CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15405-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 755/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 3/2/2020; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15405/2020 Numero sezionale 18/2022 Numero di raccolta generale 14129/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20306/2018, riteneva che nessuna responsabilità potesse essere imputata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’illegittimo incasso presso l’ufficio postale di Ercolano di due assegni non trasferibili - emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. - ad opera di soggetti terzi rimasti ignoti, dato che la parte convenuta aveva adottato ogni accorgimento utile alla corretta verifica del titolo e dell’identità delle presentatrici dei titoli all’incasso. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., riteneva, invece, che l’identificazione delle presentatrici tramite carta d’identità e codice fiscale non potesse ritenersi sufficiente ai fini della soddisfazione dell’obbligo di diligenza a cui la banca negoziatrice era tenuta. L’appellata, infatti, non aveva dimostrato di aver adottato gli accorgimenti previsti dalla circolare [OSCURATO:PERSONA] 003005, richiedendo un secondo documento d’identità, munito anch’esso di fotografia, e compiendo una valutazione circa l’identità o meno della piazza dello sportello postale di incasso degli assegni rispetto al luogo dove i medesimi erano stati emessi. Simili controlli dovevano ritenersi doverosi, a fronte di soggetti richiedenti il versamento dell’assegno su un libretto aperto contestualmente al versamento del titolo, ossia in presenza di una condotta tipica utilizzata per la perpetrazione dell’illecita riscossione di assegni non trasferibili da parte di soggetti non legittimati. La circostanza di aver effettuato la spedizione degli assegni tramite il servizio postale ordinario non assumeva, poi, alcuna rilevanza causale Ric. 2020 n. 15405 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15405/2020 Numero sezionale 18/2022 Numero di raccolta generale 14129/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 rispetto all’insorgenza dell’evento dannoso, dovendosi ritenere quest’ultimo ingenerato dal comportamento colposo dell’istituto di credito convenuto in giudizio. Sulla scorta di simili argomenti la Corte di merito, in accoglimento dell’appello proposto, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 32.848,83, pari all’importo complessivo degli assegni illegittimamente incassati, oltre ad accessori e spese. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 3 febbraio 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 1736/1933, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 cod. civ. e alla legge 445/2000, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte territoriale, in presenza di una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificata di natura non oggettiva, ha apprezzato il comportamento della banca negoziatrice sulla base di indici di valutazione che finivano per oggettivizzarne la responsabilità, senza tener conto dell’avvenuta identificazione della persona, della verifica dell’assenza di segni di contraffazione, irregolarità o alterazioni sul documento esibito e del fatto che la somma era stata resa disponibile solo dopo aver ricevuto l’incasso e l’autorizzazione della banca trattaria. Non occorreva, invece, procedere all’identificazione del presentatore del titolo sulla base di due documenti di riconoscimento corredati da Ric. 2020 n. 15405 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15405/2020 Numero sezionale 18/2022 Numero di raccolta generale 14129/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 fotografia, perché questa regola di comportamento suggerita dall’A.B.I. non è prevista da alcuna norma di legge né di regolamento e costituisce una mera raccomandazione, cui non consegue necessariamente alcun regime sanzionatorio in caso di inosservanza. La Corte di merito, inoltre, non ha considerato il difetto di prova del danno effettivamente subito da [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno a indicare. 5.1 Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a questa prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. 34107/2019). La Corte di merito, dunque, ha erroneamente tenuto a parametro dell’obbligo di diligenza richiesto alla banca negoziatrice la circolare ABI del 7 maggio 2001 e la raccomandazione ivi prevista di richiedere un secondo documento d’identità munito di fotografia, quando la Ric. 2020 n. 15405 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15405/2020 Numero sezionale 18/2022 Numero di raccolta generale 14129/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 normativa vigente - ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 - stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass. 3649/2021). 5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21337/2019), la responsabilità (contrattuale) della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, richiede la prova del danno (Cass., Sez. U., 14712/2007). A tal fine non occorre la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente, essendo sufficiente che risulti dimostrato l'addebito in conto dell'importo dell'assegno pagato a chi non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario. Il che corrisponde al contenuto dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito, laddove la stessa ha sottolineato che gli assegni erano stati incassati da soggetti terzi (circostanza che comporta il conseguente addebito della relativa provvista), mentre la società assicuratrice risultava ancora obbligata. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 d.P.R. 156/1973 e del D.M. 26 febbraio 2004, con riferimento agli artt. 1227 cod. civ. e 43 l.a., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di merito ha escluso qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante quest’ultima avesse spedito il titolo in maniera incauta con posta ordinaria; le modalità prescelte dal mittente per la spedizione dell’originale del titolo potevano, invece, costituire Ric. 2020 n. 15405 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15405/2020 Numero sezionale 18/2022 Numero di raccolta generale 14129/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 una concausa dell’evento dannoso addebitato in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, senza svolgere alcun accertamento di merito, si è limitata a richiamare alcune pronunce di legittimità secondo cui la spedizione degli assegni tramite il servizio postale ordinario non assume alcuna rilevanza causale rispetto all’insorgenza dell’evento dannoso lamentato dal traente, dovendosi ritenere quest’ultimo ingenerato dal comportamento dell’istituto di credito convenuto in giudizio. Una simile valutazione non corrisponde alla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale, dopo aver precisato che l’individuazione, in capo al soggetto che spedisce un assegno non trasferibile al suo creditore per posta ordinaria, di un concorso di colpa nella causazione del danno da esso stesso subito a causa dell’illegittimo pagamento dell’assegno da parte della banca trattaria o negoziatrice a favore di soggetti non legittimati non è questione rimessa ad un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, in quanto presuppone l’applicazione delle regole di imputazione giuridica della responsabilità per fatto illecito, ha osservato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un Ric. 2020 n. 15405 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15405/2020 Numero sezionale 18/2022 Numero di raccolta generale 14129/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 9769/2020). 8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata in accoglimento dei motivi proposti, nei termini in precedenza illustrati, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 15405 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -7- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9