Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15616/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 13470/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Data pubblicazione 16/05/2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24077/2019 del TRIBUNALE di ROMA, del 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 25122/2019, pubblicata il 17.12.2019, il Tribunale di Roma (rigettando l’appello) ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 2.000,00, per avere negoziato presso il proprio istituto un assegno di traenza non trasferibile del predetto importo, emesso da Banca UGF, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e pagato a soggetto diverso dal beneficiario.

Il giudice in grado d’appello ha ritenuto che Poste italiane s.p.a. non avesse adottato la diligenza necessaria nell’identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell’assegno, stante la non idoneità dei documenti esibiti – patente e codice fiscale – a fornire la necessaria certezza in ordine alla corrispondenza del presentatore del titolo con l’effettivo beneficiario dello stesso.

In particolare, la circostanza che la persona portatrice del titolo non era nota all’ufficio né personalmente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 per esserne frequentatrice o cliente, nonché quella sospetta dell’apertura del libretto postale in concomitanza con la negoziazione dell’assegno presso l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] a non limitarsi, ai fini della identificazione del soggetto prenditore, a richiedere esclusivamente l’esibizione della patente e del codice fiscale, ma avrebbe dovuto procedere ad ulteriori verifiche, come richiedere l’esibizione di un ulteriore documento di riconoscimento o comunque compiere un accertamento anagrafico presso il Comune di residenza e presso la banca trattaria.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a tre motivi.

Unipol SAI Assicurazioni ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 RD n. 1763/1933 e degli artt. 1218,1176 comma 2°, 1992 cod. civ.,e della L. 445/2000 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

Espone la ricorrente di aver correttamente negoziato l’assegno di cui è causa, che non presentava segni evidenti di contraffazione, avendo provveduto ad una accurata identificazione dei beneficiario attraverso la verifica del documento identificativo (patente) e del codice fiscale del soggetto interessato.

La ricorrente evidenzia, inoltre, che l’operatore dello sportello non avrebbe dovuto essere gravato né di effettuare approfondimenti anagrafici presso il Comune di residenza, né di richiedere l’esibizione F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 di due documenti di riconoscimento, non costituendo la regola di comportamento suggerita dall’ABI oggetto di norma di legge o di regolamento, bensì mera raccomandazione, cui non segue alcun regime sanzionatorio in caso d’inosservanza (in particolare, la legge n. 445/2000 include tra i documenti di riconoscimento aventi corso legale la carta d’identità e nessuna norma di legge impone l’acqwuisizione di due documenti).

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156 e D.M. 26 febbraio 2004 in riferimento agli artt. 1227 comma 1° cod. civ. e 43 L.A. nonché l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di spedizione del titolo, avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata, ricorrendo, pertanto una fattispecie del concorso colposo del danneggiato.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio.

4. Il primo motivo è fondato.

In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 34107/2019, che avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176 comma 2° cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce une vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019).

Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente" (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell’interpretazione della Corte d’Appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente l’impostazione della ricorrente.

Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).

Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala Data pubblicazione 16/05/2022 l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo.

Nella stessa prospettiva, si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela.

In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartiene l’abusivo prenditore del titolo, che, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l’assegno, l’art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo.

E’, invece, imposto, alla lett b) della stessa norma, che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.

Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass.n. 6349/2021).

Ne consegue che l’impostazione della Corte d’Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione del prenditore del titolo con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d’Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.

Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d’Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (portatore del titolo non noto all’ufficio; concomitanza dell’apertura del libretto postale con la negoziazione dell’assegno), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l’essere il portatore sconosciuto alla banca, è, infatti, esattamente la ragione per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente il problema dell’identificazione neppure si porrebbe); l’apertura di un libretto di deposito è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria).

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022

5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13470/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Data pubblicazione 16/05/2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24077/2019 del TRIBUNALE di ROMA, del 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 25122/2019, pubblicata il 17.12.2019, il Tribunale di Roma (rigettando l’appello) ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 2.000,00, per avere negoziato presso il proprio istituto un assegno di traenza non trasferibile del predetto importo, emesso da Banca UGF, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e pagato a soggetto diverso dal beneficiario. Il giudice in grado d’appello ha ritenuto che Poste italiane s.p.a. non avesse adottato la diligenza necessaria nell’identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell’assegno, stante la non idoneità dei documenti esibiti – patente e codice fiscale – a fornire la necessaria certezza in ordine alla corrispondenza del presentatore del titolo con l’effettivo beneficiario dello stesso. In particolare, la circostanza che la persona portatrice del titolo non era nota all’ufficio né personalmente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 per esserne frequentatrice o cliente, nonché quella sospetta dell’apertura del libretto postale in concomitanza con la negoziazione dell’assegno presso l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] a non limitarsi, ai fini della identificazione del soggetto prenditore, a richiedere esclusivamente l’esibizione della patente e del codice fiscale, ma avrebbe dovuto procedere ad ulteriori verifiche, come richiedere l’esibizione di un ulteriore documento di riconoscimento o comunque compiere un accertamento anagrafico presso il Comune di residenza e presso la banca trattaria. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a tre motivi. Unipol SAI Assicurazioni ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 RD n. 1763/1933 e degli artt. 1218,1176 comma 2°, 1992 cod. civ.,e della L. 445/2000 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Espone la ricorrente di aver correttamente negoziato l’assegno di cui è causa, che non presentava segni evidenti di contraffazione, avendo provveduto ad una accurata identificazione dei beneficiario attraverso la verifica del documento identificativo (patente) e del codice fiscale del soggetto interessato. La ricorrente evidenzia, inoltre, che l’operatore dello sportello non avrebbe dovuto essere gravato né di effettuare approfondimenti anagrafici presso il Comune di residenza, né di richiedere l’esibizione F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 di due documenti di riconoscimento, non costituendo la regola di comportamento suggerita dall’ABI oggetto di norma di legge o di regolamento, bensì mera raccomandazione, cui non segue alcun regime sanzionatorio in caso d’inosservanza (in particolare, la legge n. 445/2000 include tra i documenti di riconoscimento aventi corso legale la carta d’identità e nessuna norma di legge impone l’acqwuisizione di due documenti). 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156 e D.M. 26 febbraio 2004 in riferimento agli artt. 1227 comma 1° cod. civ. e 43 L.A. nonché l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di spedizione del titolo, avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata, ricorrendo, pertanto una fattispecie del concorso colposo del danneggiato. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio. 4. Il primo motivo è fondato. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 34107/2019, che avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176 comma 2° cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce une vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente" (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell’interpretazione della Corte d’Appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 comma 2 cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente l’impostazione della ricorrente. Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala Data pubblicazione 16/05/2022 l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva, si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartiene l’abusivo prenditore del titolo, che, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l’assegno, l’art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E’, invece, imposto, alla lett b) della stessa norma, che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass.n. 6349/2021). Ne consegue che l’impostazione della Corte d’Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione del prenditore del titolo con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d’Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d’Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre [OSCURATO:PERSONA] ad un controllo più accurato nella identificazione del beneficiario dell’assegno (portatore del titolo non noto all’ufficio; concomitanza dell’apertura del libretto postale con la negoziazione dell’assegno), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l’essere il portatore sconosciuto alla banca, è, infatti, esattamente la ragione per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente il problema dell’identificazione neppure si porrebbe); l’apertura di un libretto di deposito è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 13470/2020 Numero sezionale 919/2022 Numero di raccolta generale 15616/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti. Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9