica e liquidazione; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 9 e 53-bisdel d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la competenza per territorio dell’ufficio accertatore dipendesse dalla sede del notaio rogante [Città della Pieve (PG)] e non dal domicilio fiscale dei contribuenti [Orvieto (TR)], con la conseguenza che l’avviso di rettifica e liquidazione doveva essere emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Terni e non dalla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia dell’Agenzia delle Entrate; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, 53-bisdel d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 3, 10, 24, 53, 111, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’emanazione dell’avviso di rettifica e liquidazione non richiedesse –a pena di nullità - l’osservanza del contraddittorio endo-procedimentale (con particolare riguardo alle operazioni di stima particolareggiata dell’immobile); 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’amministrazione finanziaria potesse avvalersi del metodo della stima particolareggiata per la valutazione dell’immobile nell’impossibilità di una comparazione con atti riguardanti immobili con caratteristiche analoghe, ben potendo seguire il criterio alternativo del reddito netto capitalizzato al tasso mediamente applicato alla data di riferimento; 2. ciò posto, in difetto di deduzioni delle parti sull’esito della definizione agevolatadella controversia ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il collegio ritiene – con riserva di ogni provvedimento - di rinviare la causa a nuovo ruolo per assumere informazioni in proposito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, invitando l’Agenzia delle Entrate a fornire informazioni sull’esito della definizione agevolata della controversia ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (anche mediante il deposito di ulteriore documentazione) entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso a Roma nellecamere di consiglio del 26 marzo 2024 e, a seguito di riconvocazione, del 12 aprile 2024. ILPRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]