CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 00804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 5/06/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'aggravante di cui all'art. 187, comma 1 quater, Cod. strada e ha ridotto la pena a mesi 4 di arresto ed euro 900,00 di ammenda per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen.. 3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno logicamente ritenuto il fatto di non particolare tenuità poiché l'imputato conduceva il mezzo in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti con un significativo valore di concentrazione di THC e a bordo di un mezzo privo di copertura assicurativa, a dimostrazione della pericolosità della condotta sui beni tutelati di regolarità e sicurezza della circolazione e incolumità delle persone. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere e