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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37554/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03D487K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, atteso che il ricorrente contesta il vizio di motivazione della sentenza che ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha applicato la pena nella misura concordata tra le parti, ritenuto congrua e proporzionata la riduzione della pena applicata in ragione dello stadio avanzato del tentativo (pag. 1); ritenuto che il motivo non è deducibile, in quanto si contesta la mancata valutazione di elementi incidenti sull'entità della riduzione della pena, della quale comunque, non si denuncia l'illegalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 615 bis cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03D487K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, atteso che il ricorrente contesta il vizio di motivazione della sentenza che ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha applicato la pena nella misura concordata tra le parti, ritenuto congrua e proporzionata la riduzione della pena applicata in ragione dello stadio avanzato del tentativo (pag. 1); ritenuto che il motivo non è deducibile, in quanto si contesta la mancata valutazione di elementi incidenti sull'entità della riduzione della pena, della quale comunque, non si denuncia l'illegalità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 615 bis cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris