CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) CUI 05FOJI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del G.I.P. TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per più reati di furto in abitazione, riciclaggio e detenzione illegale di una pistola, ordinando la confisca e distruzione dei due telefoni cellulari e dell'attrezzatura di vario genere rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.r(-R 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca. Trattandosi di confisca facoltativa, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla configurabilità di un nesso strumentale tra i beni in sequestro e il reato, indicativo del pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. Il G.i.p., invece, ha individuato un legame fra l'utilizzo dei cellulari e la commissione dei furti ascritti all'imputato, in assenza della dimostrazione della loro destinazione esclusiva all'utilizzo per il mantenimento dei contatti con i complici. E' mancata altresì la motivazione sul fatto che la restituzione dei due telefoni al ricorrente permetterebbe allo stesso di commettere altri reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato. 2. Va preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, «se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.». Pertanto, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., «è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-02). 3. Il G.i.p. ha disposto la confisca e la distruzione dei due telefoni cellulari marca Iphone e di tutta l'attrezzatura di vario genere rinvenuta nella disponibilità dell'imputato "in quanto cose utilizzate per la realizzazione sistematica dei furti". Il ricorso, pur facendo riferimento nella rubrica del motivo anche a detta attrezzatura, non svolge alcuna considerazione in proposito e neppure indica di quali cose si tratta per contestare la valutazione del giudice. Sul punto, pertanto, l'impugnazione è generica e conseguentemente inammissibile. In ordine alla confisca dei telefoni, invece, il motivo è infondato. Si tratta pacificamente di una ipotesi di confisca facoltativa prevista dall'art. 240, primo comma, cod. pen., che consente la confisca «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle c:ose che ne sono il prodotto o il profitto». La giurisprudenza di legittimità, pur avendo espresso civersi orientamenti in ordine alla esatta individuazione dei presupposti applicativi di detta norma (la questione si è posta soprattutto in quei casi in cui lo strumerto del reato sia un autoveicolo e lo stesso sia stato impiegato per il trasporto dell'oggetto del reato stesso), è costante nell'affermare che, per disporre la confisca facoltativa, occorre comunque «che la res, ove lasciata nella disponibilità del condannato, potrebbe - in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito nel compimento del reato sia alle modalità di realizzazione dell'illecito medesimo - costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati» (così Sez. 2, n. 10691 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111.; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881). La confisca facoltativa, dunque, è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile; neppure è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, «necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l'id quod ,olerumque accidit, l'attività punibile» (così Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406; in senso conforme, in precedenza, v. Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324). Nel caso di specie la misura di sicurezza è stata disposta perché "i telefoni evidentemente venivano utilizzati per mantenere i contatti con i propri complici durante l'esecuzione dei delitti e ciò appare confermato dal fatto che non è stato fornito dall'imputato il codice di sblocco" (pag. 4). Si trattava - secondo il G.i.p. - di una "realizzazione sistematica dei furti" da parte del ricorrente, che aveva "da tempo instaurato e partecipato ad un vero sodalizio finalizzato alla commissione di delitti contro il patrimonio".Pertanto, la motivazione in chiave prognostica, nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è né mancante né manifestamente illogica, risultando decisiva la valutazione del G.i.p. in ordine al mancato sblocco dei telefoni, indicativo della loro funzionalità rispetto alla commissione di nuovi e analoghi delitti. 4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr