CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 27466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, in data 09/11/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione del procedimento per messa alla prova, disponendo procedersi oltre. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 464- octies, 127, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], calendarizzata per la valutazione conclusiva della messa alla prova, il giudice, con ordinanza, revocava la sospensione del procedimento per messa alla prova e disponeva procedersi oltre, rigettando la richiesta difensiva di un termine per valutare la possibilità di accedere ad un rito alternativo, tanto all'esito della presa d'atto della rinuncia a presenziare del ricorrente, nelle more raggiunto da ordinanza custodiale e, quindi, detenuto in carcere; è stata, quindi, omessa la fissazione dell'udienza camerale, dando termine alle parti almeno dieci giorni prima, con violazione del contraddittorio, come pacificamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, anche considerato che il difensore, avendo il proprio assistito rinunciato a presenziare all'udienza, non aveva potuto con questi interloquire in alcun modo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Nel caso in esame risulta che in data 02/07/2021, in pubblica udienza, la difesa, munita di procura speciale, aveva chiesto la sospensione del processo con messa alla prova in favore di [OSCURATO:PERSONA], per cui il giudice aveva rinviato al 13/10/2021; in tale data il giudice dava atto che era pervenuto il programma di trattamento elaborato dall'UEPE ed aveva disposto la sospensione del procedimento, rinviando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; a detta udienza si dava atto che il Panté, detenuto in quanto nel frattempo raggiunto da ordinanza custodiale per altra vicenda, aveva rinunciato a comparire, quindi il giudice disponeva la revoca della sospensione con messa alla prova; il difensore si opponeva, chiedendo la fissazione di udienza camerale, nonché termine per valutare l'accesso ai riti alternativi, ed il giudice rigettava al richiesta, essendo decorsi i termini per accedere a riti alternativi. Questa Corte ha già affermato come "In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies 2 cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto." (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277387; in termini: Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875). La ratio della disposizione, evidentemente, è quella di assicurare il principio del contraddittorio in riferimento ad un provvedimento - quale quello di revoca della messa alla prova - che riveste un indiscutibile peso per la posizione processuale dell'imputato. Nel caso in esame il rinvio dalla precedente udienza si era verificato per valutare il rispetto del programma elaborato dall'UEPE, e non certamente per decidere sulla revoca della sospensione del procedimento ex art. 464-octies, cod. proc. pen. La violazione del contraddittorio, quindi, consiste nel non aver permesso alle parti di conoscere l'oggetto della decisione che avrebbe dovuto essere adottata nell'udienza fissata a tal precipuo fine, con l'obbligo di dare avviso almeno dieci giorni prima; non vi è dubbio, infatti, che la difesa avrebbe potuto documentare come l'interruzione del programma non fosse dipeso da una scelta del proprio assistito, raggiunto da ordinanza coercitiva che, sotto tale aspetto, rappresenta un fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà del ricorrente, articolando specifiche richieste in tal senso. La revoca della sospensione, infatti, è prevista qualora, nel corso della messa alla prova risulti che l'imputato non si sia comportato correttamente o abbia eluso le prescrizioni impostegli ovvero commetta altri reati. Ciò determina, quindi, la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, direttamente incidente sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell'imputato, in relazione ad un esito processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l'irrogazione della sanzione penale. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 2