CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 02153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16/05/2022, applicava agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati. 2. Contro detta sentenza propongono, a mezzo difensore di fiducia, separati ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano violazione di legge e vizio di motivazione atteso che il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonché vagliare adeguatamente i criteri di cui all' art. 133 c.p.p 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, i giudici non avevano adeguatamente motivato in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.3. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Deve, quindi, rilevarsi che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con I quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272014 - 01. Dal tenore della norma sopra indicata risulta, poi, evidente che in sede di impugnazione in cassazione della sentenza di patteggiamento non possono essere dedotti generici profili afferenti la mera congruità della pena. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 Novembre 2022 liere Es,„enso