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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02732/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 13 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; fatti commessi in Canicattì il 2 maggio 2019 e il 7 gennaio 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nelle domande del 29 marzo 2019 e del 7 gennaio 2020 finalizzate al percepimento del reddito di cittadinanza (domande chiaramente riconducibili al ricorrente anche se trasmesse in forma telematica), ha consapevolmente omesso di riportare l'effettivo importo del reddito riferibile al suo nucleo familiare, venendo in rilievo un'informazione importante ai fini del conseguimento del beneficio economico.

Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la violazione dell'art.69 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato che i precedenti penali dell'imputato e l'ammontare del danno cagionato non consentivano di operare un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 13 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; fatti commessi in Canicattì il 2 maggio 2019 e il 7 gennaio 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nelle domande del 29 marzo 2019 e del 7 gennaio 2020 finalizzate al percepimento del reddito di cittadinanza (domande chiaramente riconducibili al ricorrente anche se trasmesse in forma telematica), ha consapevolmente omesso di riportare l'effettivo importo del reddito riferibile al suo nucleo familiare, venendo in rilievo un'informazione importante ai fini del conseguimento del beneficio economico. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la violazione dell'art.69 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stato sottolineato che i precedenti penali dell'imputato e l'ammontare del danno cagionato non consentivano di operare un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 202
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