CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], deduce il vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in merito alla responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod.pen. e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in ordine al calcolo del trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice d'appello, nel rideterminare la pena, applicato la riduzione relativa alle già concesse dal giudice di primo grado circostanze attenuanti generiche; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 341 bis cod.pen. e ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 337 cod.pen. con conseguente rideterminazione della pena inflitta; In merito alla seconda doglianza si osserva che il giudice di primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, pertanto il calcolo effettuato dal giudice è corretto. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consig iere est nsore I