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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36752/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, dichiarando invece di non doversi per il reato di cui all'art. 4

I. 110/1975 perché estinto per prescrizione e rideterminando conseguentemente la pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce vizi di motivazione in ordine alla stabilità del compendio probatorio a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato di fatto proponendo un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendosi anzi dare atto del fatto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), ritenendo plurimi e convergenti gli elementi di prova nonché lievissime ed irrilevanti le incongruenze segnalate dall'appellante, ribadite in questa sede in maniera assertiva.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'ad, 61 n. 1 c.p. nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha rilevato, con motivazione esente da vizi logici, l'evidente sproporzionalità tra lo stimolo esterno e il reato, valutazione il cui travolgimento esigerebbe invece un giudizio di merito notoriamente precluso in questa sede.

Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui sarebbero state travisate le dichiarazioni della persona offesa riportate nel ricorso, peraltro in maniera largamente incompleta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, dichiarando invece di non doversi per il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 perché estinto per prescrizione e rideterminando conseguentemente la pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale deduce vizi di motivazione in ordine alla stabilità del compendio probatorio a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato di fatto proponendo un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendosi anzi dare atto del fatto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), ritenendo plurimi e convergenti gli elementi di prova nonché lievissime ed irrilevanti le incongruenze segnalate dall'appellante, ribadite in questa sede in maniera assertiva. Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'ad, 61 n. 1 c.p. nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha rilevato, con motivazione esente da vizi logici, l'evidente sproporzionalità tra lo stimolo esterno e il reato, valutazione il cui travolgimento esigerebbe invece un giudizio di merito notoriamente precluso in questa sede. Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui sarebbero state travisate le dichiarazioni della persona offesa riportate nel ricorso, peraltro in maniera largamente incompleta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della C
Sentenza Cassazione n. 36752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris