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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 32579/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Na) [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], n.

Marcianise (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1681/21 della Corte di appello di Salerno del 15/11/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addio colpevoli del concorso nei reati di estorsione tentata (artt. 110, 112, 56, 629, primo e secondo comma, cod. pen., capo A) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione illecita e introduzione di hashish nel penitenziario di Fuorni (Sa) (artt.110, 112 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. g, d.P.R. n. 309 del 1990, capo B), con le pene loro inflitte nella misura ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono rispettivamente i seguenti motivi di censura. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati in addebito e alla mancata riduzione della pena inflitta in primo grado.

2.2. Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] di legge e vizi di motivazione con riferimento al diniego di escutere la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) come testimone assistito ex art. 210 cod. proc. pen. e di conseguenza valutare le sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Vizio di motivazione con riferimento alle richieste assolutorie dai reati ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione, quali formulate nel primo motivo di appello nonché alla richiesta di riqualificare il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 392 cod. proc. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.

2. [OSCURATO:PERSONA] è connotata da estrema genericità, omettendo non solo di indicare i capi o i punti delle decisione ai quali essa è riferita (art. 581, lett. a, cod. proc. pen.), ma articolando censure obiettivamente impalpabili, corredate da considerazioni di carattere generale astrattamente condivisibili ma non calate nella specificità della vicenda processuale.

3. Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] infondato è il primo motivo di censura.

Per quanto non proprio rispondente ad un modello di buona organizzazione espositiva, la sentenza ha debitamente preso in esame il tema oggetto di critica, spiegando che non può essere ravvisata alcuna connessione tra il presente procedimento ed altro in cui il Melluso, invece di essere sottoposto in prima persona a pestaggio, aveva fornito il proprio supporto agli odierni ricorrenti nel pestare un terzo detenuto.

Il ricorrente insiste nella necessità di qualificare il Melluso come testimone assistito, ma non spiega neanche l'eventuale sussistenza di un collegamento probatorio (art. 371, comma 2, lett. b, cod. proc. pen.) tra i due procedimenti, che avrebbe potuto giustificarne l'esame con le forme dell'art. 210 cod. proc. pen.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza.

Dalla sentenza impugnata emerge che il Melluso era stato sottoposto ad un principio di pestaggio, riuscendo per tempo a sottrarsene ed a fuggire, trovando riparo nella cella di un altro detenuto, poco prima dell'intervento degli agenti della [OSCURATO:PERSONA].

Dalla pronuncia impugnata si ricava anche che la pretesa avanzata nei suoi confronti riguardava il versamento dell'importo di 2.000,00 euro a titolo di risarcimento per il sequestro, operato dalla [OSCURATO:PERSONA], di due telefoni cellulari, rispettivamente destinati agli imputati, sequestro cui - con le indicazioni fornite - Melluso avrebbe contribuito in maniera decisiva, permettendo il rinvenimento dei dispositivi in possesso di un terzo detenuto.

Deve, pertanto, escludersi che quella vantata dai ricorrenti fosse una pretesa giudizialmente azionabile, riguardando il presunto risarcimento del danno derivante da un comportamento illecito poiché vietato dai regolamenti penitenziari, venendo così a mancare il presupposto in iure per la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen.

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario, infatti, che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice al fine di ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (per tutte e da ultimo v.

Sez. 5, n. 13997 ( del 22/02/2021, Borghesi, Rv. 280815).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in tremila euro ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Na) [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], n. Marcianise (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1681/21 della Corte di appello di Salerno del 15/11/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addio colpevoli del concorso nei reati di estorsione tentata (artt. 110, 112, 56, 629, primo e secondo comma, cod. pen., capo A) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione illecita e introduzione di hashish nel penitenziario di Fuorni (Sa) (artt.110, 112 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. g, d.P.R. n. 309 del 1990, capo B), con le pene loro inflitte nella misura ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono rispettivamente i seguenti motivi di censura. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati in addebito e alla mancata riduzione della pena inflitta in primo grado. 2.2. Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] di legge e vizi di motivazione con riferimento al diniego di escutere la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) come testimone assistito ex art. 210 cod. proc. pen. e di conseguenza valutare le sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Vizio di motivazione con riferimento alle richieste assolutorie dai reati ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione, quali formulate nel primo motivo di appello nonché alla richiesta di riqualificare il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 392 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni di seguito indicate. 2. [OSCURATO:PERSONA] è connotata da estrema genericità, omettendo non solo di indicare i capi o i punti delle decisione ai quali essa è riferita (art. 581, lett. a, cod. proc. pen.), ma articolando censure obiettivamente impalpabili, corredate da considerazioni di carattere generale astrattamente condivisibili ma non calate nella specificità della vicenda processuale. 3. Ricorso D'[OSCURATO:PERSONA] infondato è il primo motivo di censura. Per quanto non proprio rispondente ad un modello di buona organizzazione espositiva, la sentenza ha debitamente preso in esame il tema oggetto di critica, spiegando che non può essere ravvisata alcuna connessione tra il presente procedimento ed altro in cui il Melluso, invece di essere sottoposto in prima persona a pestaggio, aveva fornito il proprio supporto agli odierni ricorrenti nel pestare un terzo detenuto. Il ricorrente insiste nella necessità di qualificare il Melluso come testimone assistito, ma non spiega neanche l'eventuale sussistenza di un collegamento probatorio (art. 371, comma 2, lett. b, cod. proc. pen.) tra i due procedimenti, che avrebbe potuto giustificarne l'esame con le forme dell'art. 210 cod. proc. pen. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza. Dalla sentenza impugnata emerge che il Melluso era stato sottoposto ad un principio di pestaggio, riuscendo per tempo a sottrarsene ed a fuggire, trovando riparo nella cella di un altro detenuto, poco prima dell'intervento degli agenti della [OSCURATO:PERSONA]. Dalla pronuncia impugnata si ricava anche che la pretesa avanzata nei suoi confronti riguardava il versamento dell'importo di 2.000,00 euro a titolo di risarcimento per il sequestro, operato dalla [OSCURATO:PERSONA], di due telefoni cellulari, rispettivamente destinati agli imputati, sequestro cui - con le indicazioni fornite - Melluso avrebbe contribuito in maniera decisiva, permettendo il rinvenimento dei dispositivi in possesso di un terzo detenuto. Deve, pertanto, escludersi che quella vantata dai ricorrenti fosse una pretesa giudizialmente azionabile, riguardando il presunto risarcimento del danno derivante da un comportamento illecito poiché vietato dai regolamenti penitenziari, venendo così a mancare il presupposto in iure per la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario, infatti, che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice al fine di ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (per tutte e da ultimo v. Sez. 5, n. 13997 ( del 22/02/2021, Borghesi, Rv. 280815). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in tremila euro ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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