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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41113/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la reiazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è inedito, posto che, dall'atto di appello, non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema in questione, essendosi limitato a contestare, non il riconoscimento della suddetta circostanza aggravante, ma la misura dell'aumento applicato dal giudice di primo grado in ragione di essa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la reiazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è inedito, posto che, dall'atto di appello, non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema in questione, essendosi limitato a contestare, non il riconoscimento della suddetta circostanza aggravante, ma la misura dell'aumento applicato dal giudice di primo grado in ragione di essa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27
Sentenza Cassazione n. 41113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris