CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26995/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51/54 , presso lo studio d e ll' A vv. [OSCURATO:PERSONA] i (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale alle liti in calce al ricorsosu foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -resistente – Estratto di ruolo – Notifica tardiva delle sottostanti cartelle di pagamento avverso la sentenza n. 2547 / 20 21 emessa dalla CTR della Campania il 22/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso una serie di cartelle di pagamento della cui esistenza era venuta a conoscenza a mezzo di estratto di ruolo richiesto ed ottenuto in data 13.12.2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il ricorso con riferimento a sette cartelle di pagamento, rilevando che risultavano tutte notificate oltre cinque anni prima della data di rilascio dell’estratto di ruolo. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che la contestazione della conformità all’originale di una fotocopia (nella fattispecie, rappresentata dalla documentazione prodotta per attestare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento) deve essere accompagnata dalla indicazione di specifiche difformità, indicazione mancante nel caso di specie. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 23 ss. d.lgs. n. 82/2005, nonché la insufficiente motivazione su fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il disconoscimento ex art. 2719 c.c. da essa operato relativamente alla conformità agli originali della documentazione prodotta dalla controparte in appello. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienzadi discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopospettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese relative al presente giudizio, essendosi l’Agenzia delle Entrate Riscossione costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com