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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 31835/2026

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il 18/06/1986avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 12/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condannadegli imputati, previa qualificazione della condotta nel delitto di cui agli artt. 110e 629 cpv. cod. pen.2.

Avverso la predetta sentenza vengono presentati un ricorso comune per idue imputati affidato a due motivi ed un ulteriore ricorso per il solo imputatoCuomo, affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173disp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] Michele2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 629 cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla diversa qualificazione giuridicadel fatto contestato come delitto di cui all'art. 629 cod. pen.

La difesa, neltrattare unitariamente i due profili dedotti, contesta, in particolare, che la Cortedi Appello di Salerno ha, con motivazione illogica e contraddittoria, ribaltato lasentenza di primo grado, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art 629 c.p.,in luogo di quella ritenuta dal primo giudice, di tentata violenza privata -pronuncia avverso la quale la difesa pure proponeva appello –, ha operato unascorretta ricostruzione delle risultanze probatorie, trascurando dati fattuali disegno favorevole, adducendo argomentazioni basate su mere congetture,reputando essere dimostrato in modo illogico il reato di danneggiamentononostante l'intervenuta sentenza di assoluzione.In particolare, si assume quanto segue: - è stata svalutata la testimonianzadel teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], amico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha smentitoin dibattimento di avere confidato al [OSCURATO:PERSONA] la preoccupazione in ordineall'avviamento della nuova attività di distribuzione di bevande della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] (Teka bar), indebolendo così l'impostazione accusatoria, secondo laquale le minacce, larvate ma pesanti, da parte di [OSCURATO:PERSONA] fossero finalizzate adimpedire l'apertura della nuova attività (distributore automatico di bevande) cheavrebbe fatto concorrenza al bar dell'amico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], distantedi pochi metri; - la Corte di merito, con motivazione congetturale, ha ritenutonon credibile il teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’affermazione dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], captata mentre si trovava in caserma al fine di renderedichiarazioni (“Perché secondo me non voleva che io aprivo il magazzino perché iprezzi erano troppo bassi”); - non risultano, neanche sulla base dell'esameincrociato delle utenze telefoniche degli imputati, contatti con l'utenza diRuggiero, né rapporti particolari con [OSCURATO:PERSONA], il quale era solo un cliente del bar; -è stato erroneamente valorizzato il vantaggio economico che avrebbe conseguitol’attività del [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare l’esistenza concreta di un profitto, né lariferibilità dello stesso alla condotta degli imputati e la sussidenza di rapporti traloro e [OSCURATO:PERSONA]; - non è stato individuato il soggetto che avrebbe materialmentecollocato la bomba carta presso il Teka bar del [OSCURATO:PERSONA]; - dalle dichiarazioni dellap.o. [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcun condizionamento o coartazione per le minaccericevute dal [OSCURATO:PERSONA] durante i lavori per la nuova attività, avendo continuatol’allestimento e non avendo sporto denuncia nell’immediatezza bensì, soltantodopo l’esplosione della bomba carta.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Domenico2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere contonell'applicazione della legge penale in riferimento ai presupposti patrimonialidella fattispecie di estorsione e in riferimento alla inutilizzabilità delle annotazioniredatte dalla polizia giudiziaria rese oralmente dalla parte senza alcunaverbalizzazione.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in riferimento alla finalità della condottaestorsiva.

Premesso che la Corte di appello ha utilizzato le annotazioni redattedalla polizia giudiziaria contenenti la sintesi di dichiarazioni direttamentepercepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalla p.o., che, pertimore per la sua incolumità, ha rifiutato la verbalizzazione, acquisite al fascicolodel dibattimento con il consenso dell'imputato, la difesa lamenta che il tribunaleha fondato su tali annotazioni (e in particolare in base alla captata confidenza diSolaro ai soci) la prova delle richieste estorsive e del profitto del reato e chetuttavia le modalità dell'acquisizione erano limitate all'utilizzo delle evidenzeinvestigative; peraltro, osserva la difesa, a prescindere dalla loro utilizzabilità,dalla motivazione impugnata non si comprende il valore aggiunto di taliannotazioni ai fini della prova della condotta estorsiva, se non mediantepresunzioni sulla finalità della stessa (l'apertura del nuovo punto vendita avrebbesfavorito il limitrofo bar di [OSCURATO:PERSONA]) e considerando non credibili le dichiarazionidello stesso [OSCURATO:PERSONA] di non temere la concorrenza della nuova attività; in ognicaso, osserva la difesa, sempre con riguardo al profitto del reato di estorsione, leminacce del [OSCURATO:PERSONA] non sortivano effetto, visto che veniva aperto sulla stessastrada un nuovo punto vendita senza gli altri soci, ritiratisi, sicché difetterebbeanche l'elemento previsto dalla fattispecie di violenza privata di fare, non fare otollerare qualcosa.

La motivazione della Corte di appello sarebbe, inoltre, illogicae contraddittoria in quanto basata su mere supposizioni in ordine al collegamentotra l'esplosione della bomba e il [OSCURATO:PERSONA], atteso che le immagini del sistema divideosorveglianza non hanno consentito una precisa individuazione; né ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di Gambardella, quale soggetto riconosciuto dalSolaro in colui che ha applicato la bomba carta, sono idonei a fondarel'affermazione di responsabilità dei due.

Quanto all'aggravante del metodomafioso, la difesa osserva che la vittima non è mai stata minacciataespressamente, né sollecitata a versare somme di denaro, non essendo chiaro ilfine della pretesa, e che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un altro punto venditasulla stessa strada.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per essere proposti con motivi non consentiti,generici e comunque manifestamente infondati, oltre che, in parte, reiterativi dideduzioni già svolte in sede di appello e disattese dalla Corte territoriale conargomenti giuridicamente corretti e con motivazione adeguata, non apparente edimmune dai vizi denunciati.1.

I due motivi di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo diricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattati congiuntamente in quanto connessi, sonomanifestamente infondati.Secondo la difesa, la riqualificazione effettuata dalla Corte di merito derivada una scorretta ricostruzione, motivata in maniera illogica e contraddittoria,delle risultanze probatorie, difettando nella specie, qualsiasi minaccia, anchelarvata, e qualsivoglia profitto, diretto a indurre la persona offesa adabbandonare l’allestimento del punto vendita in corso di realizzazione.Deve innanzitutto osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazionedel materiale probatorio tenta, in realtà, di proporre una non consentita riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al Giudice dilegittimità.

Come costantemente affermato da questa Corte, il sindacato dilegittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscrittoalla verifica della completezza e della logicità della motivazione, nonché dellacorretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo argomentativo (Sez.U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021,Cappella, Rv. 281105).1.1.

Ebbene, la sentenza impugnata risulta avere ricostruito la vicenda neldettaglio in maniera puntuale e coerente, non illogica e tantomenocontraddittoria (pp. 8-52), richiamando i dati probatori costituiti non solo dalledichiarazioni della persona offesa e dei testi, ma anche dal contenuto delleconversazioni captate e dalle risultanze dei tabulati telefonici, compendiate nelleannotazioni di p.g. del 15/06/2021 e del 13/09/2021 acquisite con accordo delleparti, contenenti gli esiti dell’attività di indagine, che, valutati nel loro complesso,consentono di ritenere che la Corte di merito non sia incorsa in alcun vizio nellavalutazione del materiale probatorio e nella ricostruzione dei presuppostioggettivi e soggettivi del reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso, cosìcome riqualificato il fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA].Va rilevato che, partendo dalla dettagliata ricostruzione dei fatti effettuataripercorrendo le deposizioni rese in dibattimento (pp. 20-29 della sentenzaimpugnata) e gli altri citati elementi probatori, la Corte di merito ha motivato inmodo esaustivo, logico e del tutto convincente sia la credibilità della personaoffesa sia la non attendibilità del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizionesecondo la difesa sarebbe stata ingiustificatamente “depotenziata” (p. 6 ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]).

Sotto il primo profilo, la Corte di merito ha evidenziatoche “non vi è alcun motivo per dubitare dell'assoluta sincerità di quell'uomo([OSCURATO:PERSONA], ndr) che, terrorizzato dopo l'esplosione della bomba all'internodell'esercizio commerciale in via di allestimento, chiesa aiuto alle forze dell'ordineindicando loro il nome del responsabile e, al tempo stesso, non volle verbalizzarele sue accuse nella speranza che i carabinieri lo liberassero da quel pericolosocamorrista (da lui definito tumore di [OSCURATO:PERSONA]) senza che il suo nome comparissenegli atti d'indagine” (p. 54 sentenza impugnata).

Vengono richiamati, a tal fine iseguenti elementi: - i riscontri costituiti dalle telefonate ricevute dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], sia tramite il telefono di [OSCURATO:PERSONA], l’elettricistaimpegnato nell’allestimento del punto vendita, presso il quale [OSCURATO:PERSONA] si erapresentato, anche insieme a [OSCURATO:PERSONA], al fine di parlare con il “titolare”, siadirettamente (“aveva iniziato a tempestarlo di telefonate”, p. 55 sentenza),sempre con telefoni intestati a terzi (p. 54-55 sentenza appello); - la descrizione,compiuta da [OSCURATO:PERSONA], dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], il quale, il giorno dopo le chiamatecon il telefono di [OSCURATO:PERSONA], si era presentato presso l’attività in allestimentoinsieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (legato a [OSCURATO:PERSONA] da vincoli di parentela einteressi criminali e anche lui già condannato per associazione mafiosa), perchéevidentemente aveva capito che il “messaggio” non era arrivato (p. 56-57sentenza appello); - le parole proferite dal [OSCURATO:PERSONA], intercettato mentre si trovavain caserma insieme ai soci Spaduzzi e Della Porta in attesa di essere sentito, edunque non sospettabile di falsità o di forzature, dalle quali emerge ilconvincimento che le pressioni subite e l'esplosione dell'ordigno fossero direttead impedirgli l'apertura del nuovo punto vendita (“perché secondo me nonvoleva che io aprivo il magazzino perché i prezzi erano troppo bassi! La veritàragazzi!”, p. 59 sentenza impugnata).Pienamente plausibile viene valutata dalla Corte di merito, come del restodal Giudice di primo grado, l’avere ritardato, da parte di [OSCURATO:PERSONA], la denuncia dellepressioni subite soltanto dopo l’esplosione dell’ordigno presso il punto vendita lanotte del 21/01/2020, pur senza fare subito nomi per il fortissimo timoreprovato, attesa la nota caratura di [OSCURATO:PERSONA] (definito, come detto, “il tumore diNocera”) e la sua decisione di fare il suo nome ai carabinieri solo in viaconfidenziale per consentire le indagini (p. 52 ss. sentenza appello), decidendopoi di farlo ufficialmente soltanto nel momento in cui si era sentito rassicuratodall’esecuzione della misura cautelare detentiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Analogamente, in modo puntuale e convincente, la Corte di merito ha motivatoin ordine all’atteggiamento intimidatorio della coppia [OSCURATO:PERSONA], evocativo deltipico modus operandi mafioso (facendo i “complimenti” per il negozio - ”Cirotutto a posto?... che bel negozio, mi piace…” - [OSCURATO:PERSONA] faceva capire l’oggetto e loscopo della sua visita, p. 61 sentenza impugnata); atteggiamento che Solaroaveva colto benissimo, anche se aveva proseguito nell’allestimento dell’attività,decidendo di desistere dopo l’esplosione dell’ordigno, terrorizzato tanto dacontinuare a manifestare forte timore anche nel corso della deposizionetestimoniale (p.62 sentenza impugnata).Per contro, con motivazione anche sotto tale aspetto del tutto logica ecoerente, la Corte di merito, ha valutato, in modo difforme dal Tribunale, il pesodelle dichiarazioni del teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’attività limitrofa aquella di nuova apertura del [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello ha precisato che non èdubitabile, al di là della smentita dell’interessato, che l’apertura di nuova attivitàa pochi metri comportasse riduzione del profitto per il bar del [OSCURATO:PERSONA] (p.59),sottolineando come tale ricostruzione trovi conforto nelle già ricordate parole delSolaro, captate in caserma in attesa di essere sentito e consentano di “superarela inverosimile dichiarazione resa dal teste legato da rapporti di amicizia conl’imputato” (p. 60 sentenza impugnata).1.2.

Anche se non oggetto di esplicita censura, va rilevato che la Corte dimerito ha motivato puntualmente la contestata aggravante del metodo mafioso,valorizzando toni e contenuti provocatori dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], la caraturacriminale, ben nota alla vittima, di [OSCURATO:PERSONA] (pluripregiudicato per gravissimi reaticompresa l’associazione a delinquere di stampo mafioso, noto in tutto l’agronocerino-sarnese), intervenuto unitamente ad un guardaspalle, [OSCURATO:PERSONA](legati tra loro da vincoli di parentela e da cointeressenze criminali, essendoentrambi condannati per associazione a delinquere finalizzata al traffico distupefacenti), “rimasto in silenzio per tutto il tempo, il cui intervento,evidentemente, non aveva altro scopo se non quello di accrescere la portataintimidatoria di quella visita, ancora una volta secondo le modalità tipiche dellamalavita organizzata” (p. 57 sentenza impugnata).

Particolarmente efficacerisulta il passaggio argomentativo in cui la Corte di merito ha spiegato come,dopo l’avvertimento verbale, forse non colto nella sua pienezza da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di passare alle maniere forti, “per portare a compimento l’operae magari per non vedere compromessa la sua fama di camorrista che si rispetti,e dimostrare una volta per tutte chi comandava e cosa succedeva a chi nonubbidiva” (p. 62 sentenza impugnata).Al riguardo, giova anche ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto diestorsione, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questaessere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata,orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, inrelazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà delsoggetto passivo; la connotazione di una condotta come minacciosa e la suaidoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalitàdell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia dellapretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona dinormale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettivaintimidazione del soggetto passivo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 2702 del18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 11922 del12/12/2012, dep. 2013.

Rv. 254797 - 01 e Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012,D'Andrea, Rv. 254048 – 01), che comunque nella specie si è realizzata, a nullarilevando che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] abbia aperto un altro punto vendita, inquanto ciò è avvenuto non solo in altro sito, ma anche senza i soci, i quali hannoabbandonato l’impresa comune, fortemente spaventati dagli eventi.1.3.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di merito, inmodo del tutto congruo, esaustivo e giuridicamente corretto, ha motivato anchela sussistenza del profitto del reato di usura (pp. 59-60 sentenza impugnata).

Alriguardo va ricordato che il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la suaconfigurabilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profittocon danno della persona offesa e che il danno, quale centro dell'offesa"criminale" sulla quale è imperniato il delitto di estorsione, deve avere uncontenuto patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimoniodella persona offesa.

La definizione della nozione di danno, pertanto, deve esseredeterminata in correlazione funzionale a quella di patrimonio, che ne costituisceil presupposto logico-giuridico necessario al fine di individuare il momentoeffettuale del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva.

La questioneverte allora sul corretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" e,in particolare, se entro tale concetto possa essere ricompreso non solo il dannopatrimoniale diretto ed immediato derivante dall'azione ma anche un dannopotenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nella c.d. perditadell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico ("perdita di chance").

Adirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto sono intervenute di recente leSezioni Unite di questa Corte Suprema che, con un assunto che anche l'odiernoCollegio condivide, hanno affermato che «In tema di estorsione, nella nozione didanno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anchela perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o unrisultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sullabase della nozione di causalità propria del diritto penale» (Sez.

U, n. 30016 del28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 — 01). [OSCURATO:PERSONA] di questaCorte ha altresì ricordato che il danno patrimoniale da “perdita di chance” è statoriconosciuto dalla giurisprudenza civile di questa Corte sin dagli anni '80 delsecolo scorso e che l'assunto fondamentale sul quale viene imperniata lacostruzione teorica del danno da “perdita di chance” è quello secondo cui puòdare luogo a un danno risarcibile anche la perdita della sola possibilità diconseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitarne uno sfavorevole.

La“chance” non deve, poi, essere valutata in relazione al risultato atteso, ma allaperdita della possibilità di conseguirlo (Sez. 3 civ., n. 12906 del 26/06/2020, Rv.658177; Sez. 3 civ., n. 5641 del 09/03/2018, cit.; più di recente, sez. 2, n.44230 del 13/11/2024, Rv. 287217 – 01).

Orbene, tali principi, sono stati daquesta Corte di legittimità trasposti anche nel giudizio penale, seppure con ladoverosa precisazione che in ordine agli elementi che descrivono l'offesa propriadel danno "criminale" occorre dimostrare in termini di certezza l'esistenza di unnesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno, inteso qualepossibilità perduta di ottenere un risultato migliore o più favorevole,distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilità dalla mera speranza odalla generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo.

Ebbene,ritiene il Collegio che la prova del predetto nesso causale possa ritenersipacificamente esistente nel caso di specie in quanto desumibile proprio dallacondotta degli imputati come ricostruita dalla Corte di merito, non potendosicerto revocare in dubbio che le minacce, prima, e l’esplosione di un ordigno, poi,fossero finalizzate a impedire a [OSCURATO:PERSONA] di avviare il nuovo punto vendita, accantoal bar del [OSCURATO:PERSONA], legato da rapporto di amicizia all’imputato [OSCURATO:PERSONA].

Neconsegue che la natura "patrimoniale" del danno patito dalla persona offesaconsente di ricondurre - come ha fatto correttamente la Corte di merito - l'azionecompiuta dagli imputati nell'alveo dell'art. 629 cod. pen. e non certo in quello dicui all'art. 610 cod. pen.2.

Infine, il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è consentitoperché non era stata dedotta in appello la censura sulla non utilizzabilità delleannotazioni di p.g. che danno conto di dichiarazioni rese oralmente dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], il quale, per timore, non ha inteso verbalizzarle.

Nondimeno,la Corte di appello, pur specificando l’assenza di specifica contestazione, hapuntualmente motivato sul punto a p.52, richiamando correttamente i precedentidi legittimità in base ai quali, in simili casi, l’utilizzabilità è pacifica.3.

Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi deve essere dichiaratiinammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 18/06/1986avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 12/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condannadegli imputati, previa qualificazione della condotta nel delitto di cui agli artt. 110e 629 cpv. cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza vengono presentati un ricorso comune per idue imputati affidato a due motivi ed un ulteriore ricorso per il solo imputatoCuomo, affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173disp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] Michele2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 629 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla diversa qualificazione giuridicadel fatto contestato come delitto di cui all'art. 629 cod. pen. La difesa, neltrattare unitariamente i due profili dedotti, contesta, in particolare, che la Cortedi Appello di Salerno ha, con motivazione illogica e contraddittoria, ribaltato lasentenza di primo grado, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art 629 c.p.,in luogo di quella ritenuta dal primo giudice, di tentata violenza privata -pronuncia avverso la quale la difesa pure proponeva appello –, ha operato unascorretta ricostruzione delle risultanze probatorie, trascurando dati fattuali disegno favorevole, adducendo argomentazioni basate su mere congetture,reputando essere dimostrato in modo illogico il reato di danneggiamentononostante l'intervenuta sentenza di assoluzione.In particolare, si assume quanto segue: - è stata svalutata la testimonianzadel teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], amico dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha smentitoin dibattimento di avere confidato al [OSCURATO:PERSONA] la preoccupazione in ordineall'avviamento della nuova attività di distribuzione di bevande della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] (Teka bar), indebolendo così l'impostazione accusatoria, secondo laquale le minacce, larvate ma pesanti, da parte di [OSCURATO:PERSONA] fossero finalizzate adimpedire l'apertura della nuova attività (distributore automatico di bevande) cheavrebbe fatto concorrenza al bar dell'amico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], distantedi pochi metri; - la Corte di merito, con motivazione congetturale, ha ritenutonon credibile il teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’affermazione dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], captata mentre si trovava in caserma al fine di renderedichiarazioni (“Perché secondo me non voleva che io aprivo il magazzino perché iprezzi erano troppo bassi”); - non risultano, neanche sulla base dell'esameincrociato delle utenze telefoniche degli imputati, contatti con l'utenza diRuggiero, né rapporti particolari con [OSCURATO:PERSONA], il quale era solo un cliente del bar; -è stato erroneamente valorizzato il vantaggio economico che avrebbe conseguitol’attività del [OSCURATO:PERSONA], senza dimostrare l’esistenza concreta di un profitto, né lariferibilità dello stesso alla condotta degli imputati e la sussidenza di rapporti traloro e [OSCURATO:PERSONA]; - non è stato individuato il soggetto che avrebbe materialmentecollocato la bomba carta presso il Teka bar del [OSCURATO:PERSONA]; - dalle dichiarazioni dellap.o. [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcun condizionamento o coartazione per le minaccericevute dal [OSCURATO:PERSONA] durante i lavori per la nuova attività, avendo continuatol’allestimento e non avendo sporto denuncia nell’immediatezza bensì, soltantodopo l’esplosione della bomba carta.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Domenico2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere contonell'applicazione della legge penale in riferimento ai presupposti patrimonialidella fattispecie di estorsione e in riferimento alla inutilizzabilità delle annotazioniredatte dalla polizia giudiziaria rese oralmente dalla parte senza alcunaverbalizzazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in riferimento alla finalità della condottaestorsiva. Premesso che la Corte di appello ha utilizzato le annotazioni redattedalla polizia giudiziaria contenenti la sintesi di dichiarazioni direttamentepercepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalla p.o., che, pertimore per la sua incolumità, ha rifiutato la verbalizzazione, acquisite al fascicolodel dibattimento con il consenso dell'imputato, la difesa lamenta che il tribunaleha fondato su tali annotazioni (e in particolare in base alla captata confidenza diSolaro ai soci) la prova delle richieste estorsive e del profitto del reato e chetuttavia le modalità dell'acquisizione erano limitate all'utilizzo delle evidenzeinvestigative; peraltro, osserva la difesa, a prescindere dalla loro utilizzabilità,dalla motivazione impugnata non si comprende il valore aggiunto di taliannotazioni ai fini della prova della condotta estorsiva, se non mediantepresunzioni sulla finalità della stessa (l'apertura del nuovo punto vendita avrebbesfavorito il limitrofo bar di [OSCURATO:PERSONA]) e considerando non credibili le dichiarazionidello stesso [OSCURATO:PERSONA] di non temere la concorrenza della nuova attività; in ognicaso, osserva la difesa, sempre con riguardo al profitto del reato di estorsione, leminacce del [OSCURATO:PERSONA] non sortivano effetto, visto che veniva aperto sulla stessastrada un nuovo punto vendita senza gli altri soci, ritiratisi, sicché difetterebbeanche l'elemento previsto dalla fattispecie di violenza privata di fare, non fare otollerare qualcosa. La motivazione della Corte di appello sarebbe, inoltre, illogicae contraddittoria in quanto basata su mere supposizioni in ordine al collegamentotra l'esplosione della bomba e il [OSCURATO:PERSONA], atteso che le immagini del sistema divideosorveglianza non hanno consentito una precisa individuazione; né ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di Gambardella, quale soggetto riconosciuto dalSolaro in colui che ha applicato la bomba carta, sono idonei a fondarel'affermazione di responsabilità dei due. Quanto all'aggravante del metodomafioso, la difesa osserva che la vittima non è mai stata minacciataespressamente, né sollecitata a versare somme di denaro, non essendo chiaro ilfine della pretesa, e che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un altro punto venditasulla stessa strada.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per essere proposti con motivi non consentiti,generici e comunque manifestamente infondati, oltre che, in parte, reiterativi dideduzioni già svolte in sede di appello e disattese dalla Corte territoriale conargomenti giuridicamente corretti e con motivazione adeguata, non apparente edimmune dai vizi denunciati.1. I due motivi di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo diricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattati congiuntamente in quanto connessi, sonomanifestamente infondati.Secondo la difesa, la riqualificazione effettuata dalla Corte di merito derivada una scorretta ricostruzione, motivata in maniera illogica e contraddittoria,delle risultanze probatorie, difettando nella specie, qualsiasi minaccia, anchelarvata, e qualsivoglia profitto, diretto a indurre la persona offesa adabbandonare l’allestimento del punto vendita in corso di realizzazione.Deve innanzitutto osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazionedel materiale probatorio tenta, in realtà, di proporre una non consentita riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al Giudice dilegittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, il sindacato dilegittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscrittoalla verifica della completezza e della logicità della motivazione, nonché dellacorretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo argomentativo (Sez.U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021,Cappella, Rv. 281105).1.1. Ebbene, la sentenza impugnata risulta avere ricostruito la vicenda neldettaglio in maniera puntuale e coerente, non illogica e tantomenocontraddittoria (pp. 8-52), richiamando i dati probatori costituiti non solo dalledichiarazioni della persona offesa e dei testi, ma anche dal contenuto delleconversazioni captate e dalle risultanze dei tabulati telefonici, compendiate nelleannotazioni di p.g. del 15/06/2021 e del 13/09/2021 acquisite con accordo delleparti, contenenti gli esiti dell’attività di indagine, che, valutati nel loro complesso,consentono di ritenere che la Corte di merito non sia incorsa in alcun vizio nellavalutazione del materiale probatorio e nella ricostruzione dei presuppostioggettivi e soggettivi del reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso, cosìcome riqualificato il fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA].Va rilevato che, partendo dalla dettagliata ricostruzione dei fatti effettuataripercorrendo le deposizioni rese in dibattimento (pp. 20-29 della sentenzaimpugnata) e gli altri citati elementi probatori, la Corte di merito ha motivato inmodo esaustivo, logico e del tutto convincente sia la credibilità della personaoffesa sia la non attendibilità del teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizionesecondo la difesa sarebbe stata ingiustificatamente “depotenziata” (p. 6 ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]). Sotto il primo profilo, la Corte di merito ha evidenziatoche “non vi è alcun motivo per dubitare dell'assoluta sincerità di quell'uomo([OSCURATO:PERSONA], ndr) che, terrorizzato dopo l'esplosione della bomba all'internodell'esercizio commerciale in via di allestimento, chiesa aiuto alle forze dell'ordineindicando loro il nome del responsabile e, al tempo stesso, non volle verbalizzarele sue accuse nella speranza che i carabinieri lo liberassero da quel pericolosocamorrista (da lui definito tumore di [OSCURATO:PERSONA]) senza che il suo nome comparissenegli atti d'indagine” (p. 54 sentenza impugnata). Vengono richiamati, a tal fine iseguenti elementi: - i riscontri costituiti dalle telefonate ricevute dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], sia tramite il telefono di [OSCURATO:PERSONA], l’elettricistaimpegnato nell’allestimento del punto vendita, presso il quale [OSCURATO:PERSONA] si erapresentato, anche insieme a [OSCURATO:PERSONA], al fine di parlare con il “titolare”, siadirettamente (“aveva iniziato a tempestarlo di telefonate”, p. 55 sentenza),sempre con telefoni intestati a terzi (p. 54-55 sentenza appello); - la descrizione,compiuta da [OSCURATO:PERSONA], dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA], il quale, il giorno dopo le chiamatecon il telefono di [OSCURATO:PERSONA], si era presentato presso l’attività in allestimentoinsieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (legato a [OSCURATO:PERSONA] da vincoli di parentela einteressi criminali e anche lui già condannato per associazione mafiosa), perchéevidentemente aveva capito che il “messaggio” non era arrivato (p. 56-57sentenza appello); - le parole proferite dal [OSCURATO:PERSONA], intercettato mentre si trovavain caserma insieme ai soci Spaduzzi e Della Porta in attesa di essere sentito, edunque non sospettabile di falsità o di forzature, dalle quali emerge ilconvincimento che le pressioni subite e l'esplosione dell'ordigno fossero direttead impedirgli l'apertura del nuovo punto vendita (“perché secondo me nonvoleva che io aprivo il magazzino perché i prezzi erano troppo bassi! La veritàragazzi!”, p. 59 sentenza impugnata).Pienamente plausibile viene valutata dalla Corte di merito, come del restodal Giudice di primo grado, l’avere ritardato, da parte di [OSCURATO:PERSONA], la denuncia dellepressioni subite soltanto dopo l’esplosione dell’ordigno presso il punto vendita lanotte del 21/01/2020, pur senza fare subito nomi per il fortissimo timoreprovato, attesa la nota caratura di [OSCURATO:PERSONA] (definito, come detto, “il tumore diNocera”) e la sua decisione di fare il suo nome ai carabinieri solo in viaconfidenziale per consentire le indagini (p. 52 ss. sentenza appello), decidendopoi di farlo ufficialmente soltanto nel momento in cui si era sentito rassicuratodall’esecuzione della misura cautelare detentiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Analogamente, in modo puntuale e convincente, la Corte di merito ha motivatoin ordine all’atteggiamento intimidatorio della coppia [OSCURATO:PERSONA], evocativo deltipico modus operandi mafioso (facendo i “complimenti” per il negozio - ”Cirotutto a posto?... che bel negozio, mi piace…” - [OSCURATO:PERSONA] faceva capire l’oggetto e loscopo della sua visita, p. 61 sentenza impugnata); atteggiamento che Solaroaveva colto benissimo, anche se aveva proseguito nell’allestimento dell’attività,decidendo di desistere dopo l’esplosione dell’ordigno, terrorizzato tanto dacontinuare a manifestare forte timore anche nel corso della deposizionetestimoniale (p.62 sentenza impugnata).Per contro, con motivazione anche sotto tale aspetto del tutto logica ecoerente, la Corte di merito, ha valutato, in modo difforme dal Tribunale, il pesodelle dichiarazioni del teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’attività limitrofa aquella di nuova apertura del [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello ha precisato che non èdubitabile, al di là della smentita dell’interessato, che l’apertura di nuova attivitàa pochi metri comportasse riduzione del profitto per il bar del [OSCURATO:PERSONA] (p.59),sottolineando come tale ricostruzione trovi conforto nelle già ricordate parole delSolaro, captate in caserma in attesa di essere sentito e consentano di “superarela inverosimile dichiarazione resa dal teste legato da rapporti di amicizia conl’imputato” (p. 60 sentenza impugnata).1.2. Anche se non oggetto di esplicita censura, va rilevato che la Corte dimerito ha motivato puntualmente la contestata aggravante del metodo mafioso,valorizzando toni e contenuti provocatori dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], la caraturacriminale, ben nota alla vittima, di [OSCURATO:PERSONA] (pluripregiudicato per gravissimi reaticompresa l’associazione a delinquere di stampo mafioso, noto in tutto l’agronocerino-sarnese), intervenuto unitamente ad un guardaspalle, [OSCURATO:PERSONA](legati tra loro da vincoli di parentela e da cointeressenze criminali, essendoentrambi condannati per associazione a delinquere finalizzata al traffico distupefacenti), “rimasto in silenzio per tutto il tempo, il cui intervento,evidentemente, non aveva altro scopo se non quello di accrescere la portataintimidatoria di quella visita, ancora una volta secondo le modalità tipiche dellamalavita organizzata” (p. 57 sentenza impugnata). Particolarmente efficacerisulta il passaggio argomentativo in cui la Corte di merito ha spiegato come,dopo l’avvertimento verbale, forse non colto nella sua pienezza da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di passare alle maniere forti, “per portare a compimento l’operae magari per non vedere compromessa la sua fama di camorrista che si rispetti,e dimostrare una volta per tutte chi comandava e cosa succedeva a chi nonubbidiva” (p. 62 sentenza impugnata).Al riguardo, giova anche ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto diestorsione, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questaessere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata,orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, inrelazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà delsoggetto passivo; la connotazione di una condotta come minacciosa e la suaidoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vannovalutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalitàdell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia dellapretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona dinormale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettivaintimidazione del soggetto passivo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 2702 del18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 11922 del12/12/2012, dep. 2013. Rv. 254797 - 01 e Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012,D'Andrea, Rv. 254048 – 01), che comunque nella specie si è realizzata, a nullarilevando che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] abbia aperto un altro punto vendita, inquanto ciò è avvenuto non solo in altro sito, ma anche senza i soci, i quali hannoabbandonato l’impresa comune, fortemente spaventati dagli eventi.1.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di merito, inmodo del tutto congruo, esaustivo e giuridicamente corretto, ha motivato anchela sussistenza del profitto del reato di usura (pp. 59-60 sentenza impugnata). Alriguardo va ricordato che il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la suaconfigurabilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profittocon danno della persona offesa e che il danno, quale centro dell'offesa"criminale" sulla quale è imperniato il delitto di estorsione, deve avere uncontenuto patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimoniodella persona offesa. La definizione della nozione di danno, pertanto, deve esseredeterminata in correlazione funzionale a quella di patrimonio, che ne costituisceil presupposto logico-giuridico necessario al fine di individuare il momentoeffettuale del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva. La questioneverte allora sul corretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" e,in particolare, se entro tale concetto possa essere ricompreso non solo il dannopatrimoniale diretto ed immediato derivante dall'azione ma anche un dannopotenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nella c.d. perditadell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico ("perdita di chance"). Adirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto sono intervenute di recente leSezioni Unite di questa Corte Suprema che, con un assunto che anche l'odiernoCollegio condivide, hanno affermato che «In tema di estorsione, nella nozione didanno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anchela perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o unrisultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sullabase della nozione di causalità propria del diritto penale» (Sez. U, n. 30016 del28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 — 01). [OSCURATO:PERSONA] di questaCorte ha altresì ricordato che il danno patrimoniale da “perdita di chance” è statoriconosciuto dalla giurisprudenza civile di questa Corte sin dagli anni '80 delsecolo scorso e che l'assunto fondamentale sul quale viene imperniata lacostruzione teorica del danno da “perdita di chance” è quello secondo cui puòdare luogo a un danno risarcibile anche la perdita della sola possibilità diconseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitarne uno sfavorevole. La“chance” non deve, poi, essere valutata in relazione al risultato atteso, ma allaperdita della possibilità di conseguirlo (Sez. 3 civ., n. 12906 del 26/06/2020, Rv.658177; Sez. 3 civ., n. 5641 del 09/03/2018, cit.; più di recente, sez. 2, n.44230 del 13/11/2024, Rv. 287217 – 01). Orbene, tali principi, sono stati daquesta Corte di legittimità trasposti anche nel giudizio penale, seppure con ladoverosa precisazione che in ordine agli elementi che descrivono l'offesa propriadel danno "criminale" occorre dimostrare in termini di certezza l'esistenza di unnesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno, inteso qualepossibilità perduta di ottenere un risultato migliore o più favorevole,distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilità dalla mera speranza odalla generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo. Ebbene,ritiene il Collegio che la prova del predetto nesso causale possa ritenersipacificamente esistente nel caso di specie in quanto desumibile proprio dallacondotta degli imputati come ricostruita dalla Corte di merito, non potendosicerto revocare in dubbio che le minacce, prima, e l’esplosione di un ordigno, poi,fossero finalizzate a impedire a [OSCURATO:PERSONA] di avviare il nuovo punto vendita, accantoal bar del [OSCURATO:PERSONA], legato da rapporto di amicizia all’imputato [OSCURATO:PERSONA]. Neconsegue che la natura "patrimoniale" del danno patito dalla persona offesaconsente di ricondurre - come ha fatto correttamente la Corte di merito - l'azionecompiuta dagli imputati nell'alveo dell'art. 629 cod. pen. e non certo in quello dicui all'art. 610 cod. pen.2. Infine, il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è consentitoperché non era stata dedotta in appello la censura sulla non utilizzabilità delleannotazioni di p.g. che danno conto di dichiarazioni rese oralmente dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], il quale, per timore, non ha inteso verbalizzarle. Nondimeno,la Corte di appello, pur specificando l’assenza di specifica contestazione, hapuntualmente motivato sul punto a p.52, richiamando correttamente i precedentidi legittimità in base ai quali, in simili casi, l’utilizzabilità è pacifica.3. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi deve essere dichiaratiinammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris