CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 20/06/1999 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. OUAKKI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione e C 12.000 di multa ciascuno in relazione alla detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo co-caina. 2. I ricorrenti deducono carenza di motivazione in punto ad esplicitazione dell'iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia di applicazione della pena, sia con riferimento alla insussistenza di ipotesi di non punibilità, sia in rela-zione a. 11a qualificazione giuridica del reato, sia in relazione alla quantificazione della pena. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu-tamente generici e privi di fondamento, nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro-porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres-sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen-tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità, ov-vero la congruità del trattamento sanzionatorio. Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, tale facoltà è limitata ai soli casi di er-rore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa im-mediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al con-tenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ipotesi non rav-visabile nella specie. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità4 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M