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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 29205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAROTTA Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno, ri- tenuto il compimento del termine prescrizionale in relazione al reato di resi- stenza a pubblico ufficiale, rideterminava la pena nei confronti del prevenuto, in relazione al reato di furto della somma di euro 1.800 dalla cassa di un bar previa effrazione delle sbarre di una finestra, in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Lamenta il ricorrente, con due distinti ricorsi, vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato in ragione del riconoscimento operato da brigadiere dei carabinieri sulle immagini riprese da telecamera che aveva registrato il compimento dell'azione furtiva.

Si lamenta altresì della misura del trattamento sanzionatorio.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità non si confrontano con la sentenza impugnata la quale, con argomenti logici e coerenti alle risultanze proces- suali, non solo ha ritenuto attendibile il riconoscimento del brigadiere [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto modo di visionare le immagini dell'azione furtiva e che aveva premesso di conoscere bene le caratteristiche fisiche del MA- ROTTA, riconoscimento che era corroborato da alcuni specifici dettagli degli indumenti indossati (tipo di scarpe e montatura degli occhiali), ma ha utiliz- zato l'elemento di riscontro costituito dall'alterco tra il Marotta e il gestore del bar che, la sera del perpetrato furto, aveva chiuso il locale scatenando l'ira dell'imputato che avrebbe voluto proseguire a giocare alle slot machines per recuperare le perdite accumulate.

La censura relativa al trattamento sanzionatoria è parimenti inammissibile risultando lo stesso modulato sul minimo edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAROTTA Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno, ri- tenuto il compimento del termine prescrizionale in relazione al reato di resi- stenza a pubblico ufficiale, rideterminava la pena nei confronti del prevenuto, in relazione al reato di furto della somma di euro 1.800 dalla cassa di un bar previa effrazione delle sbarre di una finestra, in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Lamenta il ricorrente, con due distinti ricorsi, vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato in ragione del riconoscimento operato da brigadiere dei carabinieri sulle immagini riprese da telecamera che aveva registrato il compimento dell'azione furtiva. Si lamenta altresì della misura del trattamento sanzionatorio. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità non si confrontano con la sentenza impugnata la quale, con argomenti logici e coerenti alle risultanze proces- suali, non solo ha ritenuto attendibile il riconoscimento del brigadiere [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto modo di visionare le immagini dell'azione furtiva e che aveva premesso di conoscere bene le caratteristiche fisiche del MA- ROTTA, riconoscimento che era corroborato da alcuni specifici dettagli degli indumenti indossati (tipo di scarpe e montatura degli occhiali), ma ha utiliz- zato l'elemento di riscontro costituito dall'alterco tra il Marotta e il gestore del bar che, la sera del perpetrato furto, aveva chiuso il locale scatenando l'ira dell'imputato che avrebbe voluto proseguire a giocare alle slot machines per recuperare le perdite accumulate. La censura relativa al trattamento sanzionatoria è parimenti inammissibile risultando lo stesso modulato sul minimo edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 29205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris