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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18733/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento alla dosimetria della pena.

Censura in particolare che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza, in ragione dei motivi evidenziati nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha chiarito che le attenuanti atipiche non potevano essere concesse in prevalenza, stante il regime previsto dagli articoli 69, comma quarto, e 99, comma quarto, cod. pen., il quale prevede che nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica (nel caso di specie l'imputato ha riportato ben otto condanne) esse non possono essere concesse in regime di prevalenza, a nulla rilevando gli elementi di fatto offerti in valutazione dalla difesa.

2. Il ricorso non si confronta affatto con la motivazione addotta dalla sentenza, risultando quindi inammissibile per genericità.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 23 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale de [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento alla dosimetria della pena. Censura in particolare che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza, in ragione dei motivi evidenziati nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha chiarito che le attenuanti atipiche non potevano essere concesse in prevalenza, stante il regime previsto dagli articoli 69, comma quarto, e 99, comma quarto, cod. pen., il quale prevede che nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica (nel caso di specie l'imputato ha riportato ben otto condanne) esse non possono essere concesse in regime di prevalenza, a nulla rilevando gli elementi di fatto offerti in valutazione dalla difesa. 2. Il ricorso non si confronta affatto con la motivazione addotta dalla sentenza, risultando quindi inammissibile per genericità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 febbrai
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