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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 48863/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 27 settembre 2022 con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato non estinta la pena per l'esito negativo dell'affidamento in prova; per l'effetto disponeva che Brunetti fosse sottoposto a trenta giorni di detenzione domiciliare.

Per ciò che qui interessa, Il Tribunale riteneva non fondata la doglianza in rito prospettata con l'opposizione e, segnatamente, quella riguardante l'avvenuta violazione del contraddittorio da parte del Tribunale che, prima della decisione assunta in data 27 settembre 2022, non aveva fissato l'udienza.

Affermava, in particolare, la correttezza della procedura utilizzata per la declaratoria di esito negativo della prova, rispettosa del dettato di cui all'art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen. che richiama l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale «il giudice provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato».

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso Brunetti, tramite il proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la mancata comunicazione a Brunetti e al suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso dell'udienza fissata per la celebrazione del giudizio di opposizione; ciò che integrerebbe una nullità assoluta e insanabile tanto dell'udienza, quanto degli atti successivi.

2.2. Con il secondo motivo deduce che la misura della detenzione domiciliare, disposta in conseguenza all'esito non positiva della prova, era stata erroneamente eseguita nelle more della celebrazione del giudizio di opposizione.

A tal fine segnala che il provvedimento emesso de plano era stato notificato il 7 ottobre 2022 ed eseguito il 15 ottobre 2022, mentre l'atto di opposizione era stato depositato il 17 ottobre 2022.

Tanto sarebbe avvenuto in spregio al principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le ordinanze emesse de plano ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non sono immediatamente esecutive, tali divenendo allo scadere del termine di quindici giorni da quello per la proposizione della opposizione, ove non proposta.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 26 giugno 2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, è preliminarmente utile richiamare la scansione temporale dei provvedimenti succedutisi nel presente procedimento, risultante dall'esame del fascicolo, il cui accesso è consentito, attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/1.1/2001, Policastro, Rv. 220092): - l'ordinanza in data 27 settembre 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza, in esito all'affidamento in prova cui era stato ammesso Brunetti, ha dichiarato non estinta la pena e disposto la sottoposizione ai trenta giorni di detenzione domiciliare, è stata emessa con procedura de plano; - l'originario ricorso per cassazione presentato da Brunetti avverso detto provvedimento, in data 10.11.2022, era qualificato da questa Corte quale opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza; - celebrata, dunque, l'udienza nel contraddittorio delle parti il 21 febbraio 2023, il Giudice specializzato - come indicato in premessa nel presente provvedimento - rigettava l'eccezione sollevata dalla difesa, oltre alle questioni di merito.

Alla stregua dell'indicata situazione fattuale, la doglianza in punto di mancata notifica a Brunetti della fissazione dell'udienza del 21 febbraio 2023 è manifestamente infondata.

Ciò in quanto, se è vero che al giudizio di opposizione, esperito da parte dell'interessato avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha deciso sull'esito della misura alternativa e che si svolge davanti allo stesso tribunale, si applicano le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice, risulta tuttavia dagli atti - contrariamente a quanto eccepito nel ricorso - che l'avviso di udienza è stato ritualmente notificato a Brunetti ed al difensore, in data 15 gennaio 2023, da parte dei Carabinieri di Baranello.

3. È del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso che, pur muovendo da presupposti in diritto corretti, è a-specifico e difetta di autosufficienza.

Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano le regole dettate per il procedimento di esecuzione, vige il principio di ordine generale secondo il quale la relativa decisione è immediatamente esecutiva, non rilevando l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento decisorio.

A tale regola fa, tuttavia, eccezione il caso in cui il magistrato o il tribunale di sorveglianza si siano pronunciati de plano, secondo la disciplina dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., posto che in tali ipotesi, tra cui rientra quella della decisione sull'esito dell'affidamento in prova, l'esecutività del provvedimento è sospesa in pendenza dell'opposizione, secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1-ter dell'art. 678 cod. proc. pen.

Si è, infatti, chiarito che «In materia di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non è configurabile un principio generale di immediata esecutività, dovendo distinguersi tra ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, immediatamente esecutive - in virtù della previsione contenuta nell'art. 666, comma settimo cod. proc. pen., che deroga al principio generale di cui all'art.588, comma primo cod. proc. pen. - ed ordinanze adottate de plano che, salvo i casi di immediata esecutività espressamente previsti dalla legge o comunque specificamente desumibili dal sistema normativo, diventano esecutive, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36754 del 18/06/2015, Acri, Rv. 264704.

In motivazione, la Corte ha evidenziato che il diverso regime di esecutività delle ordinanze emesse de plano rispetto a quelle pronunciate all'esito di contraddittorio, oltre che coerente con il dettato normativo, trova giustificazione nella mancata previsione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento).

Tanto premesso in diritto, la difesa lamenta che, nel caso di specie, la misura della detenzione domiciliare, disposta in conseguenza all'esito non positiva della prova, sarebbe stata erroneamente eseguita nelle more della celebrazione del giudizio di opposizione, tuttavia, sul punto il ricorso è meramente assertivo.

Pur affermandosi, infatti, che «il provvedimento emesso de plano è stato notificato il 7 ottobre 2022 ed eseguito il 15 ottobre 2022, mentre l'opposizione è stata depositata il 17 ottobre 2022», il ricorso non contiene né l'integrale trascrizione, né l'allegazione degli atti cui ha fatto riferimento, invece necessari per rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alla relativa doglianza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 27 settembre 2022 con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato non estinta la pena per l'esito negativo dell'affidamento in prova; per l'effetto disponeva che Brunetti fosse sottoposto a trenta giorni di detenzione domiciliare. Per ciò che qui interessa, Il Tribunale riteneva non fondata la doglianza in rito prospettata con l'opposizione e, segnatamente, quella riguardante l'avvenuta violazione del contraddittorio da parte del Tribunale che, prima della decisione assunta in data 27 settembre 2022, non aveva fissato l'udienza. Affermava, in particolare, la correttezza della procedura utilizzata per la declaratoria di esito negativo della prova, rispettosa del dettato di cui all'art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen. che richiama l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale «il giudice provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato». 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso Brunetti, tramite il proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la mancata comunicazione a Brunetti e al suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso dell'udienza fissata per la celebrazione del giudizio di opposizione; ciò che integrerebbe una nullità assoluta e insanabile tanto dell'udienza, quanto degli atti successivi. 2.2. Con il secondo motivo deduce che la misura della detenzione domiciliare, disposta in conseguenza all'esito non positiva della prova, era stata erroneamente eseguita nelle more della celebrazione del giudizio di opposizione. A tal fine segnala che il provvedimento emesso de plano era stato notificato il 7 ottobre 2022 ed eseguito il 15 ottobre 2022, mentre l'atto di opposizione era stato depositato il 17 ottobre 2022. Tanto sarebbe avvenuto in spregio al principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le ordinanze emesse de plano ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non sono immediatamente esecutive, tali divenendo allo scadere del termine di quindici giorni da quello per la proposizione della opposizione, ove non proposta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 26 giugno 2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, è preliminarmente utile richiamare la scansione temporale dei provvedimenti succedutisi nel presente procedimento, risultante dall'esame del fascicolo, il cui accesso è consentito, attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/1.1/2001, Policastro, Rv. 220092): - l'ordinanza in data 27 settembre 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza, in esito all'affidamento in prova cui era stato ammesso Brunetti, ha dichiarato non estinta la pena e disposto la sottoposizione ai trenta giorni di detenzione domiciliare, è stata emessa con procedura de plano; - l'originario ricorso per cassazione presentato da Brunetti avverso detto provvedimento, in data 10.11.2022, era qualificato da questa Corte quale opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza; - celebrata, dunque, l'udienza nel contraddittorio delle parti il 21 febbraio 2023, il Giudice specializzato - come indicato in premessa nel presente provvedimento - rigettava l'eccezione sollevata dalla difesa, oltre alle questioni di merito. Alla stregua dell'indicata situazione fattuale, la doglianza in punto di mancata notifica a Brunetti della fissazione dell'udienza del 21 febbraio 2023 è manifestamente infondata. Ciò in quanto, se è vero che al giudizio di opposizione, esperito da parte dell'interessato avverso l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha deciso sull'esito della misura alternativa e che si svolge davanti allo stesso tribunale, si applicano le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice, risulta tuttavia dagli atti - contrariamente a quanto eccepito nel ricorso - che l'avviso di udienza è stato ritualmente notificato a Brunetti ed al difensore, in data 15 gennaio 2023, da parte dei Carabinieri di Baranello. 3. È del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso che, pur muovendo da presupposti in diritto corretti, è a-specifico e difetta di autosufficienza. Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano le regole dettate per il procedimento di esecuzione, vige il principio di ordine generale secondo il quale la relativa decisione è immediatamente esecutiva, non rilevando l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento decisorio. A tale regola fa, tuttavia, eccezione il caso in cui il magistrato o il tribunale di sorveglianza si siano pronunciati de plano, secondo la disciplina dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., posto che in tali ipotesi, tra cui rientra quella della decisione sull'esito dell'affidamento in prova, l'esecutività del provvedimento è sospesa in pendenza dell'opposizione, secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1-ter dell'art. 678 cod. proc. pen. Si è, infatti, chiarito che «In materia di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non è configurabile un principio generale di immediata esecutività, dovendo distinguersi tra ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, immediatamente esecutive - in virtù della previsione contenuta nell'art. 666, comma settimo cod. proc. pen., che deroga al principio generale di cui all'art.588, comma primo cod. proc. pen. - ed ordinanze adottate de plano che, salvo i casi di immediata esecutività espressamente previsti dalla legge o comunque specificamente desumibili dal sistema normativo, diventano esecutive, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36754 del 18/06/2015, Acri, Rv. 264704. In motivazione, la Corte ha evidenziato che il diverso regime di esecutività delle ordinanze emesse de plano rispetto a quelle pronunciate all'esito di contraddittorio, oltre che coerente con il dettato normativo, trova giustificazione nella mancata previsione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento). Tanto premesso in diritto, la difesa lamenta che, nel caso di specie, la misura della detenzione domiciliare, disposta in conseguenza all'esito non positiva della prova, sarebbe stata erroneamente eseguita nelle more della celebrazione del giudizio di opposizione, tuttavia, sul punto il ricorso è meramente assertivo. Pur affermandosi, infatti, che «il provvedimento emesso de plano è stato notificato il 7 ottobre 2022 ed eseguito il 15 ottobre 2022, mentre l'opposizione è stata depositata il 17 ottobre 2022», il ricorso non contiene né l'integrale trascrizione, né l'allegazione degli atti cui ha fatto riferimento, invece necessari per rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alla relativa doglianza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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