CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del di Napoli ha confermato il provvedimento emesso dal Gip dello stesso Tribunale, con cui veniva applicata, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 291-quater, primo e secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, perché, partecipando ad una stabile struttura associativa diretta a commettere delitti relativi al contrabbando di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri, confezionati in pacchetti riproducenti marchi contraffatti di note aziende produttrici, si occupava della logistica dell'allestimento dell'opificio clandestino e del contratto di locazione del relativo capannone, approfittandosi del fatto di essere titolare della ANFE Italy s.r.I., locataria dell'immobile. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta l'inosservanza degli artt. 266 e ss., cod. proc. pen., relativamente alle intercettazioni telefoniche su cui si basa la misura coercitiva contestata. Il Tribunale del riesame si sarebbe erroneamente confrontato con le norme censurate allorché ha utilizzato i risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di attività investigative concernenti le ipotesi delittuose di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel diverso procedimento volto all'accertamento del reato previsto ai sensi dell'art. 291 -quater del d.P.R. n. 43 del 1973, senza che fosse precedentemente intervenuta l'iscrizione a modello 21 dell'indagato per il diverso reato contestato, legittimante l'utilizzo delle risultanze delle captazioni anche per il reato di contrabbando. Né condivisibili apparirebbero le determinazioni raggiunte in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza" del residuo materiale probatorio, risultando questo del tutto carente quanto al profilo di responsabilità dell'indagato. 2.2. Con una seconda doglianza, si deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in riferimento al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nello specifico, il provvedimento oggetto d'impugnazione sarebbe nullo, perché disposto sul rilievo di presunti gravi indizi di colpevolezza, attestanti la pretesa sussistenza del sodalizio criminale di cui all'art. 291 -quater, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, in realtà inconsistenti, in quanto desunti da un corredo probatorio maggiormente incline a prefigurare, non già una vera e propria associazione per delinquere, ma un'ipotesi di concorso continuato di persone, rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Il giudice del riesame avrebbe fondato la sussistenza del reato associativo sul solo accordo relativo alle attività di contrabbando intervenuto tra gli imputati, svalutando ogni altro necessario presupposto che la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione avrebbe individuato in ordine alla sussistenza dell'associazione delittuosa. Inoltre, anche laddove si ritenesse effettivamente sussistente il sodalizio criminale di cui all'art. 291 -quater del d.P.R. n. 43 del 1973, il contributo concretamente arrecato dall'imputato, lungi dal manifestare una intraneità rispetto alle dinamiche associative - che, a parere della difesa, non può consistere nella mera disponibilità eventualmente manifestata dal soggetto nei confronti di un singolo associato, ancorché apicale, né nella condivisione ideale o di intenti, dovendo constare piuttosto della volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali al perseguimento dello scopo del gruppo - integrerebbe un apporto meramente occasionale, come confermato dalla circostanza dirimente della mancata conoscenza, da parte del ricorrente, della maggior parte dei soggetti coinvolti nei fatti per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di impugnazione - con il quale si contesta la valutazione del provvedimento impugnato circa l'utilizzabilità e la valenza decisiva delle intercettazioni telefoniche in atti - è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha correttamente disatteso le censure avanzate - e meramente riproposte nella presente impugnazione - fornendo una motivazione logica e coerente, allorché ha richiamato, oltre all'assoluta genericità delle stesse in quanto prive di riferimenti ai decreti autorizzativi, la presenza di tali decreti e di quelli di proroga, relativi, tra le altre, anche alle ipotesi di reato oggetto dell'imputazione cautelare. Inoltre, il Tribunale ha dato adeguatamente conto dell'assoluta carenza di decisività dell'eventuale espunzione delle risultanze intercettive, a fronte di un corredo probatorio grave, già desumibile da elementi dimostrativi e attività di indagine adeguatamente considerati nel provvedimento impugnato, quali osservazioni, perquisizioni, sequestri, videoriprese (pagg. 3-5 dell'ordinanza). 3.2. La seconda doglianza - relativa alla violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 291 -quater, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 - è anch'essa manifestamente infondata. Il giudice del riesame, infatti, ha correttamente fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria sul rilievo dell'esistenza di una innumerevole serie di elementi significativi della partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere, quali - come anticipato - le conversazioni intercettate, le riprese delle telecamere di sorveglianza, i servizi di osservazione, l'acquisizione delle liste di imbarco e gli esiti delle perquisizioni disposte nel corso delle indagini medesime, che CID:07 hanno congiuntamente dimostrato la sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata all'abusiva produzione e commercializzazione di tabacchi lavorati esteri e consentito di accertare, in via indiziaria, un'attività preordinata, organizzata, strutturata e finalizzata alla detenzione vendita di ingenti quantitativi T.L.E. di contrabbando prodotti dagli stessi indagati all'interno della fabbrica appositamente allestita in [OSCURATO:PERSONA]. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Coi deciso il 28/11/2023 Il Consigliere estensore Il P/elsid