CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3029/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ e domiciliato ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 547/2021 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 17.11.2021, NRG 313/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Messina, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di Messina (di seguito, ASP), quale collaboratore tecnico, aveva chiesto il pagamento di un compenso supplementare per attività aggiuntive, conseguenti alla necessità di curare le pratiche riguardanti le concessioni prestiti al personale da parte di società finanziarie, a tal fine appositamente convenzionate con l’ente datore di lavoro; 2. la sentenza impugnata ha evidenziato come il ricorrente avesse svolto attività extra orario, da riportare certamente allo svolgimento degli incombenti necessari per l’evasione delle pratiche svolte in ragione di quelle convenzioni; 3. la Corte distrettuale ha poi esaminato il contenuto della Delibera con cui era stato definito in dettaglio quanto conseguente alle predette convenzioni, richiamando gli oneri a carico delle società finanziarie, la necessità di remunerare il personale interno adibito a quelle pratiche e l’allegazione a tale Delibera del regolamento interno di destinazione degli introiti conseguiti in esito alle predette attività alla corresponsione di quanto necessario a compensare i dipendenti per le attività svolte a tal fine, al netto di una quota Irap e di una quota di pertinenza dell’ente datore di lavoro; 4. sulla base dei conteggi analitici depositati dall’Arena in primo grado, è stata quindi disposta la condanna al pagamento in suo favore, per il periodo dal 2009 al 2015, della somma di euro 21.426,91 oltre accessori; 5. la ASP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del lavoratore; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è dedotto come «omesso e o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio ex art. 360 comma primo nn. 3 e 5 c.p.c.»; 2. con esso si afferma, da un primo punto di vista, che le prestazioni riportabili al lavoro straordinario, quando autorizzato, sono remunerate dalla ASP secondo le regole proprie di tale istituto, aggiungendosi, da altro punto di vista, che la Delibera su cui aveva fatto leva la Corte territoriale aveva chiarito come l’unica attività che poteva essere retribuita fosse quella svolta fuori dall’orario di lavoro, mentre il ricorrente non aveva provato, né in primo né in secondo grado, che le attività svolte nelle ore di straordinario, peraltro non autorizzato, fossero associate a quanto di cui egli chiedeva il pagamento in causa, senza contare che esisteva in atti altra ed apposita Delibera di liquidazione, prodotta dallo stesso ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, espressamente deputata a remunerare l’attività svolta dal personale “non in orario di servizio”; 3. il motivo è inammissibile; 4. la Corte territoriale ha attribuito un compenso per una specifica prestazione aggiuntiva, ritenuta tale da giustificare una sua autonoma remunerazione, sicché il richiamo ai temi specifici propri del lavoro straordinario, cioè di un lavoro analogo a quello ordinario ma in eccedenza oraria rispetto ad esso, da autorizzare secondo la contrattazione di settore, è improprio rispetto alla ratio decidendi; 5. d’altra parte, il convincimento del trattarsi, appunto , di prestazione aggiuntiva rispetto al debito lavorativo “ordinario” è oggetto di una valutazione in fatto che non può essere sindacato attraverso la mera affermazione dell’assenza di prova, così semplicemente proponendosi una diversa ricostruzione degli esiti dell’istruttoria, non ammissibile in sede di legittimità (C, SU, 34476/2019; C. SU, 24148/2013); 6. del tutto generico è poi il richiamo alla Delibera del 2009 (che avrebbe fornito prova dell’avvenuto pagamento), non trascritta nel ricorso per cassazione; 7. la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 8. il tutto senza contare che le prestazioni oggetto di causa si collocano tra il 2009 ed il 2015 e quindi è molto difficoltoso apprezzare – né ciò è meglio spiegato – come una delibera del 2009 potesse fornire prova della remunerazione di attività che sarebbero state svolte e conteggiate solo negli anni successivi; 9. il secondo motivo denuncia l’omesso e o insufficiente esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio ex art. 360 comma primo n.3 c.p.c. e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l’assenza di contestazione dei conteggi; 10. anche tale motivo è inammissibile; 11. la Corte territoriale ha infatti precisato che era mancata contestazione rispetto alle percentuali previste dal Regolamento allegato alla Delibera, su cui si fondava il diritto azionato, ed agli specifici dati analitici degli importi bonificati dagli enti destinatari delle pratiche difinanziamento; 12. il motivo fa riferimento alla sussistenza di una contestazione non meglio precisata, né quanto a collocazione processuale, né quanto a contenuti, sicché esso è eccessivamente generico, tanto più che neppure precisa quali sarebbero gli errori contenuti in quei conteggi; 13. il terzo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cpc in combinato disposto con l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e con esso si assume che l’accoglimento dei due precedenti motivi di ricorso per cassazione dovrebbe comportare la riforma della condanna alle spese disposta dalla Corte d’Appello nei riguardi della ASP; 14. la censura è inammissibile, poiché non identifica un vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma un’eventuale conseguenza di legge (art. 336, co. 1, c.p.c) della sua cassazione, non suscettibile di costituire autonoma ragione di ricorso; 15. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivam