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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15510/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione e relative al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. (pag. 3) Osservato che il motivo sull'art. 114 cod. pen. è inammissibile perché interamente versato in fatto e comunque reiterativo di censura già proposta innanzi alla Corte di appello che ha puntualmente risposto.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione delle prove testimoniali non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive riprodotte poi col ricorso in cassazione e relative al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. (pag. 3) Osservato che il motivo sull'art. 114 cod. pen. è inammissibile perché interamente versato in fatto e comunque reiterativo di censura già proposta innanzi alla Corte di appello che ha puntualmente risposto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembr
Sentenza Cassazione n. 15510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris