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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 07071/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7071/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 109/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 34833/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/09/2025 del * * di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che ha concluso perl inammissibilità del ricorsoudito per il ricorrente l * * * in sostituzione per delega degli Avvocati* * e * * che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendol annullamento dell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval appello cautelare avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o con la collocazione in strutturasanitaria ex art. 11 comma 4 * avanzata nell interesse di * * sottoposto acustodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio .2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di* * deducendo un unico articolato motivo con cui si duole i anzitutto del vizio di violazione di legge processuale per l omessa/erroneaapplicazione dell art. 11 comma 4 * ricovero esterno in strutture di diagnosi/cura .In sintesi il ricorso rimprovera al collegio del riesame di avere negato o comunquenon attivato il meccanismo dell art. 11 co. 4 * nonostante una precedente ordinanza del03/07/2025 dello stesso Tribunale avesse indicato al * di provvedere in tal senso allaluce della perizia del dott. * che riconosceva incompatibilità temporanea tra lo stato disalute del prevenuto e la detenzione carceraria.

L odierna ordinanza invece pur affermandola permanenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» esclude la «francaincompatibilità» e non spiega perché non si sia dato seguito all art. 11 * e alla precedenteindicazione.

Si deduce pertanto inosservanza di norma processuale funzionale alla tuteladella salute in regime cautelare ii si deduce ulteriormente l erronea interpretazione dell art. 272 cod. proc. pen. principio di tipicità ed il mancato ricorso agli strumenti dell art. 275 commi 4ter e 4quatercod. proc. pen.

Secondo il ricorso il Tribunale ha reputato incompatibile con il sistema dilegalità delle misure cautelari l ipotesi di «arresti domiciliari a tempo» traendone l effetto dimantenere la custodia in carcere.

La difesa replica che ferma la tipicità delle misure art.272 cod. proc. pen. il giudice deve modulare l esecuzione in presenza di condizionitemporanee di salute privilegiando il ricovero esterno art. 11 * ovvero gli arrestidomiciliari in luogo di cura/assistenza/accoglienza art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. specieladdove la detenzione pregiudichi la salute.

La mancata attivazione o motivazione di talistrumenti integrerebbe la violazione di legge processuale in punto di scelta e graduazionedella misura iii ancora si censura la violazione dell art. 286 cod. proc. pen. collocamento in unastruttura sanitaria .

L ordinanza impugnata ha «confermato il giudizio già enucleato dal primogiudice non sussistendo i presupposti … per collocare il * in una struttura medica aisensi dell art. 286 c.p.p.».

Il ricorso censura tale conclusione ritenendo errata l esclusionealternativa del collocamento in luogo di cura a fronte di un quadro clinico documentato perizia e consulenze .

Il profilo è prospettato come erronea applicazione della normativaprocessuale in tema di misure custodiali in luogo di cura iv ancora si deduce la violazione dell art. 125 comma 3 cod. proc. pen. obbligo dimotivazione . * rientrando anche nei vizi motivazionali la difesa pone la questione intermini processuali la motivazione sarebbe «solo apparente» perché non spiega le ragionidel mancato ricorso a strumenti alternativi o attenuativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod.proc. pen. non si confronta concretamente con la perizia le consulenze e le relazionisanitarie e non giustifica la contraddizione con la precedente ordinanza del 03/07/2025. *integrerebbe l inosservanza di norma processuale sull onere di motivazione v un secondo blocco di censure deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale.In sintesi si deduce la violazione dell art. 32 * diritto alla salute come limite allacompressione cautelare.

Il ricorso deduce che la permanenza in carcere nonostante la allora incompatibilità temporanea accertata e il rischio di pregiudizio per la salute mentalecontrasti con l art. 32 * che tutela la salute come diritto fondamentale e interesse dellacollettività.

Ne deriva un vizio di violazione di legge sostanziale parametro costituzionalenella bilanciata applicazione delle misure cautelari.In secondo luogo si deduce la violazione dell art. 275 comma 4quinquies cod. proc.pen. malattia in fase avanzata e impossibilità di mantenere la custodia .

La difesa richiama ilcomma 4quinquies quando la malattia è in fase avanzata e non risponde alle terapie lacustodia non può essere disposta o mantenuta.

A sostegno vengono richiamate relazionisanitarie es. 25/11/2024 con indicazione di trattamento farmacologico rinforzato * aumento della * «grandissima sorveglianza» e colloqui psicologiciserrati che attesterebbero l inadeguatezza del solo trattamento intramurario.

L ordinanzaignorando o minimizzando tali risultanze violerebbe l art. 275 co. 4quinquies cit. vi infine vengono dedotti vizi di motivazione.* il vizio di contraddittorietà interna e contrasto con precedenti statuizioni.

IlTribunale afferma l assenza di «franca incompatibilità» tra salute e carcere ma riconosceche nella ordinanza del 03/07/2025 era stata ravvisata la necessità di attivare l art. 11 *per incompatibilità temporanea.

Il ricorso denuncia una contraddizione non spiegata da unlato si valorizza il precedente indirizzo dall altro si nega l incompatibilità senza motivare ilmutamento.In secondo luogo la motivazione apparente sul mancato utilizzo di strumenti alternativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. . * dinnanzi a «esigenze cautelari dieccezionale rilevanza» il Tribunale non argomenta perché non si sia preferito un ricoveroesterno o arresti domiciliari presso un luogo di cura rimettendo il prevenuto al regimecarcerario senza esplicitare l insufficienza delle soluzioni alternative.

La motivazione èdefinita «solo apparente».In terzo luogo si deduce l omesso confronto con perizia/consulenze/relazioni sanitarie.Il ricorso lamenta che l ordinanza non si confronta concretamente con la periziamedicolegale del dott. * con le consulenze di parte dott. * * e con lerelazioni dell area sanitaria della * circondariale di Catanzaro tra cui quella del25/11/2024 che segnalano un quadro clinico delicato e la necessità di contesti protetti ofamiliare per la stabilizzazione.

L assenza di confutazione integrerebbe mancanza/illogicitàdella motivazione.Infine si deduce l inadeguata considerazione del precedente provvedimento del * 08/05/2025 e della richiesta al * Il ricorso ricorda che il * nella precedenteordinanza aveva indirettamente preso atto della non piena compatibilità sollecitando il *a collocare l imputato in un istituto più vicino ai figli il riesame però avrebbe disatteso talecontesto senza motivare.

Anche qui si denuncia mancanza di motivazione econtraddittorietà.

La difesa richiama un precedente di legittimità * 1 n. 42713 del19/07/2019 per sostenere che in presenza di esigenze di salute il giudice debba ricorrereallo strumento dell art. 11 * anziché mantenere la custodia in carcere.3.

E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale in data 5 gennaio 2026con richiesta di inammissibilità del ricorso richiesta cui si è riportato in udienza. *per il PG ribadito l insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tema di revoca osostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salutedi cui all art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. per patologia psichiatrica costituente statomorboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo deve intendersi quellacondizione che si risolva anche in malattia fisica. * appare pertanto la decisioneimpugnata fondata sull assenza di una effettiva incompatibilità delle condizioni carcerariecon la stato psicofisico del soggetto ma al più della ricorrenza di esigenze psicologiche dellostesso eventualmente affrontabili con lo strumento di cui all art. 11 *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso trattato oralmente a seguito delle tempestive richieste di discussione oraleproposte dalla difesa del ricorrente è inammissibile.2.

L ordinanza impugnata ha esaminato l appello proposto da * * sottopostoa custodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio avverso il rigetto da partedel * della richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari o con lacollocazione in struttura sanitaria.2.1.

La difesa aveva fondato la richiesta sulla presunta incompatibilità delle condizionidi salute psichica dell imputato grave stato depressivo insorto dopo la morte della moglie eaggravato dalla lontananza dai figli minori con la detenzione carceraria producendo unaconsulenza di parte e una perizia che evidenziava una “incompatibilità temporanea” con ilregime carcerario.2.2.

Il Tribunale richiamando le precedenti decisioni ordinanze del 28.11.2024 e03.07.2025 ribadisce che i le esigenze cautelari sono di “eccezionale rilevanza” non solo per la gravità dei reaticontestati ma soprattutto per il ruolo apicale e la pericolosità sociale dell imputato dedito inmodo sistematico e professionale al traffico internazionale di stupefacenti con capacitàorganizzative e relazionali di rilievo nonché coinvolto in reati in materia di armi e riciclaggio ii la difesa non ha contestato in questa sede la sussistenza di tali esigenze che quindinon sono oggetto di ulteriore scrutinio iii quanto alle condizioni di salute il Tribunale rileva che non emergono profili di“franca incompatibilità” tra lo stato depressivo dell imputato e la custodia in carcere laperizia del dott. * pur riconoscendo un beneficio psicologico da un eventualeriavvicinamento ai figli non attesta una incompatibilità assoluta ma solo temporanea eparziale che può essere gestita in ambito penitenziario iv il detenuto è seguito dal servizio sanitario della casa circondariale sottoposto amonitoraggio e trattamento farmacologico come attestato dal diario clinico aggiornato v l istituto di cui all art. 11 comma 4 * collocazione in struttura sanitaria esternaè applicabile solo quando le cure non siano erogabili in carcere circostanza che non ricorrenel caso di specie vi non è possibile accogliere la richiesta di arresti domiciliari “a tempo” in quanto ilsistema delle misure cautelari è dominato dal principio di legalità e non consente soluzionitemporanee non previste dalla legge vii la salvaguardia del rapporto genitoriale pur apprezzabile è recessiva rispetto alleesigenze cautelari di eccezionale rilevanza.3.

Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesanoprive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietata insede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazionidi legge e per vizi motivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibiledi sindacato da parte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo dilegittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di meritoproponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4.

Quanto infine al denunciato vizio di contraddittorietà la doglianza difensivaall evidenza difetta di decisività.

In tema di ricorso per cassazione infatti il vizio dicontraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamenteirrisolto di proposizioni testuali ovvero extra testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro tali che l affermazione dell una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell altra e viceversa * 1 n. 53600 del 24/11/2016 dep.2017 * * 271635 01 . * questa che non emerge nel caso quiesaminato.5.

Le argomentazioni esposte nell ordinanza impugnata del resto sono anche del tuttocorrette in diritto.

L art. 275 commi 3 e 4 cod. proc. pen. disciplina la custodia cautelare incarcere prevedendo presunzioni di adeguatezza della misura per determinati reati e lapossibilità di deroga solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L art.11 comma 4 * consente il trasferimento in struttura sanitaria esterna solo se le cure nonsono praticabili in carcere. * l art. 286 cod. proc. pen. disciplina la sostituzione dellamisura cautelare con il ricovero in luogo di cura.

In base al principio di legalità delle misurecautelari infine non è consentita una modulazione “a tempo” degli arresti domiciliari se nonprevista dalla legge.6.

La giurisprudenza interna e convenzionale del resto è in linea con l esegesi operatadal tribunale nel caso in esame.6.1. * Corte ha infatti affermato che la presunzione di cui all art. 275 commaquarto cod. proc. pen. che esclude l applicabilità della custodia in carcere nei confronti dideterminate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenzecautelari di eccezionale rilevanza prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove siproceda per determinati reati * nella quale la ricorrente era madre di prole intenera età la Suprema Corte ha anche precisato che la contestazione della circostanzaaggravante di cui all art. 7 l. n. 203 del 1991 in difetto delle predette condizioni personaliavrebbe attratto i reati ascritti alla ricorrente artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nellasfera delle criminalità mafiosa giustificando il mantenimento della presunzione assoluta diadeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere * 2 n. 11714 del16/03/2012 * * 252534 – 01 conformi * 1 n. 15911 del 19/03/2015* * 263088 – 01 * 1 n. 13111 del 19/02/2025 T. * 287809 – 01 .

Si èpoi ulteriormente specificato che in tema di misure cautelari personali le qualificate esigenzecautelari richieste dall art. 275 comma quarto cod. proc. pen. si distinguono da quelleordinarie solo per il grado del pericolo nella specie di reiterazione in quanto a frontedell elevata probabilità di rinnovazione dell attività delittuosa richiesta dall art. 274 cod. proc.pen. è necessaria la certezza che l indagato ove sottoposto a misure cautelari diverse dallacustodia in carcere continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cuisi procede * 6 n. 7983 del 01/02/2017 * * 269167 01 .6.2.

Sul piano convenzionale poi la Corte di * Corte * * c.condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario può integrare violazione dell art. 3CEDU ma solo in presenza di una effettiva impossibilità di cura in ambito penitenziario.6.3.

Fa eco a tale giurisprudenza l esegesi del Giudice delle leggi Corte * sent. n.99/2019 da cui può desumersi che il diritto alla salute del detenuto deve essere garantitoma il trasferimento in struttura esterna è subordinato all impossibilità di cure in carcere.6.4.

La questione giuridica è stata pertanto affrontata correttamente.

Il Tribunale havalutato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza motivando inconcreto sulla pericolosità sociale dell imputato e sulla inadeguatezza di misure menoafflittive.

Ha correttamente applicato il principio secondo cui la sostituzione della custodiacautelare con misure meno gravose è possibile solo in presenza di una incompatibilitàassoluta non meramente temporanea o parziale tra lo stato di salute e la detenzione e solose le cure non sono praticabili in carcere.

Ha escluso la possibilità di arresti domiciliari “atempo” in ossequio al principio di legalità.

Ha dato atto della presa in carico sanitaria deldetenuto e della possibilità in caso di aggravamento di ricorrere all art. 11 comma 4 *7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7071/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 109/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 34833/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/09/2025 del * * di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che ha concluso perl inammissibilità del ricorsoudito per il ricorrente l * * * in sostituzione per delega degli Avvocati* * e * * che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendol annullamento dell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval appello cautelare avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o con la collocazione in strutturasanitaria ex art. 11 comma 4 * avanzata nell interesse di * * sottoposto acustodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio .2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di* * deducendo un unico articolato motivo con cui si duole i anzitutto del vizio di violazione di legge processuale per l omessa/erroneaapplicazione dell art. 11 comma 4 * ricovero esterno in strutture di diagnosi/cura .In sintesi il ricorso rimprovera al collegio del riesame di avere negato o comunquenon attivato il meccanismo dell art. 11 co. 4 * nonostante una precedente ordinanza del03/07/2025 dello stesso Tribunale avesse indicato al * di provvedere in tal senso allaluce della perizia del dott. * che riconosceva incompatibilità temporanea tra lo stato disalute del prevenuto e la detenzione carceraria.

L odierna ordinanza invece pur affermandola permanenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» esclude la «francaincompatibilità» e non spiega perché non si sia dato seguito all art. 11 * e alla precedenteindicazione.

Si deduce pertanto inosservanza di norma processuale funzionale alla tuteladella salute in regime cautelare ii si deduce ulteriormente l erronea interpretazione dell art. 272 cod. proc. pen. principio di tipicità ed il mancato ricorso agli strumenti dell art. 275 commi 4ter e 4quatercod. proc. pen.

Secondo il ricorso il Tribunale ha reputato incompatibile con il sistema dilegalità delle misure cautelari l ipotesi di «arresti domiciliari a tempo» traendone l effetto dimantenere la custodia in carcere.

La difesa replica che ferma la tipicità delle misure art.272 cod. proc. pen. il giudice deve modulare l esecuzione in presenza di condizionitemporanee di salute privilegiando il ricovero esterno art. 11 * ovvero gli arrestidomiciliari in luogo di cura/assistenza/accoglienza art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. specieladdove la detenzione pregiudichi la salute.

La mancata attivazione o motivazione di talistrumenti integrerebbe la violazione di legge processuale in punto di scelta e graduazionedella misura iii ancora si censura la violazione dell art. 286 cod. proc. pen. collocamento in unastruttura sanitaria .

L ordinanza impugnata ha «confermato il giudizio già enucleato dal primogiudice non sussistendo i presupposti … per collocare il * in una struttura medica aisensi dell art. 286 c.p.p.».

Il ricorso censura tale conclusione ritenendo errata l esclusionealternativa del collocamento in luogo di cura a fronte di un quadro clinico documentato perizia e consulenze .

Il profilo è prospettato come erronea applicazione della normativaprocessuale in tema di misure custodiali in luogo di cura iv ancora si deduce la violazione dell art. 125 comma 3 cod. proc. pen. obbligo dimotivazione . * rientrando anche nei vizi motivazionali la difesa pone la questione intermini processuali la motivazione sarebbe «solo apparente» perché non spiega le ragionidel mancato ricorso a strumenti alternativi o attenuativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod.proc. pen. non si confronta concretamente con la perizia le consulenze e le relazionisanitarie e non giustifica la contraddizione con la precedente ordinanza del 03/07/2025. *integrerebbe l inosservanza di norma processuale sull onere di motivazione v un secondo blocco di censure deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale.In sintesi si deduce la violazione dell art. 32 * diritto alla salute come limite allacompressione cautelare.

Il ricorso deduce che la permanenza in carcere nonostante la allora incompatibilità temporanea accertata e il rischio di pregiudizio per la salute mentalecontrasti con l art. 32 * che tutela la salute come diritto fondamentale e interesse dellacollettività.

Ne deriva un vizio di violazione di legge sostanziale parametro costituzionalenella bilanciata applicazione delle misure cautelari.In secondo luogo si deduce la violazione dell art. 275 comma 4quinquies cod. proc.pen. malattia in fase avanzata e impossibilità di mantenere la custodia .

La difesa richiama ilcomma 4quinquies quando la malattia è in fase avanzata e non risponde alle terapie lacustodia non può essere disposta o mantenuta.

A sostegno vengono richiamate relazionisanitarie es. 25/11/2024 con indicazione di trattamento farmacologico rinforzato * aumento della * «grandissima sorveglianza» e colloqui psicologiciserrati che attesterebbero l inadeguatezza del solo trattamento intramurario.

L ordinanzaignorando o minimizzando tali risultanze violerebbe l art. 275 co. 4quinquies cit. vi infine vengono dedotti vizi di motivazione.* il vizio di contraddittorietà interna e contrasto con precedenti statuizioni.

IlTribunale afferma l assenza di «franca incompatibilità» tra salute e carcere ma riconosceche nella ordinanza del 03/07/2025 era stata ravvisata la necessità di attivare l art. 11 *per incompatibilità temporanea.

Il ricorso denuncia una contraddizione non spiegata da unlato si valorizza il precedente indirizzo dall altro si nega l incompatibilità senza motivare ilmutamento.In secondo luogo la motivazione apparente sul mancato utilizzo di strumenti alternativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. . * dinnanzi a «esigenze cautelari dieccezionale rilevanza» il Tribunale non argomenta perché non si sia preferito un ricoveroesterno o arresti domiciliari presso un luogo di cura rimettendo il prevenuto al regimecarcerario senza esplicitare l insufficienza delle soluzioni alternative.

La motivazione èdefinita «solo apparente».In terzo luogo si deduce l omesso confronto con perizia/consulenze/relazioni sanitarie.Il ricorso lamenta che l ordinanza non si confronta concretamente con la periziamedicolegale del dott. * con le consulenze di parte dott. * * e con lerelazioni dell area sanitaria della * circondariale di Catanzaro tra cui quella del25/11/2024 che segnalano un quadro clinico delicato e la necessità di contesti protetti ofamiliare per la stabilizzazione.

L assenza di confutazione integrerebbe mancanza/illogicitàdella motivazione.Infine si deduce l inadeguata considerazione del precedente provvedimento del * 08/05/2025 e della richiesta al * Il ricorso ricorda che il * nella precedenteordinanza aveva indirettamente preso atto della non piena compatibilità sollecitando il *a collocare l imputato in un istituto più vicino ai figli il riesame però avrebbe disatteso talecontesto senza motivare.

Anche qui si denuncia mancanza di motivazione econtraddittorietà.

La difesa richiama un precedente di legittimità * 1 n. 42713 del19/07/2019 per sostenere che in presenza di esigenze di salute il giudice debba ricorrereallo strumento dell art. 11 * anziché mantenere la custodia in carcere.3.

E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale in data 5 gennaio 2026con richiesta di inammissibilità del ricorso richiesta cui si è riportato in udienza. *per il PG ribadito l insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tema di revoca osostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salutedi cui all art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. per patologia psichiatrica costituente statomorboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo deve intendersi quellacondizione che si risolva anche in malattia fisica. * appare pertanto la decisioneimpugnata fondata sull assenza di una effettiva incompatibilità delle condizioni carcerariecon la stato psicofisico del soggetto ma al più della ricorrenza di esigenze psicologiche dellostesso eventualmente affrontabili con lo strumento di cui all art. 11 *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso trattato oralmente a seguito delle tempestive richieste di discussione oraleproposte dalla difesa del ricorrente è inammissibile.2.

L ordinanza impugnata ha esaminato l appello proposto da * * sottopostoa custodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio avverso il rigetto da partedel * della richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari o con lacollocazione in struttura sanitaria.2.1.

La difesa aveva fondato la richiesta sulla presunta incompatibilità delle condizionidi salute psichica dell imputato grave stato depressivo insorto dopo la morte della moglie eaggravato dalla lontananza dai figli minori con la detenzione carceraria producendo unaconsulenza di parte e una perizia che evidenziava una “incompatibilità temporanea” con ilregime carcerario.2.2.

Il Tribunale richiamando le precedenti decisioni ordinanze del 28.11.2024 e03.07.2025 ribadisce che i le esigenze cautelari sono di “eccezionale rilevanza” non solo per la gravità dei reaticontestati ma soprattutto per il ruolo apicale e la pericolosità sociale dell imputato dedito inmodo sistematico e professionale al traffico internazionale di stupefacenti con capacitàorganizzative e relazionali di rilievo nonché coinvolto in reati in materia di armi e riciclaggio ii la difesa non ha contestato in questa sede la sussistenza di tali esigenze che quindinon sono oggetto di ulteriore scrutinio iii quanto alle condizioni di salute il Tribunale rileva che non emergono profili di“franca incompatibilità” tra lo stato depressivo dell imputato e la custodia in carcere laperizia del dott. * pur riconoscendo un beneficio psicologico da un eventualeriavvicinamento ai figli non attesta una incompatibilità assoluta ma solo temporanea eparziale che può essere gestita in ambito penitenziario iv il detenuto è seguito dal servizio sanitario della casa circondariale sottoposto amonitoraggio e trattamento farmacologico come attestato dal diario clinico aggiornato v l istituto di cui all art. 11 comma 4 * collocazione in struttura sanitaria esternaè applicabile solo quando le cure non siano erogabili in carcere circostanza che non ricorrenel caso di specie vi non è possibile accogliere la richiesta di arresti domiciliari “a tempo” in quanto ilsistema delle misure cautelari è dominato dal principio di legalità e non consente soluzionitemporanee non previste dalla legge vii la salvaguardia del rapporto genitoriale pur apprezzabile è recessiva rispetto alleesigenze cautelari di eccezionale rilevanza.3.

Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesanoprive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietata insede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazionidi legge e per vizi motivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibiledi sindacato da parte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo dilegittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di meritoproponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4.

Quanto infine al denunciato vizio di contraddittorietà la doglianza difensivaall evidenza difetta di decisività.

In tema di ricorso per cassazione infatti il vizio dicontraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamenteirrisolto di proposizioni testuali ovvero extra testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro tali che l affermazione dell una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell altra e viceversa * 1 n. 53600 del 24/11/2016 dep.2017 * * 271635 01 . * questa che non emerge nel caso quiesaminato.5.

Le argomentazioni esposte nell ordinanza impugnata del resto sono anche del tuttocorrette in diritto.

L art. 275 commi 3 e 4 cod. proc. pen. disciplina la custodia cautelare incarcere prevedendo presunzioni di adeguatezza della misura per determinati reati e lapossibilità di deroga solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L art.11 comma 4 * consente il trasferimento in struttura sanitaria esterna solo se le cure nonsono praticabili in carcere. * l art. 286 cod. proc. pen. disciplina la sostituzione dellamisura cautelare con il ricovero in luogo di cura.

In base al principio di legalità delle misurecautelari infine non è consentita una modulazione “a tempo” degli arresti domiciliari se nonprevista dalla legge.6.

La giurisprudenza interna e convenzionale del resto è in linea con l esegesi operatadal tribunale nel caso in esame.6.1. * Corte ha infatti affermato che la presunzione di cui all art. 275 commaquarto cod. proc. pen. che esclude l applicabilità della custodia in carcere nei confronti dideterminate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenzecautelari di eccezionale rilevanza prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove siproceda per determinati reati * nella quale la ricorrente era madre di prole intenera età la Suprema Corte ha anche precisato che la contestazione della circostanzaaggravante di cui all art. 7 l. n. 203 del 1991 in difetto delle predette condizioni personaliavrebbe attratto i reati ascritti alla ricorrente artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nellasfera delle criminalità mafiosa giustificando il mantenimento della presunzione assoluta diadeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere * 2 n. 11714 del16/03/2012 * * 252534 – 01 conformi * 1 n. 15911 del 19/03/2015* * 263088 – 01 * 1 n. 13111 del 19/02/2025 T. * 287809 – 01 .

Si èpoi ulteriormente specificato che in tema di misure cautelari personali le qualificate esigenzecautelari richieste dall art. 275 comma quarto cod. proc. pen. si distinguono da quelleordinarie solo per il grado del pericolo nella specie di reiterazione in quanto a frontedell elevata probabilità di rinnovazione dell attività delittuosa richiesta dall art. 274 cod. proc.pen. è necessaria la certezza che l indagato ove sottoposto a misure cautelari diverse dallacustodia in carcere continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cuisi procede * 6 n. 7983 del 01/02/2017 * * 269167 01 .6.2.

Sul piano convenzionale poi la Corte di * Corte * * c.condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario può integrare violazione dell art. 3CEDU ma solo in presenza di una effettiva impossibilità di cura in ambito penitenziario.6.3.

Fa eco a tale giurisprudenza l esegesi del Giudice delle leggi Corte * sent. n.99/2019 da cui può desumersi che il diritto alla salute del detenuto deve essere garantitoma il trasferimento in struttura esterna è subordinato all impossibilità di cure in carcere.6.4.

La questione giuridica è stata pertanto affrontata correttamente.

Il Tribunale havalutato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza motivando inconcreto sulla pericolosità sociale dell imputato e sulla inadeguatezza di misure menoafflittive.

Ha correttamente applicato il principio secondo cui la sostituzione della custodiacautelare con misure meno gravose è possibile solo in presenza di una incompatibilitàassoluta non meramente temporanea o parziale tra lo stato di salute e la detenzione e solose le cure non sono praticabili in carcere.

Ha escluso la possibilità di arresti domiciliari “atempo” in ossequio al principio di legalità.

Ha dato atto della presa in carico sanitaria deldetenuto e della possibilità in caso di aggravamento di ricorrere all art. 11 comma 4 *7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7071/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 109/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 34833/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/09/2025 del * * di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che ha concluso perl inammissibilità del ricorsoudito per il ricorrente l * * * in sostituzione per delega degli Avvocati* * e * * che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendol annullamento dell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval appello cautelare avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o con la collocazione in strutturasanitaria ex art. 11 comma 4 * avanzata nell interesse di * * sottoposto acustodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio .2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di* * deducendo un unico articolato motivo con cui si duole i anzitutto del vizio di violazione di legge processuale per l omessa/erroneaapplicazione dell art. 11 comma 4 * ricovero esterno in strutture di diagnosi/cura .In sintesi il ricorso rimprovera al collegio del riesame di avere negato o comunquenon attivato il meccanismo dell art. 11 co. 4 * nonostante una precedente ordinanza del03/07/2025 dello stesso Tribunale avesse indicato al * di provvedere in tal senso allaluce della perizia del dott. * che riconosceva incompatibilità temporanea tra lo stato disalute del prevenuto e la detenzione carceraria. L odierna ordinanza invece pur affermandola permanenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» esclude la «francaincompatibilità» e non spiega perché non si sia dato seguito all art. 11 * e alla precedenteindicazione. Si deduce pertanto inosservanza di norma processuale funzionale alla tuteladella salute in regime cautelare ii si deduce ulteriormente l erronea interpretazione dell art. 272 cod. proc. pen. principio di tipicità ed il mancato ricorso agli strumenti dell art. 275 commi 4ter e 4quatercod. proc. pen. Secondo il ricorso il Tribunale ha reputato incompatibile con il sistema dilegalità delle misure cautelari l ipotesi di «arresti domiciliari a tempo» traendone l effetto dimantenere la custodia in carcere. La difesa replica che ferma la tipicità delle misure art.272 cod. proc. pen. il giudice deve modulare l esecuzione in presenza di condizionitemporanee di salute privilegiando il ricovero esterno art. 11 * ovvero gli arrestidomiciliari in luogo di cura/assistenza/accoglienza art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. specieladdove la detenzione pregiudichi la salute. La mancata attivazione o motivazione di talistrumenti integrerebbe la violazione di legge processuale in punto di scelta e graduazionedella misura iii ancora si censura la violazione dell art. 286 cod. proc. pen. collocamento in unastruttura sanitaria . L ordinanza impugnata ha «confermato il giudizio già enucleato dal primogiudice non sussistendo i presupposti … per collocare il * in una struttura medica aisensi dell art. 286 c.p.p.». Il ricorso censura tale conclusione ritenendo errata l esclusionealternativa del collocamento in luogo di cura a fronte di un quadro clinico documentato perizia e consulenze . Il profilo è prospettato come erronea applicazione della normativaprocessuale in tema di misure custodiali in luogo di cura iv ancora si deduce la violazione dell art. 125 comma 3 cod. proc. pen. obbligo dimotivazione . * rientrando anche nei vizi motivazionali la difesa pone la questione intermini processuali la motivazione sarebbe «solo apparente» perché non spiega le ragionidel mancato ricorso a strumenti alternativi o attenuativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod.proc. pen. non si confronta concretamente con la perizia le consulenze e le relazionisanitarie e non giustifica la contraddizione con la precedente ordinanza del 03/07/2025. *integrerebbe l inosservanza di norma processuale sull onere di motivazione v un secondo blocco di censure deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale.In sintesi si deduce la violazione dell art. 32 * diritto alla salute come limite allacompressione cautelare. Il ricorso deduce che la permanenza in carcere nonostante la allora incompatibilità temporanea accertata e il rischio di pregiudizio per la salute mentalecontrasti con l art. 32 * che tutela la salute come diritto fondamentale e interesse dellacollettività. Ne deriva un vizio di violazione di legge sostanziale parametro costituzionalenella bilanciata applicazione delle misure cautelari.In secondo luogo si deduce la violazione dell art. 275 comma 4quinquies cod. proc.pen. malattia in fase avanzata e impossibilità di mantenere la custodia . La difesa richiama ilcomma 4quinquies quando la malattia è in fase avanzata e non risponde alle terapie lacustodia non può essere disposta o mantenuta. A sostegno vengono richiamate relazionisanitarie es. 25/11/2024 con indicazione di trattamento farmacologico rinforzato * aumento della * «grandissima sorveglianza» e colloqui psicologiciserrati che attesterebbero l inadeguatezza del solo trattamento intramurario. L ordinanzaignorando o minimizzando tali risultanze violerebbe l art. 275 co. 4quinquies cit. vi infine vengono dedotti vizi di motivazione.* il vizio di contraddittorietà interna e contrasto con precedenti statuizioni. IlTribunale afferma l assenza di «franca incompatibilità» tra salute e carcere ma riconosceche nella ordinanza del 03/07/2025 era stata ravvisata la necessità di attivare l art. 11 *per incompatibilità temporanea. Il ricorso denuncia una contraddizione non spiegata da unlato si valorizza il precedente indirizzo dall altro si nega l incompatibilità senza motivare ilmutamento.In secondo luogo la motivazione apparente sul mancato utilizzo di strumenti alternativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. . * dinnanzi a «esigenze cautelari dieccezionale rilevanza» il Tribunale non argomenta perché non si sia preferito un ricoveroesterno o arresti domiciliari presso un luogo di cura rimettendo il prevenuto al regimecarcerario senza esplicitare l insufficienza delle soluzioni alternative. La motivazione èdefinita «solo apparente».In terzo luogo si deduce l omesso confronto con perizia/consulenze/relazioni sanitarie.Il ricorso lamenta che l ordinanza non si confronta concretamente con la periziamedicolegale del dott. * con le consulenze di parte dott. * * e con lerelazioni dell area sanitaria della * circondariale di Catanzaro tra cui quella del25/11/2024 che segnalano un quadro clinico delicato e la necessità di contesti protetti ofamiliare per la stabilizzazione. L assenza di confutazione integrerebbe mancanza/illogicitàdella motivazione.Infine si deduce l inadeguata considerazione del precedente provvedimento del * 08/05/2025 e della richiesta al * Il ricorso ricorda che il * nella precedenteordinanza aveva indirettamente preso atto della non piena compatibilità sollecitando il *a collocare l imputato in un istituto più vicino ai figli il riesame però avrebbe disatteso talecontesto senza motivare. Anche qui si denuncia mancanza di motivazione econtraddittorietà. La difesa richiama un precedente di legittimità * 1 n. 42713 del19/07/2019 per sostenere che in presenza di esigenze di salute il giudice debba ricorrereallo strumento dell art. 11 * anziché mantenere la custodia in carcere.3. E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale in data 5 gennaio 2026con richiesta di inammissibilità del ricorso richiesta cui si è riportato in udienza. *per il PG ribadito l insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tema di revoca osostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salutedi cui all art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. per patologia psichiatrica costituente statomorboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo deve intendersi quellacondizione che si risolva anche in malattia fisica. * appare pertanto la decisioneimpugnata fondata sull assenza di una effettiva incompatibilità delle condizioni carcerariecon la stato psicofisico del soggetto ma al più della ricorrenza di esigenze psicologiche dellostesso eventualmente affrontabili con lo strumento di cui all art. 11 *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato oralmente a seguito delle tempestive richieste di discussione oraleproposte dalla difesa del ricorrente è inammissibile.2. L ordinanza impugnata ha esaminato l appello proposto da * * sottopostoa custodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio avverso il rigetto da partedel * della richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari o con lacollocazione in struttura sanitaria.2.1. La difesa aveva fondato la richiesta sulla presunta incompatibilità delle condizionidi salute psichica dell imputato grave stato depressivo insorto dopo la morte della moglie eaggravato dalla lontananza dai figli minori con la detenzione carceraria producendo unaconsulenza di parte e una perizia che evidenziava una “incompatibilità temporanea” con ilregime carcerario.2.2. Il Tribunale richiamando le precedenti decisioni ordinanze del 28.11.2024 e03.07.2025 ribadisce che i le esigenze cautelari sono di “eccezionale rilevanza” non solo per la gravità dei reaticontestati ma soprattutto per il ruolo apicale e la pericolosità sociale dell imputato dedito inmodo sistematico e professionale al traffico internazionale di stupefacenti con capacitàorganizzative e relazionali di rilievo nonché coinvolto in reati in materia di armi e riciclaggio ii la difesa non ha contestato in questa sede la sussistenza di tali esigenze che quindinon sono oggetto di ulteriore scrutinio iii quanto alle condizioni di salute il Tribunale rileva che non emergono profili di“franca incompatibilità” tra lo stato depressivo dell imputato e la custodia in carcere laperizia del dott. * pur riconoscendo un beneficio psicologico da un eventualeriavvicinamento ai figli non attesta una incompatibilità assoluta ma solo temporanea eparziale che può essere gestita in ambito penitenziario iv il detenuto è seguito dal servizio sanitario della casa circondariale sottoposto amonitoraggio e trattamento farmacologico come attestato dal diario clinico aggiornato v l istituto di cui all art. 11 comma 4 * collocazione in struttura sanitaria esternaè applicabile solo quando le cure non siano erogabili in carcere circostanza che non ricorrenel caso di specie vi non è possibile accogliere la richiesta di arresti domiciliari “a tempo” in quanto ilsistema delle misure cautelari è dominato dal principio di legalità e non consente soluzionitemporanee non previste dalla legge vii la salvaguardia del rapporto genitoriale pur apprezzabile è recessiva rispetto alleesigenze cautelari di eccezionale rilevanza.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesanoprive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietata insede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazionidi legge e per vizi motivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibiledi sindacato da parte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo dilegittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di meritoproponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4. Quanto infine al denunciato vizio di contraddittorietà la doglianza difensivaall evidenza difetta di decisività. In tema di ricorso per cassazione infatti il vizio dicontraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamenteirrisolto di proposizioni testuali ovvero extra testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro tali che l affermazione dell una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell altra e viceversa * 1 n. 53600 del 24/11/2016 dep.2017 * * 271635 01 . * questa che non emerge nel caso quiesaminato.5. Le argomentazioni esposte nell ordinanza impugnata del resto sono anche del tuttocorrette in diritto. L art. 275 commi 3 e 4 cod. proc. pen. disciplina la custodia cautelare incarcere prevedendo presunzioni di adeguatezza della misura per determinati reati e lapossibilità di deroga solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. L art.11 comma 4 * consente il trasferimento in struttura sanitaria esterna solo se le cure nonsono praticabili in carcere. * l art. 286 cod. proc. pen. disciplina la sostituzione dellamisura cautelare con il ricovero in luogo di cura. In base al principio di legalità delle misurecautelari infine non è consentita una modulazione “a tempo” degli arresti domiciliari se nonprevista dalla legge.6. La giurisprudenza interna e convenzionale del resto è in linea con l esegesi operatadal tribunale nel caso in esame.6.1. * Corte ha infatti affermato che la presunzione di cui all art. 275 commaquarto cod. proc. pen. che esclude l applicabilità della custodia in carcere nei confronti dideterminate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenzecautelari di eccezionale rilevanza prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove siproceda per determinati reati * nella quale la ricorrente era madre di prole intenera età la Suprema Corte ha anche precisato che la contestazione della circostanzaaggravante di cui all art. 7 l. n. 203 del 1991 in difetto delle predette condizioni personaliavrebbe attratto i reati ascritti alla ricorrente artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nellasfera delle criminalità mafiosa giustificando il mantenimento della presunzione assoluta diadeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere * 2 n. 11714 del16/03/2012 * * 252534 – 01 conformi * 1 n. 15911 del 19/03/2015* * 263088 – 01 * 1 n. 13111 del 19/02/2025 T. * 287809 – 01 . Si èpoi ulteriormente specificato che in tema di misure cautelari personali le qualificate esigenzecautelari richieste dall art. 275 comma quarto cod. proc. pen. si distinguono da quelleordinarie solo per il grado del pericolo nella specie di reiterazione in quanto a frontedell elevata probabilità di rinnovazione dell attività delittuosa richiesta dall art. 274 cod. proc.pen. è necessaria la certezza che l indagato ove sottoposto a misure cautelari diverse dallacustodia in carcere continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cuisi procede * 6 n. 7983 del 01/02/2017 * * 269167 01 .6.2. Sul piano convenzionale poi la Corte di * Corte * * c.condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario può integrare violazione dell art. 3CEDU ma solo in presenza di una effettiva impossibilità di cura in ambito penitenziario.6.3. Fa eco a tale giurisprudenza l esegesi del Giudice delle leggi Corte * sent. n.99/2019 da cui può desumersi che il diritto alla salute del detenuto deve essere garantitoma il trasferimento in struttura esterna è subordinato all impossibilità di cure in carcere.6.4. La questione giuridica è stata pertanto affrontata correttamente. Il Tribunale havalutato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza motivando inconcreto sulla pericolosità sociale dell imputato e sulla inadeguatezza di misure menoafflittive. Ha correttamente applicato il principio secondo cui la sostituzione della custodiacautelare con misure meno gravose è possibile solo in presenza di una incompatibilitàassoluta non meramente temporanea o parziale tra lo stato di salute e la detenzione e solose le cure non sono praticabili in carcere. Ha escluso la possibilità di arresti domiciliari “atempo” in ossequio al principio di legalità. Ha dato atto della presa in carico sanitaria deldetenuto e della possibilità in caso di aggravamento di ricorrere all art. 11 comma 4 *7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7071/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 109/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 34833/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/09/2025 del * * di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che ha concluso perl inammissibilità del ricorsoudito per il ricorrente l * * * in sostituzione per delega degli Avvocati* * e * * che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendol annullamento dell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval appello cautelare avverso l ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o con la collocazione in strutturasanitaria ex art. 11 comma 4 * avanzata nell interesse di * * sottoposto acustodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio .2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di* * deducendo un unico articolato motivo con cui si duole i anzitutto del vizio di violazione di legge processuale per l omessa/erroneaapplicazione dell art. 11 comma 4 * ricovero esterno in strutture di diagnosi/cura .In sintesi il ricorso rimprovera al collegio del riesame di avere negato o comunquenon attivato il meccanismo dell art. 11 co. 4 * nonostante una precedente ordinanza del03/07/2025 dello stesso Tribunale avesse indicato al * di provvedere in tal senso allaluce della perizia del dott. * che riconosceva incompatibilità temporanea tra lo stato disalute del prevenuto e la detenzione carceraria. L odierna ordinanza invece pur affermandola permanenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» esclude la «francaincompatibilità» e non spiega perché non si sia dato seguito all art. 11 * e alla precedenteindicazione. Si deduce pertanto inosservanza di norma processuale funzionale alla tuteladella salute in regime cautelare ii si deduce ulteriormente l erronea interpretazione dell art. 272 cod. proc. pen. principio di tipicità ed il mancato ricorso agli strumenti dell art. 275 commi 4ter e 4quatercod. proc. pen. Secondo il ricorso il Tribunale ha reputato incompatibile con il sistema dilegalità delle misure cautelari l ipotesi di «arresti domiciliari a tempo» traendone l effetto dimantenere la custodia in carcere. La difesa replica che ferma la tipicità delle misure art.272 cod. proc. pen. il giudice deve modulare l esecuzione in presenza di condizionitemporanee di salute privilegiando il ricovero esterno art. 11 * ovvero gli arrestidomiciliari in luogo di cura/assistenza/accoglienza art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. specieladdove la detenzione pregiudichi la salute. La mancata attivazione o motivazione di talistrumenti integrerebbe la violazione di legge processuale in punto di scelta e graduazionedella misura iii ancora si censura la violazione dell art. 286 cod. proc. pen. collocamento in unastruttura sanitaria . L ordinanza impugnata ha «confermato il giudizio già enucleato dal primogiudice non sussistendo i presupposti … per collocare il * in una struttura medica aisensi dell art. 286 c.p.p.». Il ricorso censura tale conclusione ritenendo errata l esclusionealternativa del collocamento in luogo di cura a fronte di un quadro clinico documentato perizia e consulenze . Il profilo è prospettato come erronea applicazione della normativaprocessuale in tema di misure custodiali in luogo di cura iv ancora si deduce la violazione dell art. 125 comma 3 cod. proc. pen. obbligo dimotivazione . * rientrando anche nei vizi motivazionali la difesa pone la questione intermini processuali la motivazione sarebbe «solo apparente» perché non spiega le ragionidel mancato ricorso a strumenti alternativi o attenuativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod.proc. pen. non si confronta concretamente con la perizia le consulenze e le relazionisanitarie e non giustifica la contraddizione con la precedente ordinanza del 03/07/2025. *integrerebbe l inosservanza di norma processuale sull onere di motivazione v un secondo blocco di censure deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale.In sintesi si deduce la violazione dell art. 32 * diritto alla salute come limite allacompressione cautelare. Il ricorso deduce che la permanenza in carcere nonostante la allora incompatibilità temporanea accertata e il rischio di pregiudizio per la salute mentalecontrasti con l art. 32 * che tutela la salute come diritto fondamentale e interesse dellacollettività. Ne deriva un vizio di violazione di legge sostanziale parametro costituzionalenella bilanciata applicazione delle misure cautelari.In secondo luogo si deduce la violazione dell art. 275 comma 4quinquies cod. proc.pen. malattia in fase avanzata e impossibilità di mantenere la custodia . La difesa richiama ilcomma 4quinquies quando la malattia è in fase avanzata e non risponde alle terapie lacustodia non può essere disposta o mantenuta. A sostegno vengono richiamate relazionisanitarie es. 25/11/2024 con indicazione di trattamento farmacologico rinforzato * aumento della * «grandissima sorveglianza» e colloqui psicologiciserrati che attesterebbero l inadeguatezza del solo trattamento intramurario. L ordinanzaignorando o minimizzando tali risultanze violerebbe l art. 275 co. 4quinquies cit. vi infine vengono dedotti vizi di motivazione.* il vizio di contraddittorietà interna e contrasto con precedenti statuizioni. IlTribunale afferma l assenza di «franca incompatibilità» tra salute e carcere ma riconosceche nella ordinanza del 03/07/2025 era stata ravvisata la necessità di attivare l art. 11 *per incompatibilità temporanea. Il ricorso denuncia una contraddizione non spiegata da unlato si valorizza il precedente indirizzo dall altro si nega l incompatibilità senza motivare ilmutamento.In secondo luogo la motivazione apparente sul mancato utilizzo di strumenti alternativi art. 11 * art. 275 co. 4ter cod. proc. pen. . * dinnanzi a «esigenze cautelari dieccezionale rilevanza» il Tribunale non argomenta perché non si sia preferito un ricoveroesterno o arresti domiciliari presso un luogo di cura rimettendo il prevenuto al regimecarcerario senza esplicitare l insufficienza delle soluzioni alternative. La motivazione èdefinita «solo apparente».In terzo luogo si deduce l omesso confronto con perizia/consulenze/relazioni sanitarie.Il ricorso lamenta che l ordinanza non si confronta concretamente con la periziamedicolegale del dott. * con le consulenze di parte dott. * * e con lerelazioni dell area sanitaria della * circondariale di Catanzaro tra cui quella del25/11/2024 che segnalano un quadro clinico delicato e la necessità di contesti protetti ofamiliare per la stabilizzazione. L assenza di confutazione integrerebbe mancanza/illogicitàdella motivazione.Infine si deduce l inadeguata considerazione del precedente provvedimento del * 08/05/2025 e della richiesta al * Il ricorso ricorda che il * nella precedenteordinanza aveva indirettamente preso atto della non piena compatibilità sollecitando il *a collocare l imputato in un istituto più vicino ai figli il riesame però avrebbe disatteso talecontesto senza motivare. Anche qui si denuncia mancanza di motivazione econtraddittorietà. La difesa richiama un precedente di legittimità * 1 n. 42713 del19/07/2019 per sostenere che in presenza di esigenze di salute il giudice debba ricorrereallo strumento dell art. 11 * anziché mantenere la custodia in carcere.3. E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale in data 5 gennaio 2026con richiesta di inammissibilità del ricorso richiesta cui si è riportato in udienza. *per il PG ribadito l insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tema di revoca osostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata sulle condizioni di salutedi cui all art. 275 comma 4 bis cod. proc. pen. per patologia psichiatrica costituente statomorboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo deve intendersi quellacondizione che si risolva anche in malattia fisica. * appare pertanto la decisioneimpugnata fondata sull assenza di una effettiva incompatibilità delle condizioni carcerariecon la stato psicofisico del soggetto ma al più della ricorrenza di esigenze psicologiche dellostesso eventualmente affrontabili con lo strumento di cui all art. 11 *[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato oralmente a seguito delle tempestive richieste di discussione oraleproposte dalla difesa del ricorrente è inammissibile.2. L ordinanza impugnata ha esaminato l appello proposto da * * sottopostoa custodia cautelare in carcere per numerosi reati associazione finalizzata al traffico distupefacenti traffico di droga reati in materia di armi e riciclaggio avverso il rigetto da partedel * della richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari o con lacollocazione in struttura sanitaria.2.1. La difesa aveva fondato la richiesta sulla presunta incompatibilità delle condizionidi salute psichica dell imputato grave stato depressivo insorto dopo la morte della moglie eaggravato dalla lontananza dai figli minori con la detenzione carceraria producendo unaconsulenza di parte e una perizia che evidenziava una “incompatibilità temporanea” con ilregime carcerario.2.2. Il Tribunale richiamando le precedenti decisioni ordinanze del 28.11.2024 e03.07.2025 ribadisce che i le esigenze cautelari sono di “eccezionale rilevanza” non solo per la gravità dei reaticontestati ma soprattutto per il ruolo apicale e la pericolosità sociale dell imputato dedito inmodo sistematico e professionale al traffico internazionale di stupefacenti con capacitàorganizzative e relazionali di rilievo nonché coinvolto in reati in materia di armi e riciclaggio ii la difesa non ha contestato in questa sede la sussistenza di tali esigenze che quindinon sono oggetto di ulteriore scrutinio iii quanto alle condizioni di salute il Tribunale rileva che non emergono profili di“franca incompatibilità” tra lo stato depressivo dell imputato e la custodia in carcere laperizia del dott. * pur riconoscendo un beneficio psicologico da un eventualeriavvicinamento ai figli non attesta una incompatibilità assoluta ma solo temporanea eparziale che può essere gestita in ambito penitenziario iv il detenuto è seguito dal servizio sanitario della casa circondariale sottoposto amonitoraggio e trattamento farmacologico come attestato dal diario clinico aggiornato v l istituto di cui all art. 11 comma 4 * collocazione in struttura sanitaria esternaè applicabile solo quando le cure non siano erogabili in carcere circostanza che non ricorrenel caso di specie vi non è possibile accogliere la richiesta di arresti domiciliari “a tempo” in quanto ilsistema delle misure cautelari è dominato dal principio di legalità e non consente soluzionitemporanee non previste dalla legge vii la salvaguardia del rapporto genitoriale pur apprezzabile è recessiva rispetto alleesigenze cautelari di eccezionale rilevanza.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesanoprive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietata insede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazionidi legge e per vizi motivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibiledi sindacato da parte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo dilegittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di meritoproponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4. Quanto infine al denunciato vizio di contraddittorietà la doglianza difensivaall evidenza difetta di decisività. In tema di ricorso per cassazione infatti il vizio dicontraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso dialetticamenteirrisolto di proposizioni testuali ovvero extra testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro tali che l affermazione dell una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell altra e viceversa * 1 n. 53600 del 24/11/2016 dep.2017 * * 271635 01 . * questa che non emerge nel caso quiesaminato.5. Le argomentazioni esposte nell ordinanza impugnata del resto sono anche del tuttocorrette in diritto. L art. 275 commi 3 e 4 cod. proc. pen. disciplina la custodia cautelare incarcere prevedendo presunzioni di adeguatezza della misura per determinati reati e lapossibilità di deroga solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. L art.11 comma 4 * consente il trasferimento in struttura sanitaria esterna solo se le cure nonsono praticabili in carcere. * l art. 286 cod. proc. pen. disciplina la sostituzione dellamisura cautelare con il ricovero in luogo di cura. In base al principio di legalità delle misurecautelari infine non è consentita una modulazione “a tempo” degli arresti domiciliari se nonprevista dalla legge.6. La giurisprudenza interna e convenzionale del resto è in linea con l esegesi operatadal tribunale nel caso in esame.6.1. * Corte ha infatti affermato che la presunzione di cui all art. 275 commaquarto cod. proc. pen. che esclude l applicabilità della custodia in carcere nei confronti dideterminate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenzecautelari di eccezionale rilevanza prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove siproceda per determinati reati * nella quale la ricorrente era madre di prole intenera età la Suprema Corte ha anche precisato che la contestazione della circostanzaaggravante di cui all art. 7 l. n. 203 del 1991 in difetto delle predette condizioni personaliavrebbe attratto i reati ascritti alla ricorrente artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nellasfera delle criminalità mafiosa giustificando il mantenimento della presunzione assoluta diadeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere * 2 n. 11714 del16/03/2012 * * 252534 – 01 conformi * 1 n. 15911 del 19/03/2015* * 263088 – 01 * 1 n. 13111 del 19/02/2025 T. * 287809 – 01 . Si èpoi ulteriormente specificato che in tema di misure cautelari personali le qualificate esigenzecautelari richieste dall art. 275 comma quarto cod. proc. pen. si distinguono da quelleordinarie solo per il grado del pericolo nella specie di reiterazione in quanto a frontedell elevata probabilità di rinnovazione dell attività delittuosa richiesta dall art. 274 cod. proc.pen. è necessaria la certezza che l indagato ove sottoposto a misure cautelari diverse dallacustodia in carcere continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cuisi procede * 6 n. 7983 del 01/02/2017 * * 269167 01 .6.2. Sul piano convenzionale poi la Corte di * Corte * * c.condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario può integrare violazione dell art. 3CEDU ma solo in presenza di una effettiva impossibilità di cura in ambito penitenziario.6.3. Fa eco a tale giurisprudenza l esegesi del Giudice delle leggi Corte * sent. n.99/2019 da cui può desumersi che il diritto alla salute del detenuto deve essere garantitoma il trasferimento in struttura esterna è subordinato all impossibilità di cure in carcere.6.4. La questione giuridica è stata pertanto affrontata correttamente. Il Tribunale havalutato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza motivando inconcreto sulla pericolosità sociale dell imputato e sulla inadeguatezza di misure menoafflittive. Ha correttamente applicato il principio secondo cui la sostituzione della custodiacautelare con misure meno gravose è possibile solo in presenza di una incompatibilitàassoluta non meramente temporanea o parziale tra lo stato di salute e la detenzione e solose le cure non sono praticabili in carcere. Ha escluso la possibilità di arresti domiciliari “atempo” in ossequio al principio di legalità. Ha dato atto della presa in carico sanitaria deldetenuto e della possibilità in caso di aggravamento di ricorrere all art. 11 comma 4 *7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 07071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris