CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13906/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a, congiuntamente e disgiuntamente, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia - Controricorrent e - avverso la SENTENZA n. 1234/2021emessa da CORTE D'APPELLO di Palermo, pubblicata in data 25/11/2021 Preso atto del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 11/10/2023 e depositato in copia; ritenuto che la rinuncia in esso contenuta ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate, secondo quanto convenuto dalle parti nella conciliazione in sede sindacale; P.Q.M. la corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma