CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 18 aprile 2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva, con- dizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. (capo 1) e 624 cod. pen. (capo 2). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione degli artt. 624 bis, 624 e 625, n. 11, cod. pen.. Si deduce che il reato di cui al capo 1) doveva essere riqualificato in quello pre- visto dagli artt. 624 e 625, n. 11, cod. pen., in quanto l'accesso alla stanza della persona offesa era avvenuto grazie alla comune condizione di ospiti del campo di volontariato. La persona offesa aveva una propria camera da letto, senza chiave d'apertura, all'interno di una camerata, per cui non poteva vietare l'accesso ad altre persone. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo l'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Anto- nio, Rv. 273458), ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non oc- casionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il con- senso del titolare. In particolare, per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'uti- lizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabi- lità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, , non massimata sul punto; Sez. U, n. 31345 del 2017, cit.). Si è altresì precisato che integra il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato la correttezza della qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1), richiamando lo stato dei luoghi quale emergente dalle risul- tanze istruttorie e sottolineando che la stanza non si trovava in uno spazio comune della struttura, ma era condivisa dalla persona offesa con altre tre ragazze. Si trat- tava, pertanto, di ambiente situato in un'ala dell'edificio, dove si trovavano solo le ragazze della comunità e, in particolare, dove la vittima riposava e custodiva i propri effetti personali. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso