CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 11.9.2025 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione aireati oggetto di quattro sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il ricorso lamenta essenzialmente che il giudice dell’esecuzione nonabbia tenuto conto della almeno parziale omogeneità dei reati e della loro contiguitàtemporale;Rilevato, tuttavia, che si tratti di prospettazione generica rispetto alla motivazionedell’ordinanza impugnata, in cui il giudice dell’esecuzione, da un lato, spiega adeguatamentee diffusamente che anche i reati tipologicamente omologhi tra loro sono stati commessi conmodalità radicalmente differenti e che alcuni sono evidentemente frutto di una deliberazioneoccasionale, mentre, dall’altro, evidenzia comunque che c’è un significativo intervallotemporale tra i reati e che anche la ridotta distanza di due mesi tra gli ultimi due non èsignificativa, a fronte della eterogeneità degli illeciti e della sussistenza di risoluzionicriminose senza alcun collegamento tra loro;Considerato, quindi, che le doglianze del ricorrente siano manifestamente infondate, inquanto costituiscono la pedissequa riproposizione di questioni già decise sfavorevolmentedalla ordinanza impugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare laprecedente decisione;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.