CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdà-t° ay..v.is-tralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34377/21 Degl'Innocenti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA]Innocenti ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. gli ha applicato su richiesta la pena di mesi tre di reclusione quale aumento alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Genova del 20/02/2019, irrevocabile il 16/01/2020; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]