CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 2023
Cassazione n. 38525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 agosto 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la precedente decisione con cui il Tribunale di Modena aveva con any to [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena 2- ton tAi di anni 4 e mesi e reclusione ed C i 49E5 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando la decisione della Corte bolognese nella parte In cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di applicare l'invocata fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con memoria del 16 febbraio 2024 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza dell'invocata fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al dato temporale esteso della fornitura di stupefacenti, alla disponibilità di diversi tipi di sostanze illecite nonché alla consistenza dell'attività di spaccio attribuiti al ricorrente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo